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Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 28 marzo 2013, n.7811. In caso di notifica nelle mani del portiere

La massima In caso di notifica nelle mani del portiere, l’ufficiale giudiziario deve dare atto, oltre che dell’inutile tentativo di consegna a mani proprie per l’assenza del destinatario, delle vane ricerche delle altre persone preferenzialmente abilitate a ricevere l’atto, onde, nel riferire al riguardo, deve attestare chiaramente, ancorché senza uso di formule sacramentali, l’assenza del...