Voltura della locazione di un alloggio di edilizia economica e popolare

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|22 febbraio 2022| n. 5734.

Voltura della locazione di un alloggio di edilizia economica e popolare.

In caso di voltura del contratto di locazione di un alloggio di edilizia economica e popolare in favore del figlio dell’originario conduttore, lo stesso ha diritto al subentro nell’alloggio,sempreché ne ricorrano le condizioni di legge,indipendentemente dalla deliberazione dell’ente proprietario di revoca o decadenza del padre, precedente assegnatario.

Ordinanza|22 febbraio 2022| n. 5734. Voltura della locazione di un alloggio di edilizia economica e popolare

Data udienza 14 dicembre 2021

Integrale

Tag/parola chiave: Occupazione senza titolo – Rilascio di immobile – Erronea denominazione dell’atto – Introduzione con rito diverso rispetto a quello previsto – Nullità – Esclusione in caso di assenza di violazioni al diritto di difesa – Morte dell’assegnatario di alloggio economico – Diritto all’alloggio del coniuge, discendenti entro il 3 grado ed ascendenti se conviventi al momento della morte dell’assegnatario, assenza di autonomia economica e sussistenza dell’attualità del godimento – Dpr n. 2/59

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere

Dott. CARADONNA Lunella – rel. Consigliere

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso n. 10103/2020 proposto da:
(OMISSIS), rappresentato e difeso dall’Avv. (OMISSIS), giusta procura speciale allegata al ricorso per cassazione.
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), rappresentato e difeso dall’Avv. (OMISSIS), giusta procura in calce al controricorso, e ai fini di questo giudizio elettivamente domiciliato in (OMISSIS) presso lo studio dell’Avv. (OMISSIS), alla (OMISSIS).
– controricorrente –
avverso la sentenza della Corte di appello di SALERNO, n. 255/2020, pubblicata il 2 marzo 2020;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 14/12/2021 dal Consigliere Dott. Lunella Caradonna.

Voltura della locazione di un alloggio di edilizia economica e popolare

RILEVATO

Che:
1. Con sentenza del 2 marzo 2020, la Corte d’appello di Salerno ha accolto l’appello di (OMISSIS) nei confronti dell’ordinanza ex articolo 702 bis c.p.c., del Tribunale di Salerno del 10 giugno 2019 e, per l’effetto, ha rigettato la domanda proposta da (OMISSIS) di rilascio per occupazione senza titolo dell’unita’ immobiliare sita a (OMISSIS).
2. I giudici di secondo grado, dopo avere qualificato il gravame proposto come appello ed averne affermato la tempestivita’, seppure erroneamente introdotto nella forma del reclamo ex articolo 669 terdecies c.p.c., hanno rigettato l’eccezione di inammissibilita’ dell’appello proposto per genericita’ dei motivi; nel merito, applicando il criterio della ragione piu’ liquida, hanno evidenziato che (OMISSIS) era legittimato alla detenzione dell’immobile, tenuto conto della voltura del contratto di locazione a proprio nome prodotta in appello, giusta Det. Dirig. dello I.A.C.P. 19 giugno 2018, n. 327, rilasciata in copia all’interessato solo alla data del 18 giugno 2019 (produzione dichiarata ammissibile, perche’ la determina formale di voltura non era stata mai comunicata all’appellante e ritenutane l’utilizzabilita’ in concreto) e che la circostanza che l’Istituto non avesse adottato alcun provvedimento di revoca o decadenza dall’assegnazione nei confronti di (OMISSIS), non toglieva valenza al titolo che autorizzava il figlio (OMISSIS) all’occupazione dello stesso bene.
3. (OMISSIS) ricorre in Cassazione con atto affidato a tre motivi.
4. (OMISSIS) resiste con controricorso.

