Consiglio di Stato, sezione quinta, Sentenza 5 marzo 2019, n. 1538.

La massima estrapolata:

In materia di verifica dell’anomalia dell’offerta, la valutazione della Stazione appaltante ha, per un verso, natura globale e sintetica, riguardando l’attendibilità e la serietà dell’offerta economica nel suo complesso, e non deve svolgersi in modo parcellizzato su singole voci di prezzo o componenti della medesima, per altro verso siffatta valutazione costituisce espressione ed esercizio di poteri tecnico discrezionali riservati alla Pubblica amministrazione, sottratti al sindacato giurisdizionale salvo i casi di manifesta o macroscopica illogicità o di evidente irragionevolezza inficiante l’operato della Stazione appaltante.

Sentenza 5 marzo 2019, n. 1538

Data udienza 22 novembre 2018

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Quinta
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 3963 del 2018, proposto da:
Ro. Lu. di T. & C. Mo. s.n. c., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Ar. Ca. e Fr. Va., con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Ar. Ca. in Roma, Piazza (…);
contro
Comune di Firenze, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati An. Sa. e De. Pa., con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Gi. Le. in Roma, via (…);
nei confronti
So. It. La. Vo. El.. – S.I. s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato So. Ca., con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato An. Se. in Roma, via (…);
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana – Firenze, Sezione I, n. 00217/2018, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Firenze e della So. It. La. Vo. El.. – S.I. s.p.a.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 22 novembre 2018 il consigliere Angela Rotondano e uditi per le parti gli avvocati Fr. Va., Ma. Ro. Ci., su delega dell’avvocato De. Pa., e An. Se., su delega dell’avvocato So. Ca.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1.Risulta dagli atti che il Comune di Firenze (di seguito “il Comune”) indiceva, con Determinazione Dirigenziale n. 21683 del 28 dicembre 2015 (successivamente integrata con Determinazioni n. 22511 del 30 dicembre 2015 e n. 409 del 25 gennaio 2016), una gara per l’affidamento della concessione quinquennale del servizio di gestione e manutenzione dell’impianto di illuminazione di lampade votive nei cimiteri di Firenze, per il valore stimato dei ricavi pari a complessivi Euro 4.698.136,80 IVA inclusa, da aggiudicarsi con il criterio del massimo rialzo sulla percentuale di aggio posta a base di gara, pari al 65 per cento non ribassabile.
1.2. All’esito della procedura, risultava aggiudicataria So. It. La. Vo. El..- S.I. s.p.a. (di seguito “S.I.”), nei confronti della quale il Comune aveva già adottato un provvedimento di aggiudicazione definitiva poi annullato in autotutela.
2. Con ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Ro. Lu. di T. & C. Mo. s.n. c. (di seguito “Ro. Lu.”), classificatasi, a seguito di riammissione in gara dalla quale era stata inizialmente esclusa, al secondo posto della graduatoria, impugnava l’aggiudicazione definitiva a favore di S.I., lamentando sostanzialmente l’inadeguatezza e l’inattendibilità del giudizio di congruità della sua offerta espresso dal RUP.
2.2. Con ordinanza cautelare n. 451 del 9 settembre 2016 il Tribunale amministrativo accoglieva l’istanza di sospensiva incidentalmente formulata dalla ricorrente, ritenendo che prima facie la relazione di congruità presentata dalla Stazione appaltante recasse un immotivato e indimostrato riferimento quanto meno alle voci economiche riguardanti sia il finanziamento da depositi cauzionali (il cui importo era riferito genericamente a scoperti di conto, peraltro qualificati dalla controinteressata come “eventuali”) sia il risparmio di spesa sui lavori previsti (con un ribasso prospettato nella misura del 19 % e giustificato mediante generico riferimento all’esperienza maturata, all’organizzazione aziendale e all’utilizzo di personale qualificato), in assenza di qualsivoglia e pur minimo supporto motivazionale.
