Corte di Cassazione, sezione prima civile, Ordinanza 28 febbraio 2019, n. 5967.
La massima estrapolata:
Non è necessario altro titolo, per la vocazione ereditaria, che la qualità di erede legittimo, da provarsi documentalmente mediante gli atti dello stato civile; invece l’accettazione anche tacita della eredità, che può risultare dalla stessa proposizione della azione in veste di erede, è titolo necessario e sufficiente per la proponibilità di azioni fondate su tale qualità, e così per ottenere il pagamento di crediti. Resta priva di rilievo, allo stesso fine, la mancata produzione della denuncia di successione, che è atto prettamente fiscale.
Nel nostro ordinamento vige, quindi, il principio in forza del quale l’adempimento di una obbligazione non può essere paralizzato da una eccezione di rilievo esclusivamente fiscale
Ordinanza 28 febbraio 2019, n. 5967
Data udienza 14 novembre 2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Presidente
Dott. MARULLI Marco – Consigliere
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere
Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere
Dott. CAIAZZO Rosario – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 12853/2014 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS), giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende;
– resistente –
avverso la sentenza n. 1611/2013 della CORTE D’APPELLO di BARI, pubblica il 28/11/2013;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 14/11/2018 dal Cons. Dott. CAIAZZO ROSARIO.
RILEVATO
che:
(OMISSIS) chiese e ottenne decreto ingiuntivo, emesso dal Tribunale di Bari nel 2008, nei confronti della Cassa Depositi e Prestiti, per la somma di Euro 26.223,20 oltre interessi, a titolo d’indennita’ d’esproprio di un fondo gia’ di proprieta’ del defunto genitore (OMISSIS).
Il Ministero dell’Economia e Finanze propose opposizione al decreto ingiuntivo sostenendo che il credito fatto valere fosse inesigibile in quanto, trattandosi di credito acquisito alla massa ereditaria, l’opposta erede avrebbe dovuto dimostrare di aver presentato la denuncia di successione al fine di conseguire il pagamento della somma vincolata a favore della madre deceduta.
Si costitui’ la parte opposta la quale eccepi’ la nullita’ dell’atto di opposizione perche’ sottoscritta da soggetto non identificabile quale difensore, nonche’ l’infondatezza in quanto lo svincolo dell’indennita’ aveva originato il proprio diritto al pagamento della somma che ne era oggetto.
Il Tribunale, con sentenza del 22.5.12, accolse l’opposizione, rilevando: l’infondatezza dell’eccezione di nullita’ per la chiarezza della firma riferibile al difensore, stante comunque il mandato conferito all’Avvocatura dello Stato, e della domanda di pagamento della (OMISSIS) poiche’ il diritto relativo all’indennita’ d’espropriazione era da ritenere jure successionis e non jure proprio, e avrebbe dunque richiesto la denuncia di successione.
La (OMISSIS) propose appello, respinto dalla Corte d’appello di Bari, con sentenza del 28.1.13, osservando che: la sottoscrizione della procura ad litem poteva essere apposta anche da difensore diverso da quello che aveva redatto l’atto difensivo; pertanto, la irrituale stampigliatura sull’atto di opposizione al decreto ingiuntivo, seguita dalla sottoscrizione leggibile di un difensore diverso da quello indicato nella stessa stampigliatura, non infirmava la validita’ dell’atto di costituzione; sull’indennita’ d’espropriazione era dovuta l’imposta di successione, non essendo dunque applicabile del Decreto Legislativo n. 346 del 1990, articolo 13, circa i beni esenti da tale imposta, in quanto non riguardava l’indennita’ in questione.
La (OMISSIS) ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.
Il Ministero si e’ costituito al solo fine di presenziare all’eventuale udienza pubblica.
RITENUTO
che:
Con il primo motivo e’ denunziata violazione e falsa applicazione degli articoli 112 e articolo 164, c.p.c., nonche’ l’omesso esame di un fatto decisivo, avendo la Corte d’appello pronunciato su questioni non oggetto dell’appello – quali il mandato difensivo e la sostituibilita’ degli avvocati dell’Avvocatura dello Stato – invece che in ordine alla diversa questione formulata dell’illeggibilita’ della firma del soggetto che aveva firmato l’atto di opposizione al decreto ingiuntivo, il quale non si era neppure qualificato come avvocato.
Con il secondo motivo e’ denunziata violazione e falsa applicazione dell’articolo 112 c.p.c., Decreto Legislativo n. 346 del 1990, articolo 10, L. n. 865 del 1971, articolo 12, comma 4 e articolo 14 e della Legge Regionale n. 27 del 1985, articolo 40, comma 2, nonche’ l’omesso esame di fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti.
Al riguardo, la ricorrente si duole della violazione: della L. n. 865 del 1971, articolo 12, comma 4 e della Legge Regionale n. 27 del 1985, articolo 40, comma 2, che disciplinano la procedura di svincolo e di pagamento della suddetta indennita’; del Decreto Legislativo n. 346 del 1990, articoli 10 e 12, secondo il cui disposto i beni espropriati e la relativa indennita’ non rientrano nell’attivo ereditario; della L. n. 865 del 1971, articolo 14, secondo cui tutti i diritti relativi agli immobili espropriati possono essere fatti valere sull’indennita’.
