Violazione degli obblighi di assistenza familiare

Corte di Cassazione, penale, Sentenza|27 novembre 2020| n. 33662.

Non commette il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare il genitore che non versa l’assegno di mantenimento al figlio maggiorenne. Superati i 18 anni, infatti, l’obbligo rimane assistito dalla norma penale soltanto nel caso di inabilità al lavoro della prole.

Sentenza|27 novembre 2020| n. 33662

Data udienza 13 ottobre 2020

Integrale

Tag – parola chiave: Violazione degli obblighi di assistenza familiare – Art. 570 cp – Mancata prestazione dei mezzi di sussistenza – Reato – Non sussiste – Mancato versamento del mantenimento al figlio maggiorenne

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FIDELBO Giorgio – Presidente

Dott. DI STEFANO Pierlui – Consigliere

Dott. GIORDANO Emilia – Consigliere

Dott. GIORGI M. – rel. Consigliere

Dott. PATERNO’ RADDUSA Benedet – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 13/09/2019 della Corte d’appello di Milano;
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Maria Silvia Giorgi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dr. Giordano Luigi, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con il provvedimento in epigrafe la Corte d’appello di Milano ha parzialmente riformato la sentenza di primo grado, che aveva condannato (OMISSIS) per i reati di cui all’articolo 570 c.p., comma 1 e comma 2, n. 2, per essersi sottratto agli obblighi di assistenza inerenti alla potesta’ genitoriale nei confronti delle figlie minori (OMISSIS) e (OMISSIS) e per avere omesso il versamento dell’assegno mensile di mantenimento, oltre all’annuale contributo per le vacanze estive e al 50% delle spese mediche, scolastiche e sportive, cosi’ facendo loro mancare i mezzi di sussistenza (dal luglio 2008, in permanenza). La Corte, ritenuto che la responsabilita’ nei confronti della figlia (OMISSIS) si fosse interrotta al compimento della maggiore eta’, ossia al (OMISSIS), ha rideterminato la pena in mesi sette di reclusione ed Euro 800,00 di multa. Attesa inoltre l’intervenuta revoca della costituzione di parte civile di (OMISSIS), in proprio e quale tutrice della figlia (OMISSIS), nonche’ la remissione delle querele presentate dalla figlia (OMISSIS) e dalla stessa (OMISSIS) – con relativa accettazione -, ha revocato le statuizioni civili.
La Corte ripercorreva nel merito le motivazioni svolte dal primo giudice in ordine alla consistenza probatoria del reato contestato e valorizzava la coerenza e la completezza della deposizione della persona offesa, (OMISSIS), riscontrata dalla documentazione in atti, secondo la quale l’imputato si era completamente disinteressato delle sorti delle due figlie, cosi’ sottraendosi agli obblighi di assistenza inerenti la responsabilita’ genitoriale. Sotto diverso profilo egli si era reso sistematicamente inadempiente agli obblighi di mantenimento imposti per effetto della separazione coniugale, omettendo le contribuzioni dovute o corrispondendole in modo parziale e irregolare. (OMISSIS), il quale percepiva redditi costanti seppure modesti, non versando cosi’ in condizioni d’indisponibilita’ di risorse sufficienti, aveva quindi fatto mancare alle figlie i necessari mezzi di sussistenza.
2. Il difensore di (OMISSIS) ha presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello e ne ha chiesto l’annullamento, censurando:
2.1. mancata ammissione di una prova decisiva, perche’ la Corte ha ritenuto superflua la testimonianza di (OMISSIS), amica di vecchia data dell’imputato, la cui escussione era stata revocata nel dibattimento di primo grado e non ammessa ex articolo 603 c.p.p., e non ha fornito adeguata risposta alla censura relativa alla mancata ammissione della teste (OMISSIS), dal 2011 compagna dello stesso, sebbene le testimonianze fossero rilevanti per fornire informazioni circa le condizioni economiche di (OMISSIS) e i rapporti con le figlie;