2.3. Il Comune, al dichiarato scopo di non attendere l’esito della trattazione di merito e di pervenire ad un più celere affidamento della concessione, revocava l’aggiudicazione impugnata, sicché il T.a.r. dichiarava cessata la materia del contendere (con sentenza n. 281 del 20 febbraio 2017).
3. Rinnovata la verifica di anomalia dell’offerta di S.I. in ottemperanza all’ordinanza cautelare e ritenuto, all’esito dei giustificativi richiesti, che lo sconto del 19 per cento offerto dalla concorrente apparisse in linea con le condizioni medie di mercato per gli articoli riportati nel computo metrico, la Stazione appaltante, con Determinazione Dirigenziale n. 2017/DD/01368 del 28 febbraio 2017, confermava l’aggiudicazione definitiva a favore della S.I., disponendo l’affidamento in via d’urgenza della concessione (con decorrenza dal 1 marzo 2017).
4. Con nuovo ricorso al T.a.r. Toscana Ro. Lu. impugnava l’aggiudicazione definitiva della concessione del servizio alla S.I., nonché ogni altro atto connesso, presupposto o consequenziale, ivi inclusi: a) i verbali della seduta di gara del 16.2.2016 e del 20.4.2016; b) l’aggiudicazione provvisoria; c) la Relazione del RUP prot. n. 66649 del 28 febbraio 2017; d) il parere del Dirigente della Direzione Servizi Tecnici prot. n. 49591 del 14.2.2017; e) la valutazione di congruità dell’offerta dell’aggiudicataria; f) l’ammissione dell’aggiudicataria alla procedura.
La ricorrente che, con l’impugnativa proposta, tornava a contestare nuovamente l’inattendibilità del giudizio di congruità dell’offerta della S.I., asseritamente viziato da un’istruttoria inadeguata (depositando in atti, a supporto della tesi, anche una relazione peritale), domandava, oltre all’annullamento degli atti impugnati, la condanna del Comune al risarcimento in suo favore, in forma specifica mediante il subentro nel contratto nelle more stipulato tra l’aggiudicataria e la Stazione appaltante ovvero per equivalente monetario, di tutti i danni subiti in conseguenza e per effetto dei provvedimenti impugnati, come quantificati in atti.
4.1. Si costituivano in resistenza il Comune e la controinteressata che spiegava altresì ricorso incidentale con cui contestava la legittimità della partecipazione alla gara di Ro. Lu., lamentandone la mancata esclusione nonostante l’asserita interruzione nel possesso di valida ed efficace attestazione SOA.
4.2. Con la sentenza in epigrafe, il Tribunale Amministrativo, in accoglimento dell’eccezione sollevata da Ro. Lu., ha dichiarato irricevibile per tardività il ricorso incidentale della S.I. (in quanto proposto nel termine decorrente dalla notificazione del ricorso introduttivo del giudizio, e non del ricorso avverso la prima aggiudicazione disposta dal Comune, successiva alla riammissione in gara dell’impresa poi risultata seconda graduata, ritenendo che l’interesse della ricorrente incidentale dovesse reputarsi sorto già in quel momento “proprio dalle necessità difensive originate dall’iniziativa processuale altrui”) e ha respinto il ricorso principale di quest’ultima, ritenendolo infondato nel merito.
5. Avverso la sentenza ha proposto appello Ro. Lu., chiedendone la riforma alla stregua di un unico articolato motivo di diritto rubricato “1) Error in iudicando. Sulla fondatezza del ricorso di primo grado. Violazione e falsa applicazione artt. 86 e 87 del d.lgs. n. 163 /2006; carenza di istruttoria e di motivazione; eccesso di potere per difetto dei presupposti”.
5.1. Si sono costituiti anche nel presente grado di giudizio il Comune e l’aggiudicataria S.I., entrambi per resistere all’appello del quale hanno argomentato, con le memorie difensive depositate in atti, l’infondatezza, chiedendone il rigetto.
5.2. Disposto su concorde richiesta delle parti l’abbinamento alla trattazione del merito della domanda cautelare incidentalmente formulata dall’appellante, all’udienza pubblica del 22 novembre 2018, la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

