Corte di Cassazione, penale, Sentenza|31 gennaio 2022| n. 3338.
La fattispecie del fatto di “lieve entita’” è ravvisabile in ipotesi connotate da una minima offensività, deducibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati dalla disposizione (mezzi, modalità, circostanze dell’azione), con la conseguenza che, ove uno degli indici previsti dalla legge risulti negativamente assorbente, ogni altra considerazione resta priva di incidenza sul giudizio.
Sentenza|31 gennaio 2022| n. 3338. La fattispecie del fatto di “lieve entita’”
Data udienza 11 gennaio 2022
Integrale
Tag – parola: Misura cautelare – Custodia in carcere – Detenzione ai fini di cessione di stupefacenti – Fattispecie del fatto di lieve entità ex co 5 art. 73 dpr 309/90 – Configurabilità – Sussistenza – Cessazione misura cautelare
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PETRUZZELLIS Anna – Presidente
Dott. GALTERIO Donatella – Consigliere
Dott. SOCCI Angelo Matt – Consigliere
Dott. ACETO Aldo – Consigliere
Dott. CORBETTA Stefan – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato in (OMISSIS);
avverso l’ordinanza del 21/09/2021 del Tribunale della liberta’ di Perugia;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere CORBETTA Stefano;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale ANGELILLIS Ciro, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con l’impugnata ordinanza, il Tribunale di Perugia, costituto ai sensi dell’articolo 309 c.p.p., rigettava l’istanza di riesame avanzata nell’interesse di (OMISSIS) avverso l’ordinanza emessa dal G.i.p. del Tribunale di Perugia, la quale aveva applicato al predetto la misura cautelare della custodia in carcere in relazione al delitto di cui all’articolo 81 cpv., Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 73, comma 1, per aver venduto gr. 0,43 di eroina e per aver detenuto altri gr. 3,85 della medesima sostanza, suddivisa in otto involucri. Fatto commesso il (OMISSIS).
2. Avverso l’indicata ordinanza, l’indagato, per il ministero del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione affidato a un motivo, con cui deduce la violazione dell’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera b) ed e), in relazione al Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 73, commi 1 e 5. Assume il difensore che il Tribunale avrebbe erroneamente escluso la qualificazione del fatto ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 73, comma 5, valorizzando elementi inconferenti, quali la continuita’ dell’attivita’ di spaccio e l’organizzazione in forma professionale di tale attivita’, elementi che la giurisprudenza di legittimita’, puntualmente indicata, ritiene non ostativi per la sussunzione del fatto in termini di “minore gravita’”.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso e’ fondato.
2. Secondo quanto accertato in sede di merito, l’indagato non solo e’ stato arrestato nella flagranza per cui si procede, dopo aver ceduto una dose di eroina una cliente ed averne detenute altre otto gia’ confezionate per la vendita, ma, nel periodo tra il (OMISSIS), era stato ripreso, dagli impianti di videosorveglianza installati dal Comune di Perugia, all’atto di cedere sostanza stupefacente a singoli clienti in altre otto occasioni, avvenute con il medesimo modus operandi e nel medesimo luogo.
Di conseguenza, ad avviso del Tribunale, le caratteristiche concrete delle cessioni connoterebbero in termini di professionalita’ l’attivita’ posta in essere dall’indagato, il quale, inoltre, ha ammesso di svolgere l’attivita’ di spaccio da circa due anni.
3. Si tratta di una motivazione manifestamente illogica, che non fa buon governo dei principi affermati da questa Corte a proposito della qualificazione del fatto ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 73, comma 5.
4. A dispetto della mutata configurazione giuridica dell’ipotesi di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 73, comma 5, elevata da circostanza attenuante al rango di fattispecie autonoma di reato a seguito delle novelle di cui alla L. n. 10 e n. 79 del 2014, non sono cambiati i presupposti per la sua applicabilita’.
In particolare, la fattispecie del fatto di “lieve entita’” e’ ravvisabile in ipotesi connotate da una minima offensivita’, deducibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati dalla disposizione (mezzi, modalita’, circostanze dell’azione), con la conseguenza che, ove uno degli indici previsti dalla legge risulti negativamente assorbente, ogni altra considerazione resta priva di incidenza sul giudizio (Sez. U, n. 35737 del 24/06/2010 – dep. 05/10/2010, Rico, Rv. 247911).
Come recentemente precisato dalle Sezioni Unite di questa Corte, l’accertamento della lieve entita’ del fatto implica una valutazione complessiva degli elementi della fattispecie concreta, selezionati in relazione a tutti gli indici sintomatici previsti dalla disposizione (Sez. U, n. 51063 del 27/09/2018 – dep. 09/11/2018, Murolo, Rv. 274076).