2.2. la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all’articolo 570 c.p., non essendo detto reato ravvisabile in relazione a condotte di sottrazione all’obbligo di assistenza e mantenimento nei confronti di figli maggiorenni. La Corte territoriale ha ritenuto insussistenti i reati con riferimento al segmento di condotta commesso successivamente al raggiungimento della maggiore eta’ della figlia (OMISSIS) ((OMISSIS)), nulla disponendo con riguardo all’altra figlia (OMISSIS), pure divenuta maggiorenne in data (OMISSIS), non potendosi estendere lo stato di bisogno anche al disabile, senza una adeguata dimostrazione delle circostanze concrete;
2.3. la violazione di legge perche’ la Corte non ha tenuto conto che il reato era improcedibile dal (OMISSIS) per quanto riguarda la figlia (OMISSIS) e dal (OMISSIS) per quanto riguarda la figlia (OMISSIS), divenute maggiorenni nelle date indicate, non essendo la fattispecie procedibile di ufficio per i fatti commessi in danno di soggetti maggiorenni ed essendo peraltro intervenuta la remissione di querela da parte delle persone offese. Cio’ dovrebbe comportare quantomeno una rimodulazione in senso favorevole del trattamento sanzionatorio;
2.4. il vizio di motivazione quanto all’elemento psicologico. La Corte ha confuso le valutazioni relativamente agli obblighi di assistenza morale ed economica. Quanto al primo, i giudici di appello si sono limitati e ritenere non dimostrate le giustificazioni fornite dall’imputato, viceversa verosimili e credibili, circa la mancata collaborazione della madre delle ragazze. Inoltre non ha valutato la circostanza relativa al buon rapporto esistente con la figlia maggiore (OMISSIS), essendosi palesate difficolta’ unicamente con la figlia (OMISSIS). Il ricorrente era in condizioni di incapacita’ economica tali da impedirgli di corrispondere il mantenimento per le due figlie;
2.5. il vizio di motivazione con riguardo al trattamento sanzionatorio, avendo la Corte territoriale rimodulato la pena, senza motivare sulla mancata applicazione delle attenuanti generiche richieste in sede di gravame.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso e’ parzialmente fondato per le ragioni di seguito esposte.
2. Sono infondati i motivi relativi alla limitazione della lista testimoniale. L’assunto della mancata ammissione di una prova decisiva implica la previa verifica della decisivita’, ravvisabile allorche’ la prova, confrontata con le argomentazioni contenute nella motivazione, si riveli tale da dimostrare che, ove esperita, avrebbe sicuramente determinato una diversa pronuncia; ovvero allorche’ la prova, in quanto non assunta o non valutata, vizia la sentenza intaccandone la struttura portante (Sez. 4, n. 6783 del 23/01/2014, Di Meglio, Rv. 259323). Del resto, una volta illustrate le ragioni della revoca di una testimonianza (teste (OMISSIS)) e della superfluita’ della prova (sia per il teste revocato sia per quello di cui non e’ stata disposta l’ammissione), la censura di mancata ammissione si risolve nella verifica della logicita’ e congruenza della motivazione correlata al materiale raccolto e valutato (Sez. 3, n. 13095 del 17/01/2017, S., Rv. 269331). Sta di fatto che il ricorrente non ha concretamente prospettato che le audizioni avrebbero avuto una rilevante influenza sulla decisione. Quanto alla (OMISSIS), la quale avrebbe dovuto riferire sul rapporto fra l’imputato e le figlie, la Corte ha argomentato congruamente sulla ritenuta irrilevanza, dal momento che le caratteristiche e la frequenza emergevano compiutamente dall’esame dell’imputato e degli altri testi escussi. Anche con riferimento alla testimonianza della convivente dello stesso, (OMISSIS), la Corte ne ha ritenuto l’irrilevanza, dal momento che l’istruttoria svolta, con acquisizione di documentazione della difesa e audizioni di testi proposti da entrambe le parti, doveva ritenersi esaustiva. A fronte di tali motivate considerazioni, la Difesa rappresenta invero genericamente e percio’ inammissibilmente che i testimoni non ammessi avrebbero condotto il giudicante ad una diversa valutazione circa “l’asserito disinteressamento del padre nei confronti delle figlie”.
