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Corte di Cassazione, sezione V, sentenza 9 aprile 2015, n. 14576. Pur a seguito delle modifiche dal D.L. n. 92 del 2014, poi convertito con modificazioni dalla L. n. 117 del 2014, nel caso di impossibilità di mantenimento della misura di massimo rigore, il giudice deve verificare la praticabilità di diverse e più attenuate forme di restrizione nel perdurare di esigenze cautelari già ravvisate

Suprema Corte di Cassazione sezione V sentenza 9 aprile 2015, n. 14576 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUINTA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. OLDI Paolo – Presidente Dott. LAPALORCIA Grazia – Consigliere Dott. MICCOLI Grazia – Consigliere Dott. MICHELI Pao – rel. Consigliere Dott. DEMARCHI...

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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 13 aprile 2015, n. 14960. Nessuna scriminante per l’extracomunitario che maltratti (fino alla violenza sessuale) la moglie, e neghi le risorse per il sostentamento dei figli, invocando l’esimente putativa dell’esercizio di un diritto, in quanto tali condotte sarebbero ammesse nel proprio paese improntato ad una diversa cultura

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 13 aprile 2015, n. 14960 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. MANNINO Saverio Felice – Presidente Dott. DI NICOLA Vito – Consigliere Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere Dott. SCARCELLA Alessio – Consigliere Dott....

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Corte di Cassazione, sezione VI, sentenza 9 aprile 2015, n. 14538. Il decreto con il quale si riconosce la restituzione del termine per impugnare ha tutte le caratteristiche dell’atto abnorme, sia sotto il profilo dell’abnormità strutturale che funzionale

Suprema Corte di Cassazione sezione VI sentenza 9 aprile 2015, n. 14538 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. AGRO’ Antonio – Presidente Dott. CITTERIO Carlo – Consigliere Dott. PETRUZZELLIS Anna – rel. Consigliere Dott. CAPOZZI Angelo – Consigliere Dott. BASSI...

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Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 10 aprile 2015, n. 14843. Il giudizio sulla revoca è sì rimesso alla discrezionalità del tribunale di sorveglianza, ma lo stesso è tenuto a giustificare l’uso del potere affidatogli, non essendo ammesso alcun automatismo, spiegando le ragioni per le quali le violazioni di legge o di prescrizioni possano considerarsi indici dell’allontanamento dalle finalità dell’istituto

Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 10 aprile 2015, n. 14843 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. GIORDANO Umberto – Presidente Dott. NOVIK Adet Toni – Consigliere Dott. TARDIO Angela – Consigliere Dott. BONITO F. Maria S. – Consigliere...

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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 13 aprile 2015, n. 14951. La condotta di chiunque realizzi interventi su beni vincolati senza la prescritta autorizzazione o comunicazione preventiva configura una concreta offesa dell’interesse amministrativo tutelato, senza che l’accertamento postumo di compatibilità col vincolo culturale o l’autorizzazione in sanatoria rilasciata dalla autorità preposta possa valere a estinguere il reato o a escluderne la punibilità

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 13 aprile 2015, n. 14951 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. SQUASSONI Claudia – Presidente Dott. FRANCO Amedeo – Consigliere Dott. MULLIRI Guicla – Consigliere Dott. ACETO Aldo – rel. Consigliere Dott. ANDRONIO...

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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 13 marzo 2015, n. 10719. Il legislatore, nel reintrodurre la sanzione penale di cui al Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 10 bis con la Legge n. 311 del 2004, ha esplicitato in modo assolutamente chiaro che la sanzione penale trova applicazione soltanto sulle ritenute effettivamente operate sulle retribuzioni corrisposte ai dipendenti. Di qui il riferimento alle “certificazioni rilasciate ai sostituiti” in luogo della piu’ generica formula contenuta nel Decreto Legge n. 429 del 1982, articolo 2 conv. dalla Legge n. 516 del 1982 (“le ritenute effettivamente operate, a titolo di acconto o di imposta, sulle somme pagate …”). Se dunque la norma di cui al Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 10 bis si propone di sanzionare l’omesso versamento, nel termine previsto, delle ritenute operate dal datore di lavoro, quale sostituto di imposta, sulle retribuzioni effettivamente corrisposte ai sostituiti, non vi e’ ragione per ritenere che la prova di cio’ debba ricavarsi solo dalle “certificazioni” senza possibilita’ di ricorrere ad “equipollenti.

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 13 marzo 2015, n. 10719 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. FIALE Aldo – Presidente Dott. GRILLO Renato – Consigliere Dott. AMORESANO Silvio – rel. Consigliere Dott. ANDREAZZA Gastone – Consigliere Dott. ACETO...