5. Ai fini del riconoscimento o meno dell’ipotesi della lieve entita’, occorre, pertanto, una complessiva e concomitante valutazione di tutti i parametri delineati dalla norma, fermo restando che possono ricorrere situazioni in cui uno dei parametri di per se’ assuma una tale rilevanza, che finisca per connotare in modo decisivo la condotta, cosi’ da renderla irriducibile alla qualificazione in termini di lieve entita’. Cio’ puo’ valere soprattutto con riguardo al dato quali-quantitativo, in presenza di condotte aventi ad oggetto detenzione o cessione di quantitativi rilevanti, valutati anche alla luce del principio attivo, a prescindere dal riferimento a specifiche modalita’ o circostanze dell’azione.
Nondimeno, con riguardo ad ogni specie di sostanze stupefacenti, vi possono essere ipotesi intermedie, in cui il dato quali-quantitativo non assume rilievo decisivo e ben puo’ essere ulteriormente qualificato da profili collaterali, inerenti agli altri parametri, in modo da risultare per tale via compatibile o meno con l’ipotesi della lieve entita’. E’ il caso del c.d. piccolo spaccio, quale forma socialmente tipica di attivita’ illecita, di per se’ tale da collocarsi sul gradino inferiore della scala dell’offensivita’ e compatibile con la detenzione di dosi di droga conteggiabili a decine; in casi del genere, il fatto puo’ ben rientrare nell’ipotesi di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 73, comma 5, a prescindere dal mero profilo della continuativita’ della condotta, ove, pero’, mantenuta entro un “minimo” grado di offensivita’.
Invero, il riferimento alla quantita’ e qualita’ dello stupefacente, nonche’ ai mezzi, alle modalita’ e circostanze dell’azione va raccordato alla potenzialita’ offensiva della condotta ed alle indicazioni che provengono da altri dati normativi sincronicamente valutabili. In tale senso depone il disposto dell’ Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, che contempla la fattispecie dell’associazione minore dedita al narcotraffico, avente ad oggetto il compimento di reati fine connotati dalla lieve entita’; il riferimento alle modalita’ e circostanze dell’azione non puo’ in alcun modo implicare che siano ostativi alla configurazione dell’ipotesi minore la continuativita’ delle condotte o lo svolgimento di attivita’ in qualche guisa organizzata, elementi altrimenti tali da impedire in limine la configurabilita’ dell’ipotesi associativa minore (Sez. 6, n. 39374 del 03/07/2017 – dep. 23/08/2017, El Batouchi, Rv. 270849; Sez. 6, n. 28251 del 09/02/2017 – dep. 07/06/2017, Mascali e altri, Rv. 270397; Sez. 6, n. 48697 del 26/10/2016 – dep. 17/11/2016, Tropeano e altri, Rv. 268171).
6. Orbene, nella vicenda in esame non sussistono ostacoli per la configurabilita’ del fatto ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 73, comma 5, posto che il requisito della continuativita’ dell’attivita’ di spaccio e’ risultato circoscritto a pochissime dosi alla volta, e considerando che non sono state accertate modalita’ particolarmente allarmanti di tale attivita’, non essendo stati sequestrati ne’ strumenti per il confezionamento dello dosi (bilancini, sostanze da taglio, ecc.), ne’ denaro, ne’ altri elementi da cui desumere una certa organizzazione (quali, ad esempio, appunti relativi alle vendite e/o agli acquisti dello stupefacente), e che l’indagato ha dichiarato di dormire su una panchina, il che fa ritenere che gli si procurasse di volta in volta un numero limitato di dosi, che egli poi rivendeva.
Una conclusione del genere non e’ certo smentita dal fatto che l’indagato vendesse lo stupefacente nel medesimo luogo, cio’ non essendo in alcun modo decisivo per la sussistenza della “piazza di spaccio”, che designa un luogo in cui l’attivita’ di cessione avviene con un rifornimento costante e significativo di sostanza stupefacente e con modalita’ organizzate da parte di piu’ soggetti con ruoli differenziati (vedette, pusher, mediatori con i clienti, ecc.), tale da garantire lo smercio dello stupefacente senza soluzione di continuita’: tutti elementi non rinvenibili nel caso in esame.
7. Essendo percio’ il fatto sussumibile nello schema legale del Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 73, comma 5, il quale prevede, come pena massima, quattro anni di reclusione, ne consegue che l’ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio, unitamente all’ordinanza emessa del G.i.p. del Tribunale di Perugia del 3 settembre 2021, considerando che la custodia cautelare in carcere puo’ essere disposta solo per i delitti per i quali sia prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, giusto il disposto dell’articolo 280 c.p.p., comma 2; deve essere dichiarata, pertanto, la cessazione della misura cautelare.
Manda alla cancelleria per l’immediata comunicazione al Procuratore Generale per quanto di competenza ai sensi dell’articolo 626 c.p.p..
P.Q.M.
Qualificato il fatto contestato ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 73, comma 5, annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata nonche’ l’ordinanza emessa del G.i.p. del Tribunale di Perugia del 3 settembre 2021. Dichiara la cessazione della misura cautelare e manda alla cancelleria per l’immediata comunicazione al Procuratore Generale per quanto di competenza ai sensi dell’articolo 626 c.p.p..
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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