Inoltre, la ricorrente lamenta che la Corte d’appello non ha pronunciato sul secondo motivo d’appello, esaminando questioni diverse da quelle prospettate in tale capo d’impugnazione (quale l’illegittima subordinazione del pagamento della somma depositata a titolo d’indennita’ d’espropriazione alla denuncia di successione), peraltro richiamando giurisprudenza non pertinente.
Il primo motivo e’ infondato. La Corte d’appello ha chiaramente affermato, con valutazioni di fatto non censurabili in sede di legittimita’, che la firma relativa al mandato conferito all’Avvocatura dello Stato era “assolutamente leggibile” e riferibile alla stessa parte, evidenziando al riguardo che era del tutto irrilevante la questione della cancellazione della firma a stampa apposta sull’atto di costituzione, fatto non pertinente alla critica formulata.
Il secondo motivo e’ invece fondato. La Corte d’appello ha ritenuto l’inesigibilita’ del credito relativo all’indennita’ d’espropriazione fatto valere dalla (OMISSIS) che, siccome acquisito alla massa ereditaria, avrebbe richiesto la presentazione della denuncia di successione, in mancanza di norme legittimanti l’esenzione dalla tassazione.
La Corte ritiene che il giudice territoriale abbia erroneamente interpretato la domanda della ricorrente, applicando una normativa estranea al caso concreto. Invero, l’oggetto del giudizio consiste nell’accertare se la (OMISSIS) abbia il diritto di percepire la somma liquidata a titolo d’indennita’ d’espropriazione di un immobile che era di proprieta’ della madre, svincolata a favore di quest’ultima, diritto nella cui titolarita’ la ricorrente era succeduta quale erede, pur non risultando presentata la denuncia di successione.
In proposito, la ricorrente lamenta che, nonostante lo svincolo della somma depositata presso la Cassa depositi e Prestiti, in esecuzione della L. n. 865 del 1971, articolo 12, comma 4, ne era stato negato il pagamento a cagione della mancata presentazione della denuncia di successione.
Secondo l’orientamento, seppure risalente, di questa Corte, anche con riguardo a crediti di lavoro del de cuius in caso di successione legittima, non e’ necessario altro titolo, per la vocazione ereditaria, che la qualita’ di erede legittimo (da provarsi documentalmente mediante gli atti dello stato civile), mentre l’accettazione anche tacita dell’eredita’, la quale puo’ risultare dalla stessa proposizione dell’azione in veste di erede, e’ titolo necessario e sufficiente per la proponibilita’ di azioni fondate su tale qualita’, e cosi’ per ottenere il pagamento dei detti crediti, restando priva di rilievo, allo stesso fine, la mancata produzione della denuncia di successione, che e’ atto prettamente fiscale (Cass., n. 5793/87).
Non ricorrono ragioni per discostarsi da tale orientamento. Invero, nel nostro ordinamento puo’ dirsi sussistente il principio a tenore del quale l’adempimento di un’obbligazione non puo’ essere paralizzata da un’eccezione di rilievo esclusivamente fiscale (fondata, nella fattispecie, sull’omessa presentazione della denuncia di successione). Al riguardo, l’accoglimento del motivo in esame postula una motivazione parzialmente diversa dalle ragioni poste a sostegno del ricorso, e cio’ in conformita’ di un orientamento consolidato per cui la Corte di Cassazione puo’ accogliere il ricorso per una ragione di diritto anche diversa da quella prospettata dal ricorrente, sempre che essa sia fondata sui fatti come prospettati dalle parti, fermo restando che l’esercizio del potere di qualificazione non puo’ comportare la modifica officiosa della domanda per come definita nelle fasi di merito o l’introduzione nel giudizio d’una eccezione in senso stretto (Cass., ord. n. 18775/17).
Ora, se e’ vero che il Decreto del Presidente della Repubblica n. 346 del 1990, articolo 10 (nel testo applicabile ratione temporis), al comma 2, sancisce l’esclusione dei beni espropriati dall’attivo ereditario, mentre nella fattispecie si discute dell’inclusione dell’indennita’ nell’attivo ereditario, va rilevato che la fattispecie in esame pone la diversa questione dell’esigibilita’ della stessa indennita’: se essa debba intendersi o meno subordinata alla denuncia di successione.
Al quesito va data risposta negativa. La L. n. 865, articolo 12, comma 4, a tenore del quale “la Cassa depositi e prestiti provvede, in deroga alle vigenti disposizioni, al pagamento delle somme ricevute in deposito a titolo di indennita’ di esproprio o di occupazione in base al solo nullaosta del prefetto, al quale compete l’accertamento della liberta’ e proprieta’ dell’immobile espropriato”, va interpretato in un’ottica costituzionalmente orientata, posto che essa e’ diretta a ristorare l’espropriato della perdita del diritto di proprieta’, e tale ristoro non tollera di sottostare ad adempimenti di natura fiscale, quantunque connessi alla successione ereditaria (la cui eventuale violazione comporta sanzioni inerenti alla sola questione fiscale).
Per quanto esposto, la sentenza impugnata va cassata, in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte d’appello di Bari, anche per le spese del giudizio di legittimita’.
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo motivo, rigettato il primo. Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Bari, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimita’.
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