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Consiglio di Stato, adunanza plenaria, sentenza 27 aprile 2015, n. 5. Nel giudizio impugnatorio di legittimità in primo grado, l’unicità o pluralità di domande proposte dalle parti, mediante ricorso principale motivi aggiunti o ricorso incidentale, si determina esclusivamente in funzione della richiesta di annullamento di uno o più provvedimenti autonomamente lesivi. Nel giudizio impugnatorio di legittimità in primo grado, la parte può graduare, esplicitamente e in modo vincolante per il giudice, i motivi e le domande di annullamento, ad eccezione dei casi in cui, ex art. 34, co. 2, c.p.a., il vizio si traduca nel mancato esercizio di poteri da parte dell’autorità per legge competente. Nel giudizio impugnatorio di legittimità in primo grado, non vale a graduare i motivi di ricorso o le domande di annullamento il mero ordine di prospettazione degli stessi. Nel giudizio impugnatorio di legittimità in primo grado, in mancanza di rituale graduazione dei motivi e delle domande di annullamento, il giudice amministrativo, in base al principio dispositivo e di corrispondenza fra chiesto e pronunciato, è obbligato ad esaminarli tutti, salvo che non ricorrano i presupposti per disporne l’assorbimento nei casi ascrivibili a tre tipologie: assorbimento per legge, per pregiudizialità necessaria e per ragioni di economia.

CONSIGLIO DI STATO ADUNANZA PLENARIA SENTENZA 27 aprile 2015, n. 5 SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 29 di A.P. del 2014, proposto dalla società Postest s.a.s. di Sottile Cervini Gianantonio & C., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Massimo Carlin e Federica Scafarelli, con domicilio eletto presso...

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Consiglio di Stato, sezione V, sentenza 14 aprile 2015, n. 1864. In tema di graduatoria di un concorso di idee e quindi di contratti pubblici, la P.A., previo esame dei progetti in forma anonima, possa svolgere in seduta riservata l’abbinamento tra progettisti e progetti e, peraltro, decidere di non realizzare l’opera prevista dal bando: così, non si configura alcuna violazione del principio di par condicio dei concorrenti e del dovere di buona fede nelle trattative contrattuali

Consiglio di Stato sezione V sentenza 14 aprile 2015, n. 1864 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE QUINTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 10253 del 2014, proposto da Te. s.r.l. in proprio ed in qualità capogruppo del r. . s.r.l.,...

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Consiglio di Stato, sezione IV, ordinanza 22 aprile 2015, n. 1694. L’uso del termine “compenso”, nel comma 5 ter dell’art. 17 del D.Lgs. n. 28 del 2010, che prescrive che “Nel caso di mancato accordo all’esito del primo incontro, nessun compenso è dovuto per l’organismo di mediazione”, è manifestamente generico ed improprio, non trovando detta terminologia riscontro in alcuna altra parte della normativa primaria e secondaria relativa alla mediazione, nella quale si parla invece di “indennità di mediazione”, che a sua volta si compone di “spese di avvio” e “spese di mediazione”. Ciò detto, se non si pone alcun problema per le spese di mediazione, in cui è ricompreso “anche l’onorario del mediatore per l’intero procedimento di mediazione”, il problema si pone per le spese di avvio, le quali in virtù della sentenza oggetto di contestazione (sentenza del T.A.R. del Lazio n. 1351 del 2015 recante l’annullamento dei commi 2 e 9 dell’art. 16 del D.M. n. 180 del 2010, rubricato “Criteri di determinazione dell’indennità”) sarebbero anch’esse del tutto non dovute per il primo incontro di cui all’art. 8, comma 1, del citato D.Lgs. n. 28 del 2010. All’uopo, si evidenzia, infatti, che le spese di avvio non appaiono prima facie riconducibili alla nozione di “compenso” di cui alla disposizione di fonte primaria sopra citata; ciò è di palmare evidenza quanto alle spese vive documentate, ma vale anche per le residue spese di avvio, che sono quantificate in misura forfettaria e configurate quale onere connesso all’accesso ad un servizio obbligatorio ex lege per tutti i consociati che intendano accedere alla giustizia in determinate materie, come confermato dal riconoscimento in capo alle parti, ex art. 20 del D.Lgs. n. 28 del 2010, di un credito di imposta commisurato all’entità della somma versata e dovuta, quantunque in misura ridotta, anche in caso di esito negativo del procedimento di mediazione. Di talché, si è ritenuta meritevole di accoglimento l’istanza cautelare limitatamente all’esclusione del rimborso delle spese di avvio, le quali per le ragioni innanzi esposte, non sono riconducibili al concetto di “compenso” ex art. 17, comma 5 ter, D.Lgs. n. 28 del 2010, cosicché si è sospesa l’esecutività della sentenza impugnata nei predetti limiti

Consiglio di Stato sezione IV ordinanza 22 aprile 2015, n. 1694 REPUBBLICA ITALIANA IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE QUARTA ha pronunciato la presente ORDINANZA sul ricorso in appello nr. 2156 del 2015, proposto dal MINISTERO DELLA GIUSTIZIA e dal MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO, in persona dei rispettivi Ministri pro tempore, rappresentati e...