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Corte di Cassazione, sezione VI, 13 febbraio 2014, n. 3312. Parte necessaria dei procedimenti suddetti deve considerarsi ogni titolare passivo del rapporto di debito oggetto del procedimento e che pertanto nei procedimenti di opposizione a liquidazione inerenti a giudizi civili e penali suscettibili di restare a carico dell"'erario", anche quest'ultimo, identificato nel Ministero della Giustizia, è parte necessaria

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE VI Sentenza 13 febbraio 2014, n. 3312   Osserva in fatto L’Avv. D.D.V. propone ricorso per cassazione avverso provvedimento del Giudice del Tribunale di Roma di rigetto del ricorso da lui promosso, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, artt. 84 e 170, contro il decreto in data 1/2/2008...

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