Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|26 gennaio 2022| n. 2259.
Esercizio di attività pericolosa.
Con riguardo all’esercizio di attività pericolosa, anche nell’ipotesi in cui l’esercente non abbia adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno, in tal modo realizzando una situazione astrattamente idonea a fondare una sua responsabilità, la causa efficiente sopravvenuta, che abbia i requisiti del caso fortuito e sia idonea – secondo l’apprezzamento del giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità in presenza di congrua motivazione – a causare da sola l’evento, recide il nesso eziologico tra quest’ultimo e l’attività pericolosa, producendo effetti liberatori, e ciò anche quando sia attribuibile al fatto di un terzo o del danneggiato stesso. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva rigettato la domanda risarcitoria proposta, nei confronti della società proprietaria di un circuito chiuso, da un motociclista il quale, nel corso di un giro di prova, in violazione del regolamento vigente nel circuito, si era fermato al centro della pista per verificare un’avaria meccanica, venendo conseguentemente investito da altro mezzo proveniente da tergo).
Ordinanza|26 gennaio 2022| n. 2259. Esercizio di attività pericolosa
Data udienza 30 novembre 2021
Integrale
Tag/parola chiave: Responsabilità civile – Attività pericolosa – Pista per circolazione di veicoli – Sinistro – Gara di moto – Responsabilità del proprietario della pista – Esclusione – Incidente procurato dalla moto ferma in mezzo alla pista
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCODITTI Enrico – Presidente
Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere
Dott. VALLE Cristiano – Consigliere
Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere
Dott. PORRECA Paolo – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 30154-2020 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentata e difesa dagli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 71/2020 della CORTE D’APPELLO DI CAGLIARI, depositata il 21/02/2020;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 30/11/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONELLA PELLECCHIA.
RILEVATO
che:
1. (OMISSIS) convenne in giudizio dinanzi al Tribunale di Sassari la (OMISSIS) S.r.l. al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti in conseguenza di un sinistro verificatosi all’interno di un circuito di proprieta’ di quest’ultima. Espose in particolare che, mentre era intento a compiere alcuni giri di pista, durante le prove, a causa di un’avaria meccanica, fu costretto a rallentare la propria velocita’. L'(OMISSIS) segnalo’ immediatamente il pericolo alzando il braccio ma, a causa dell’assenza dei segnalatori, venne colpito da un pilota che proveniva da tergo a forte velocita’.
Si costitui’ in giudizio la (OMISSIS) S.r.l. contestando la domanda attorea ed eccependo l’esclusiva responsabilita’ del motociclista per non aver rispettato il regolamento di sicurezza da lui sottoscritto.
Il Tribunale rigetto’ la domanda attorea sul presupposto che alla fattispecie era applicabile l’articolo 2054 c.c., e che l’attore non aveva adempiuto al proprio onere probatorio relativo a circostanze essenziali ad escludere la sua responsabilita’ a fronte della sicura violazione del codice di autoregolamentazione da lui accettato e sottoscritto.
Avverso tale decisione ha proposto appello (OMISSIS) lamentando l’erronea applicazione dell’articolo 2054 c.c., in quanto trattandosi di una gara motociclistica su “circuito chiuso”, ad essa andava applicato la disposizione di cui all’articolo 2050 c.c., relativa all’esercizio di attivita’ pericolosa.
Ne conseguiva l’obbligo, per il proprietario organizzatore dell’evento, di adottare tutte le misure idonee ad evitare il danno e tra queste la predisposizione di adeguati segnalatori a bordo pista.
La Corte d’Appello di Cagliari, con sentenza n. 71 del 21 febbraio 2020, ha rigettato l’appello proposto da (OMISSIS) osservando che, seppur al caso di specie andava applicato l’articolo 2050 c.c., e non l’articolo 2054 c.c., dalle deposizioni testimoniali era emerso che l'(OMISSIS) aveva posto in essere una condotta imprudente idonea ad interrompere il nesso causale tra la condotta del responsabile dell’attivita’ pericolosa e l’evento. Condannava, pertanto, l'(OMISSIS) alla refusione delle spese di lite nei confronti della (OMISSIS) S.r.l..
