Corte di Cassazione, sezione terza penale, Sentenza 22 agosto 2019, n. 36319.
Massima estrapolata:
In materia di violazione delle norme di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, il tardivo adempimento alle prescrizioni dell’organo amministrativo resta un “post factum” del tutto neutro rispetto al disvalore dell’illecito penale a fini dell’esclusione della punibilità che ricorre quando l’offesa è di particolare tenuità e il comportamento del trasgressore risulta non abituale (articolo 131 bis del codice penale).
Sentenza 22 agosto 2019, n. 36319
Data udienza 30 novembre 2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. RAMACCI Luca – Presidente
Dott. GALTERIO Donatella – rel. Consigliere
Dott. SOCCI Angelo Matteo – Consigliere
Dott. GENTILI Andrea – Consigliere
Dott. GAI Emanuela – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza in data 26.4.2108 dei Tribunale di Mantova;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Donatella Galterio;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Lignola Ferdinando, che ha concluso per l’inammissibilita’ del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza in data 26.4.2018 il Tribunale di Mantova ha condannato (OMISSIS) alla pena di Euro 3.000 di ammenda ritenendolo responsabile del reato di cui al Decreto Legislativo n. 81 del 2008, articolo 159, comma 2, lettera a) in quanto, pur avendo ottemperato alle prescrizioni impartitegli dall’organo di controllo conseguenti a violazioni di normative in materia antinfortunistica, non aveva provveduto al pagamento della relativa oblazione.
2. Avverso il suddetto provvedimento l’imputato ha proposto, per il tramite del proprio difensore, atto di appello, riconvertito in ragione dell’inappellabilita’ delle sentenze di condanna alla sola pena dell’ammenda ex articolo 593 c.p.p., comma 3, in ricorso per Cassazione, con trasmissione dei relativi atti a questa Corte.
Lamenta con esso l’omessa motivazione in ordine alla richiesta di applicazione dell’articolo 131-bis c.p., beneficio del quale sussistevano tutti i presupposti alla luce dell’adempimento da parte dell’imputato alle prescrizioni impartitegli e contesta altresi’ il trattamento sanzionatorio fissato in misura superiore al minimo edittale quantunque fosse stato dato atto dal Tribunale dell’avvenuta ottemperanza alle prescrizioni e dei modesti precedenti penali non specifici del prevenuto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso deve ritenersi inammissibile alla luce delle doglianze del tutto indeterminate in ordine al mancato riconoscimento della causa di non punibilita’. Il ricorrente non specifica, invero, le ragioni che avrebbero consentito l’applicabilita’ del beneficio invocato, tali non potendosi ritenere ne’ l’adempimento tardivo agli obblighi gravanti in materia antinfortunistica sul datore di lavoro, nella specie coincidente con lo stesso esecutore materiale delle opere edili poste in essere sul tetto di un edificio in assenza dei prescritti presidi di sicurezza, ne’ la sua condizione di incensuratezza. Quanto al primo elemento, occorre rilevare che se il pagamento dell’oblazione, cui il contravventore viene ammesso a seguito dell’eliminazione della violazione in conformita’ alle prescrizioni impartite dallo stesso ispettorato del lavoro che ha constatato l’irregolarita’, configura una causa di estinzione di un reato, cosi’ come previsto dal Decreto Legislativo n. 758 del 1994, articolo 24, a fortiori il mancato pagamento della somma prescritta in sede amministrativa non elimina, per effetto del successivo adempimento, la contravvenzione gia’ perfezionatasi in tutti i suoi elementi costitutivi al momento della constatazione, coincidente con il sopralluogo eseguito nel cantiere dal competente organo di controllo. Dal momento che la causa di non punibilita’ e’ riferibile, essendo l’esclusione della pena e’ rimessa al potere discrezionale del giudice, soltanto a un momento successivo a quello del perfezionamento di tutti gli estremi del reato, per la cui ontologica e giuridica esistenza e’ necessariamente richiesta la presenza di un fatto tipico, antigiuridico e colpevole, e non anche l’assoggettamento, in concreto, alla sanzione penale di
colui che lo ha commesso, ne consegue che il tardivo adempimento alle prescrizioni dell’organo amministrativo resta un post factum del tutto neutro rispetto al disvalore, anche in termini di offensivita’, dell’illecito penale. La natura di reato di pericolo presunto rivestita dalla contravvenzione in esame implica infatti una valutazione complessiva della condotta criminosa, sulla base degli elementi indicati dall’articolo 133 c.p., comma 1, correlata alla lesione potenziale del bene giuridico tutelato dalla norma penale (la sicurezza sul lavoro) che prenda in esame tutte le peculiarita’ della fattispecie concreta in termini di possibile disvalore.
Del pari irrilevante e’ la condizione di incensuratezza dell’imputato atteso che la mancanza di abitualita’ della condotta e’ elemento che deve sussistere congiuntamente e non alternativamente alla tenuita’ dell’offesa, cosi’ come inequivocabilmente prescritto dall’articolo 131 bis c.p., comma 1.
A fronte di una generica richiesta avanzata dalla difesa, in tali termini ribadita anche con il presente ricorso, non puo’ ritenersi che il giudice di merito sia incorso in alcuna omissione avendo comunque implicitamente disatteso l’invocata applicabilita’ dell’articolo 131 bis c.p. con la scelta di irrogare una pena superiore al minimo edittale, implicante il diniego della minima offenslvita’ del fatto.
Si impone in conclusione il rigetto del ricorso con la consequenziale condanna alle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Motivazione semplificata.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
Leave a Reply