CONSIDERATO

Che:
1. Con il primo motivo si lamenta la violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 702 quater c.p.c., comma 1, dell’articolo 2909 c.c. e dell’articolo 156 c.p.c., in relazione all’ammissibilita’ dell’impugnazione proposta con reclamo ex articolo 669 terdecies c.p.c., non convertibile in appello (articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4), avendo l’atto di impugnazione i connotati di un reclamo cautelare o di un atto per revocazione ex articoli 395 c.p.c. e segg.; non era invocabile il principio di conservazione degli atti e, in particolare, dei mezzi di impugnazione perche’ il reclamo non era idoneo astrattamente a integrare gli estremi dell’appello; il procedimento di reclamo ex articolo 669 terdecies c.p.c. e/o di revocazione non poteva essere equiparato ad un giudizio ordinario; la totale inesistenza di un atto di appello e del conseguente giudizio ordinario di secondo grado determinava il passaggio in giudicato dell’ordinanza ex articolo 702 ter c.p.c..
1.1 Il motivo e’ inammissibile, perche’ non si confronta con l’iter argomentativo della Corte d’appello, laddove ha espressamente affermato che la denominazione dell’atto introduttivo come “reclamo ex articolo 669 terdecies c.p.c.” non poneva dubbi sulla natura concreta dell’atto che era, comunque, l’appello e che, dunque, eventuali conseguenze potevano porsi soltanto ai fini della decorrenza e della durata del termine per appellare, conseguenze, peraltro, che sono state debitamente escluse dai giudici di secondo grado; inoltre, la Corte di merito, esaminando il contenuto dell’impugnazione, in sede di eccezione di inammissibilita’ per genericita’ dello stesso sollevata dall’appellato (OMISSIS), ha sostanzialmente evidenziato, ancora una volta con una ragione del decidere non censurata affatto dal ricorrente, che l’appello rispondeva ai criteri di specificita’ richiesti dall’articolo 342 c.p.c. e che individuava con certezza le questioni e i punti contestati del provvedimento impugnato e le relative doglianze (cfr. pag. 6 della sentenza impugnata).
1.2 I giudici di secondo grado hanno, dunque, affermato che la erronea denominazione dell’impugnazione proposto come reclamo, anziche’ come appello, non assumeva alcuna concreta rilevanza, perche’ era certa la natura dell’atto quale appello.
1.3 Cio’ in modo conforme al principio statuito da questa Corte secondo cui “Quando la legge imponga l’introduzione del giudizio con citazione, anziche’ con ricorso, ed il rito ordinario, l’adozione del rito camerale non induce alcuna nullita’, per il principio della conversione degli atti nulli che abbiano raggiunto il loro scopo, quando non ne sia derivato un concreto pregiudizio per alcuna delle parti, relativamente al rispetto del contraddittorio, all’acquisizione delle prove e, piu’ in generale, a quanto possa avere impedito o anche soltanto ridotto la liberta’ di difesa consentita nel giudizio ordinario; tale principio opera anche in relazione agli atti introduttivi del giudizio di secondo grado, a condizione che l’atto nullo possegga i requisiti di sostanza e forma del diverso atto processuale che avrebbe dovuto essere utilizzato” (Cass., 30 maggio 2013, n. 13639, citata anche dal controricorrente).
2. Con il secondo motivo si lamenta la violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 702 quater c.p.c., comma 2, in relazione all’utilizzazione del nuovo documento prodotto in secondo grado (articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4); il documento prodotto era tardivo e la controparte non ne aveva allegato l’indispensabilita’ ai fini della decisione e non aveva dimostrato di non avere potuto esibire il documento in primo grado per causa ad essa non imputabile; la determinazione giudiziale gia’ esisteva prima del deposito del ricorso ex articolo 702 bis c.p.c..
2.1 Il motivo e’ infondato, perche’ fondato sul tenore normativo dell’articolo 345 c.p.c., che non si applica al presente giudizio, che e’ stato introdotto con ricorso ex articolo 702 bis c.p.c., depositato il 22 novembre 2018 (cfr. pag. 1 del ricorso per cassazione).
Ed infatti, dell’articolo 345 c.p.c., comma 3, nella parte in cui prevedeva il divieto di produrre nuovi documenti, salvo che il collegio non li ritenesse indispensabili ai fini della decisione della causa, e’ stato modificato dal Decreto Legge n. 83 del 2013, articolo 54, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 134 del 2012.
2.2 Peraltro, mette conto rilevare che la prova nuova indispensabile, in tanto e’ ammissibile in appello, in quanto serva per dimostrare un fatto che era stato allegato in primo grado e che era rimasto indimostrato, cio’ nel rispetto statuito da questa Corte secondo cui, nel giudizio di appello, costituisce prova nuova indispensabile, ai sensi dell’articolo 345 c.p.c., comma 3, nel testo previgente rispetto alla novella di cui al Decreto Legge n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 134 del 2012, quella di per se’ idonea ad eliminare ogni possibile incertezza circa la ricostruzione fattuale accolta dalla pronuncia gravata, smentendola o confermandola senza lasciare margini di dubbio oppure provando quel che era rimasto indimostrato o non sufficientemente provato, a prescindere dal rilievo che la parte interessata sia incorsa, per propria negligenza o per altra causa, nelle preclusioni istruttorie del primo grado” (Cass., Sez. U., 4 maggio 2017, n. 10790).