3. Con riguardo all’inadempienza dell’obbligo di assistenza morale e materiale, occorre distinguere la posizione dell’imputato nei confronti delle due figlie, le cui condizioni sono diverse. Secondo consolidato orientamento di legittimita’, in tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, sia l’obbligo morale sanzionato dall’articolo 570 c.p., comma 1, che quello economico, sanzionato dal comma 2 della medesima disposizione, presuppongono la minore eta’ del figlio (non inabile al lavoro) e vengono meno con l’acquisizione della capacita’ di agire da parte del minore conseguente al raggiungimento della maggiore eta’ (Sez. 6, n. 22831 del 29/03/2018, A., Rv. 273386; Sez. 6, n. 34080 del 13/06/2013, M., Rv. 257416).
Quando il figlio raggiunge la maggiore eta’, non di improcedibilita’ dell’azione deve parlarsi, ma di insussistenza del reato.
Correttamente dunque la Corte territoriale, in applicazione di detto principio, ha affermato l’insussistenza del fatto-reato quanto alla violazione degli obblighi nei confronti della figlia (OMISSIS) in relazione alle condotte successive alla data del (OMISSIS), allorquando ella compiva il diciottesimo anno.
Con riguardo alla condotta contestata dal luglio 2008 al (OMISSIS), assume carattere assorbente rispetto ad ogni altra considerazione il rilievo della sopravvenuta estinzione del reato per prescrizione, maturata, invero, il 01/12/2019 in epoca successiva alla pronuncia della sentenza impugnata.
Non sono riscontrabili, nelle sentenze di merito, elementi di giudizio idonei a riconoscere la prova evidente dell’innocenza dell’imputato, essendo anzi contenute in esse – come si vedra’ (infra 5) – valutazioni di segno opposto.
4. Il motivo di ricorso attinente all’insussistenza del reato ovvero alla improcedibilita’ dello stesso nei confronti della figlia (OMISSIS) e’ viceversa infondato. Vero e’ che la stessa ha compiuto la maggiore eta’ il (OMISSIS) e tuttavia, contrariamente a quanto asserito dal ricorrente, emergono in atti elementi specifici dai quali si desume inequivocabilmente che la stessa non e’ abile al lavoro, condizione alternativa a quella della minore eta’, secondo il disposto dell’articolo 570 c.p.p., comma 2, “Inabile al lavoro” e’ la persona che abbia una “totale e permanente inabilita’ lavorativa”, ex L. 30 marzo 1971, n. 118, articoli 2 e 12, (Sez. 6, n. 23581 del 13/02/2013, L., Rv. 256258). Si legge in tal senso nella sentenza impugnata che ha giovane e’, fin dalla nascita, portatrice di una patologia che ne ha limitato gravemente lo sviluppo psichico, tanto da renderla bisognosa di cure, ricoveri e assistenza continua. La stessa difesa nell’atto di appello aveva segnalato che le difficolta’ ad incontrarla da parte del padre erano dovute al fatto che la bambina necessitava del continuo accompagnamento di un adulto che la accudisse. Lo stesso imputato, in sede di esame, ha dichiarato di informarsi delle sue condizioni telefonando alla madre, a riprova della limitatissima autonomia della giovane. Al raggiungimento della maggiore eta’ la madre e’ stata nominata tutrice. E’ dunque evidente che con riferimento a (OMISSIS) il compimento della maggiore eta’ non segna alcun discrimine e la condotta deve quindi considerarsi permanente a partire dal luglio 2008. La procedibilita’ d’ufficio con riferimento alla specifica ipotesi delittuosa di cui all’articolo 570, comma 2, n. 2 – a differenza di quella di cui al comma 1 rende ininfluente la intervenuta remissione di querela ad opera della madre.
5. Destituito di fondamento appare il motivo di ricorso col quale si deduce la carenza dell’elemento soggettivo. Si sollecita in questa fase un’inammissibile valutazione di merito, mentre sul punto la sentenza, facendo specifico richiamo agli elementi di prova raccolti, ha argomentato in ordine alla rappresentazione psicologica in capo all’imputato della necessita’ di assistenza genitoriale nei confronti delle figlie (obbligo morale) e del loro stato di bisogno (obbligo economico). La Corte ha rappresentato che la teste (OMISSIS), convivente dell’imputato dal 2002 al 2011, aveva riferito che l’imputato non aveva visto entrambe le figlie dal 2010 al 2011 perche’ la casa ove abitava era troppo piccola. Nonostante (OMISSIS) versasse in condizioni di salute critiche e necessitasse di cure costanti, il padre non aveva prestato assistenza neppure in occasione dei numerosi ricoveri. Quanto all’obbligo economico, la sentenza argomenta sulla mancata allegazione di