3. Avverso tale pronuncia (OMISSIS) propone ricorso per cassazione sulla base di due motivi.
CONSIDERATO
che:
4. Con il primo motivo di ricorso il ricorrente lamenta violazione e/o falsa applicazione degli articoli 2050 e 2043 c.c.. Sostiene che la Corte d’Appello avrebbe travisato le dichiarazioni testimoniali ed, in ogni caso, avrebbe ingiustamente sollevato controparte dall’onere di provare di aver impiegato ogni cura o misura atta ad impedire l’evento dannoso.
4.1 Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente avanza le medesime doglianze del primo motivo richiamando altresi’ i principi di cui all’articolo 2051 c.c., in materia di danno cagionato da cose in custodia. Lamenta, dunque, l’errata valutazione delle disposizioni’testimoniali ed il mancato accertamento dell’adozione, da parte della (OMISSIS) S.r.l. di tutte le misure necessarie ed obbligatorie a garantire la sicurezza e prevenire eventi dannosi.
5. I motivi da trattarsi congiuntamente per la loro evidente connessione sono infondati.
La responsabilita’ dell’esercente un’attivita’ pericolosa presuppone che si accerti un nesso di causalita’ tra l’attivita’ svolta e il danno patito dal terzo, a tal fine deve ricorrere la duplice condizione che l’attivita’ costituisca un antecedente necessario dell’evento, nel senso che quest’ultimo rientri tra le sue conseguenze normali ed ordinarie, e che l’antecedente medesimo non sia poi neutralizzato, sul piano eziologico, dalla sopravvenienza di un fatto di per se’ idoneo a determinare l’evento, e cio’ anche quando esso sia attribuibile ad un terzo o allo stesso danneggiato (Cass. n. 15113/2016).
Inoltre, con riguardo all’esercizio di attivita’ pericolosa, anche nell’ipotesi in cui l’esercente non abbia adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno, in tal modo realizzando una situazione astrattamente idonea a fondare una sua responsabilita’, la causa efficiente sopravvenuta, che abbia i requisiti del caso fortuito e sia idonea – secondo l’apprezzamento del giudice di merito, incensurabile in sede di legittimita’ in presenza di congrua motivazione – a causare da sola l’evento, recide il nesso eziologico tra quest’ultimo e l’attivita’ pericolosa, producendo effetti liberatori, e cio’ anche quando sia attribuibile al fatto di un terzo o del danneggiato stesso (Cass. n. 24549/13).
Nel caso di specie, la Corte d’Appello, infatti, non ha escluso l’obbligo del proprietario-organizzatore dell’evento di dimostrare di aver di adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno, ma ha osservato che, a prescindere da tale onere, dall’istruttoria era emersa una condotta dell'(OMISSIS) che si era posta come causa autonoma dell’incidente idonea ad interrompere il nesso di causa: egli, infatti, in violazione del regolamento vigente nell’Autodoromo, aveva scelto di fermarsi al centro della pista per verificare personalmente l’anomalia che lo aveva costretto a rallentare cosi’ esponendosi autonomamente al rischio dell’investimento (pag. 6 e 7 della sentenza impugnata). Rispetto a tale circostanza, determinante ai fini della decisione il ricorrente non muove alcuna censura o violazione, limitandosi a lamentare genericamente la violazione dell’articolo 2050 c.c., con conseguente infondatezza del ricorso proposto.
Quanto, poi, alla doglianza relativa all’erronea interpretazione del materiale istruttorio, si osserva che essa e’ del tutto inammissibile in quanto mira ad ottenere una rivalutazione dei fatti di causa che e’ sottratta al giudice di legittimita’ spettando esclusivamente al giudice del merito valutare, secondo il suo prudente apprezzamento, la rilevanza o meno degli elementi istruttori a sua disposizione.
6. Le spese del giudizio di legittimita’ seguono la soccombenza.
6.1. Infine, poiche’ il ricorso e’ stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed e’ dichiarato inammissibile, sussistono i presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass. Sez. U. 20/02/2020, n. 4315) per dare atto – ai sensi della L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17, che ha aggiunto al testo unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, all’articolo 13, il comma 1-quater (e mancando la possibilita’ di valutazioni discrezionali: tra le prime: Cass. 14/03/2014, n. 5955; tra le innumerevoli altre successive: Cass. Sez. U. 27/11/2015, n. 24245) – della sussistenza dell’obbligo di versamento, in capo a parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimita’ in favore della controricorrente che liquida in complessivi Euro 2.200 oltre 200 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso principale, a norma del citato articolo 13, comma 1-bis.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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