3. Con il terzo motivo si lamenta la violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 132, comma 2, n. 4, c.p.c., in relazione alla valenza del provvedimento di revoca o decadenza dell’assegnazione dell’alloggio in favore di (OMISSIS), nonche’ della voltura del contratto di locazione in favore di (OMISSIS) (articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 5); sul punto la motivazione era contraddittoria e affetta da manifesta illogicita’; la dichiarazione di revoca o di decadenza dell’assegnazione era necessaria ed erano false le circostanze dell’abbandono dell’appartamento e dell’irreperibilita’ del comparente.
3.1 Il motivo e’ infondato.
3.2 La Corte d’appello ha affermato che la legittimazione di (OMISSIS) alla detenzione dell’immobile discendeva dalla voltura del contratto di locazione a proprio nome e che la circostanza che l’Istituto non avesse adottato alcun formale provvedimento di revoca o decadenza di assegnazione nei confronti di (OMISSIS), che dunque continuava allo stato ad essere il formale assegnatario del medesimo immobile, non toglieva alcuna valenza al titolo che autorizzava il figlio (OMISSIS) all’occupazione dello stesso bene.
I giudici hanno, quindi, evidenziato che (OMISSIS) era legittimato alla detenzione, in virtu’ della Det. Dirig. dello I.A.C.P. 19 giugno 2018, n. 327, con la quale era stata disposta la voltura del contratto di locazione da (OMISSIS) (padre), e (OMISSIS) (figlio), peraltro successiva al provvedimento di assegnazione dell’immobile disposto in favore di (OMISSIS). Con cio’, correttamente, mettendo su piani distinti da un lato la domanda proposta da (OMISSIS) di accertamento della detenzione senza titolo da parte del figlio, (OMISSIS), e dall’altro l’assegnazione dell’alloggio popolare.
Ed infatti, nel caso in esame, (OMISSIS) si e’ opposto ad un provvedimento di rilascio emesso non gia’ nell’ambito di una controversia sul diritto di lui o del padre all’assegnazione dell’alloggio ed espressivo del diniego dell’amministrazione, ma in esecuzione di un provvedimento di voltura del contratto di locazione, con il quale l’immobile, di proprieta’ dell’Istituto Autonomo Case Popolari, e’ stato assegnato in locazione semplice a terzi, verosimilmente emesso in attesa dell’attesa dell’adozione del successivo provvedimento di assegnazione, ma in quanto utilmente collocato nell’apposita graduatoria, in atto efficace, riguardante l’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica.
La giustificazione addotta dall’opponente, della mancata revoca o decadenza della precedenza assegnazione si svolge su altro piano e con diverso interlocutore (l’IACP) e che da un lato non modifica l’ambito puramente privatistico della fattispecie e dall’altro si contrappone al potere coattivo che la legge attribuisce all’Ente proprietario.
Tale giustificazione, dunque, deve trovare il suo ambito di cognizione all’interno del procedimento amministrativo di assegnazione dell’immobile e che vedra’ l’applicazione dei criteri previsti dalla legge sia in tema di revoca o decadenza da precedente assegnazione, sia in tema di nuova assegnazione.
Invece, la sola postulazione di tale argomentazione (mancanza di revoca o decadenza dall’assegnazione) in chiave difensiva ed oppositiva per paralizzare la legittimazione alla detenzione in virtu’ del contratto di locazione, non costituisce elemento decisivo ai fini del rigetto della domanda di accertamento della detenzione senza titolo proposta da (OMISSIS).
3.3 Cio’ peraltro, in conformita’, con il principio espresso da questa Corte, che, anche se risalente va tuttora condiviso, che “In caso di morte dell’assegnatario di un alloggio economico e popolare a norma del Decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, articolo 25, lettera a), e successive modifiche, il coniuge, i discendenti entro il terzo grado e gli ascendenti (designati congiuntamente e non in ordine successivo) hanno eguale diritto alla cessione in proprieta’ dell’alloggio, indipendentemente dalla deliberazione dell’ente proprietario di volturare il contratto di locazione, in corso con l’assegnatario, al nome di alcuni soltanto dei soggetti suindicati, sempreche’ ricorrano le condizioni della loro convivenza con lo assegnatario al momento della morte, della mancanza di autonomia economica nei riguardi dell’assegnatario medesimo, e della attualita’ del godimento dell’alloggio” (Cass., 13 luglio 1979, n. 4074).
4. Per le ragioni di cui sopra, il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali, sostenute dal controricorrente e liquidate come in dispositivo, nonche’ al pagamento dell’ulteriore importo, previsto per legge e pure indicato in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimita’, che liquida in Euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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