Volumi tecnici: solo quei volumi realizzati per esigenze tecnico-funzionali

Consiglio di Stato, sezione sesta, Sentenza 10 dicembre 2018, n. 6955.

La massima estrapolata:

Possono considerarsi volumi tecnici solo quei volumi che sono realizzati per esigenze tecnico-funzionali della costruzione (per la realizzazione di impianti elettrici, idraulici, termici o di ascensori), che non possono essere ubicati all’interno di questa e che sono del tutto privi di propria autonoma utilizzazione funzionale, anche potenziale.

Sentenza 10 dicembre 2018, n. 6955

Data udienza 4 ottobre 2018

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Sesta
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7266 del 2012, proposto da
Carrozzeria Fc di Fa. & Ca. S.n. c., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Ga. De Be., con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via (…);
contro
Comune di Rimini, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Ma. As. Fo., con domicilio eletto presso lo studio Ma. Te. Ba. in Roma, via (…);
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia Romagna Sezione Seconda n. 00120/2012, resa tra le parti, concernente la domanda di annullamento di ordinanza di demolizione manufatto realizzato abusivamente e ripristino stato dei luoghi, nonché di risarcimento dei danni;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di Rimini;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 4 ottobre 2018 il Cons. Davide Ponte e uditi per le parti gli avvocati Ga. De Be. e Lu. Fe. Ba. per delega verbale di Ma. As. Fo.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con l’appello in esame l’odierna parte appellante impugnava la sentenza n. 120 del 2012 con cui il Tar Emilia Romagna ha respinto l’originario gravame. Quest’ultimo era stato proposto dalla medesima parte, in qualità di società di persone che svolge attività di auto carrozzeria, avverso il provvedimento recante ordine di demolire l’ampliamento del capannone in cui esercita la propria attività, nonché di ripristinare la parete dello stesso edificio nella quale aveva aperto un’ulteriore finestra.
Nel ricostruire in fatto e nei documenti la vicenda, parte appellante formulava un unico ed articolato motivo di appello, concernente violazione di legge e diversi profili di eccesso di potere in quanto il manufatto in contestazione riguarderebbe un mero volume tecnico, il difetto di motivazione del provvedimento impugnato e la mancanza del parere della commissione edilizia comunale.
La parte appellata si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto dell’appello.
Alla pubblica udienza del 4\10\2018 la causa passava in decisione.

DIRITTO

1. L’appello è infondato.
2. In linea di fatto non è contestata la consistenza dell’abuso, così come risultante dalla documentazione in atti. In particolare, trattasi del complessivo intervento abusivo di ampliamento (per una superficie di circa 128 mq.) di un capannone esistente, in precedenza regolarmente edificato nel suo iniziale ingombro, accompagnato dall’apertura di una nuova finestra nello stesso edificio
In linea di diritto, non appare sostenibile la invocata qualificazione in termini di volume tecnico.
Al riguardo va ribadito che per potersi parlare di volume tecnico occorre trovarsi dinanzi ad un’opera priva di qualsiasi autonomia funzionale, anche solo potenziale, in quanto destinata solo a contenere, senza possibilità di alternative e, comunque, per una consistenza volumetrica del tutto contenuta, impianti serventi di una costruzione principale per essenziali esigenze tecnico-funzionali della medesima; in sostanza si tratta di impianti necessari per l’utilizzo dell’abitazione che non possono essere in alcun modo ubicati all’interno di questo come possono essere, e sempre in difetto dell’alternativa, quelli connessi alla condotta idrica, termica e all’ascensore e simili, i quali si risolvono in semplici interventi di trasformazione senza generale aumento di carico territoriale o di impatto visivo (cfr. ad es. Consiglio di Stato sez. V 11 luglio 2016 n. 3059 e sez. VI 16 giugno 2016 n. 2658). Possono quindi considerarsi volumi tecnici solo quei volumi che sono realizzati per esigenze tecnico-funzionali della costruzione (per la realizzazione di impianti elettrici, idraulici, termici o di ascensori), che non possono essere ubicati all’interno di questa e che sono del tutto privi di propria autonoma utilizzazione funzionale, anche potenziale.
Nel caso di specie, risulta carente già il primo presupposto, relativo alla consistenza volumetrica contenuta, risultando essere stata abusivamente realizzato un ampliamento pari a 128 mq, di altezza parimenti rilevante.
Inoltre, lungi dall’essere destinato a contenere meri impianti destinati alle esigenze tecnico funzionali della costruzione principale già esistente, tale rilevante ampliamento è destinato alle esigenze produttive dell’attività economica svolta dalla società proprietaria ed al relativo ampliamento. Altrimenti opinando, nei termini invocati da parte appellante qualsiasi capannone contenente impianti di carattere tecnico e produttivo costituirebbe mera pertinenza irrilevante sotto il profilo urbanistico edilizio; ciò sarebbe manifestamente irragionevole, a fronte dell’evidente impatto urbanistico di tali impianti produttivi, come nel caso di specie in cui un tale ampliamento dell’edificio nonché della relativa attività non può che avere conseguente rilevante impatto sugli aspetti disciplinati dal governo del territorio urbanisticamente interessato.
2. Parimenti infondato è il secondo ordine di rilievi dedotti in appello, concernente il presunto difetto di motivazione.
Va in proposito ribadito che, una volta accertata la consistenza dell’abuso ed effettuata la relativa qualificazione, l’ordine di demolizione è atto vincolato, per la cui adozione non è necessaria la valutazione specifica delle ragioni di interesse pubblico, né la comparazione di questi con gli interessi privati coinvolti, né tantomeno una motivazione sulla sussistenza di un interesse pubblico concreto ed attuale alla demolizione, non essendo in alcun modo ammissibile l’esistenza di un affidamento tutelabile alla conservazione di una situazione di fatto abusiva (cfr. ad es. Consiglio di Stato sez. VI 17 luglio 2018 n. 4368).
3. Infine, relativamente alla mancata sottoposizione al parere della commissione edilizia assume rilievo contrario la pacifica giurisprudenza di questo Consiglio.
Nessuna disposizione di legge statale o regionale prescrive che l’adozione di ordinanze di demolizione per abusi edilizi debba essere preceduta dall’espressione di un parere da parte della Commissione Edilizia Comunale in quanto il relativo procedimento è disciplinato dall’art. 31, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, che non prevede l’intervento della suddetta commissione (Consiglio di Stato sez. VI 11 maggio 2011 n. 2781).
Va pertanto ribadito che l’esercizio del potere repressivo degli abusi edilizi costituisce attività vincolata della Pubblica amministrazione, con la conseguenza che i relativi provvedimenti, quale l’ordinanza di demolizione, costituiscono atti vincolati, per la cui adozione non è necessario acquisire il parere di altri organi, quali la Commissione edilizia neppure in forma integrata (cfr. ad es. Consiglio di Stato sez. V 3 settembre 2013 n. 4378 e 6 giugno 2012 n. 3337, sez. IV 10 agosto 2011 n. 4764).
4. Alla luce delle considerazioni che precedono l’appello va respinto.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Sesta, definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna parte appellante al pagamento delle spese di lite in favore di parte appellata, liquidate in complessivi euro 3.000,00 (tremila\00), oltre accessori dovuti per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 ottobre 2018 con l’intervento dei magistrati:
Luigi Carbone – Presidente
Francesco Mele – Consigliere
Dario Simeoli – Consigliere
Francesco Gambato Spisani – Consigliere
Davide Ponte – Consigliere, Estensore

Avv. Renato D’Isa

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