elementi di fatto idonei a permettere di verificare una situazione di impossibilita’ ad adempiere dell’obbligato. Si osserva che incombe all’obbligato l’onere di specifica allegazione di circostanze idonee a giustificare l’inadempimento, che deve correlarsi ad una condizione rapportabile alla forza maggiore, non risultando idoneo ad esentare dall’obbligo alimentare neppure il documentato stato di disoccupazione (Sez. 6, n. 7372 del 29/01/2013, S., Rv. 254515), ove non sia possibile collegare a tale condizione, per la limitata estensione temporale della stessa, o per la presenza di redditi di altra provenienza, un concreto stato di impossidenza che giustifichi l’inadempimento. Invero, per costante giurisprudenza di legittimita’, l’incapacita’ economica, intesa come impossibilita’ dell’obbligato di fare fronte agli adempimenti sanzionati dall’articolo 570 c.p., deve essere “assoluta”, nel senso di estendersi a tutto il periodo dell’inadempimento e deve altresi’ concretizzarsi in una persistente, oggettiva ed incolpevole situazione di indisponibilita’ di introiti ed essere documentata con rigore da chi la prospetta in termini di forza maggiore, o, comunque essere oggetto di una precisa e circostanziata allegazione: rigore, per quanto esposto, non ravvisabile in concreto, ove piuttosto e’ ravvisabile una autoreferenziale capacita’ dimostrativa che correttamente non e’ stata valutata rilevante a tal fine.
Le dichiarazioni rese dalla persona offesa sono state poste a fondamento dell’affermazione di responsabilita’ dell’imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilita’ soggettiva del dichiarante e dell’attendibilita’ intrinseca del suo racconto. Verifica che la Corte territoriale ha compiuto analizzando le dichiarazioni e il comportamento processuale della teste, in assenza di elementi significativamente idonei a smentire l’assunto della persona offesa circa l’inadempimento da parte dell’imputato dell’obbligo contributivo a suo carico. Sicche’, le doglianze del ricorrente riguardanti la valutazione di attendibilita’ e coerenza dei dati probatori risultano generiche e manifestamente infondate, siccome sostanzialmente dirette ad una non consentita rilettura delle informazioni probatorie e a prospettare una diversa e alternativa ricostruzione della vicenda criminosa.
6. Il motivo attinente al trattamento sanzionatorio deve ritenersi assorbito, dal momento che, alla luce della intervenuta prescrizione di un segmento della condotta tenuta nei confronti della figlia (OMISSIS), la rideterminazione della pena quanto alla condotta contestata con riferimento alla figlia (OMISSIS), dovra’ essere demandata ad altra sezione della Corte di appello, trattandosi di un’operazione implicante una valutazione di merito.
7. Ne consegue l’annullamento della sentenza impugnata senza rinvio, quanto alla condotta criminosa in danno della figlia (OMISSIS), per la quale deve dichiararsi l’estinzione del reato per prescrizione con riferimento al periodo luglio 2008-01/05/2012. Va quindi disposto il rinvio del giudizio ad altra sezione della Corte d’appello di Milano limitatamente alla determinazione del trattamento sanzionatorio con riferimento alla condotta di reato in danno della figlia (OMISSIS) in ordine alla quale va dichiara la irrevocabilita’ della sentenza in ordine all’affermazione della penale responsabilita’ ex articolo 624 c.p.p. rigettandosi nel resto il ricorso.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata relativamente alla posizione di (OMISSIS) perche’ il reato e’ estinto per prescrizione. Annulla altresi’ la medesima sentenza con riferimento alla posizione di (OMISSIS) per la rideterminazione della pena e rigetta nel resto il ricorso. Visto l’articolo 624 c.p.p. dichiara la irrevocabilita’ della sentenza in ordine all’affermazione della penale responsabilita’ dell’imputato in ordine al reato commesso nei confronti di (OMISSIS).
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalita’ e gli altri dati identificativi, a norma del Decreto Legislativo n. 196 del 2003, articolo 52, in quanto imposto dalla legge.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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