6. Con l’odierno appello Ro. Lu. torna a contestare la seconda aggiudicazione a S.I. della gara per l’affidamento del servizio di gestione e manutenzione dell’illuminazione votiva presso i cimiteri comunali di Firenze, adottata all’esito della revoca in autotutela della prima aggiudicazione e di una nuova valutazione di congruità dell’offerta che il Comune ha espletato sulla scorta dei rilievi svolti dal tribunale in sede di trattazione dell’incidente cautelare.
6.1. In dettaglio, l’appellante censura la sentenza di prime cure per non aver correttamente valutato l’inattendibilità della verifica di anomalia condotta dal Comune sull’offerta risultata aggiudicataria, con particolare riguardo sia al costo della manodopera (avendo S.I. proposto di gestire con appena 1,5 operatori ben 36.084 lampade votive dislocate su 15 cimiteri, laddove la medesima aveva eseguito un ana servizio presso il Comune di Livorno, su appena due cimiteri e con un numero dimezzato di lampade votive, con l’impiego costante di due operatori e non cogliendo altresì come tale voce sia stata certamente sottostimata anche rispetto agli stessi costi indicati nella prima relazione giustificativa, con una riduzione rispetto all’importo indicato in quest’ultima pari ad euro 19.067,04) sia al costo dei lavori di manutenzione ordinaria, straordinaria e per eventuali ampliamenti, con riguardo alle evidenti difformità riscontrabili tra l’inattendibile costo di euro 8.544,00, indicato per i materiali nella relazione del 30 maggio 2016, e il più realistico costo di euro 22.010,73 (di cui alla seconda relazione di verifica della congruità ).
6.2. Il Tribunale avrebbe poi omesso di pronunziarsi sulla perizia asseverata depositata da Ro. Lu. agli atti del giudizio di primo grado (che aveva evidenziato una sottostima del costo del personale e una crescita esponenziale dei costi dei materiali rispetto alla relazione giustificativa del 30 maggio 2016, in assenza di qualsivoglia giustificazione) e comunque di disporre, ove avesse ritenuto di discostarsi dalle argomentazioni ivi formulate, un approfondimento istruttorio, mediante consulenza tecnica d’ufficio o verificazione.
7. L’appello è infondato.
7.1. Giova, in primo luogo, richiamare i consolidati giurisprudenziali in materia di verifica dell’anomalia dell’offerta in base ai quali, per un verso, la relativa valutazione della Stazione appaltante ha natura globale e sintetica, riguardando l’attendibilità e la serietà dell’offerta economica nel suo complesso, e non deve svolgersi in modo parcellizzato su singole voci di prezzo o componenti della medesima, per altro verso siffatta valutazione costituisce espressione ed esercizio di poteri tecnico discrezionali riservati alla Pubblica amministrazione, sottratti al sindacato giurisdizionale salvo i casi di manifesta o macroscopica illogicità o di evidente irragionevolezza inficiante l’operato della Stazione appaltante (Cons. di Stato, V, 30 ottobre 2017, n. 4978; Cons. di Stato, III, 13 marzo 2018, n. 1069).
La giurisprudenza amministrativa ha altresì chiarito che non sussiste una soglia minima di utile al di sotto della quale l’offerta deve essere considerata anomala, poiché anche un utile modesto può comportare un vantaggio significativo per l’impresa anche in termini di qualificazione per essere stata aggiudicataria di un determinato appalto, e inoltre che l’impresa aggiudicataria può, al fine di giustificare la congruità dell’offerta, rimodulare le quantificazioni dei costi e dell’utile indicate inizialmente nell’offerta, purché non ne risulti una modifica degli elementi compositivi tali da pervenire ad un’offerta diversa rispetto a quella iniziale (in tal senso si veda Cons. di Stato, VI, 5 giugno 2015, n. 2770), essendo invece ammissibile la modifica delle giustificazioni (Cons. di Stato, V, 30 ottobre 2017, n. 4978).
7.2. Alla stregua delle su indicate coordinate ermeneutiche non si ravvisano nell’operato dell’Amministrazione e nella valutazione di congruità dell’offerta di S.I. profili di macroscopica illogicità e irragionevolezza, né sussistono i dedotti vizi di carenza di istruttoria e di difetto di motivazione, risultando perciò immune dalle censure formulate la sentenza di primo grado che ha ritenuto l’infondatezza dell’unico motivo del ricorso principale.
7.3. Conformandosi ai rilievi critici formulati dal tribunale in sede cautelare, il Comune ha proceduto ad una riedizione della fase di valutazione dell’offerta economica della S.I. chiedendo a quest’ultima di fornire tutti gli elementi atti a giustificarne la congruità, con particolare riferimento al risparmio di spesa sui lavori previsti.
A seguito di tale richiesta, S.I. ha prodotto ampia documentazione a corredo della propria relazione giustificativa, compreso un computo metrico estimativo e le tabelle dei costi dell’energia elettrica, e la Stazione appaltante ha ritenuto che la concorrente avesse giustificato in maniera esaustiva e adeguata la propria offerta economica, mediante una dettagliata analisi dei costi e ricavi: pertanto, come bene rilevato dal primo giudice, la nuova aggiudicazione qui impugnata tiene conto solo dei giustificativi formulati nella seconda relazione e solo questi ultimi dovranno scrutinarsi ai fini della decisione.
7.4. Tanto premesso, la Sezione qui rileva come l’appellante non abbia formulato censure specifiche sulla congruità delle voci di costo e ricavi e sui nuovi giustificativi offerti dall’aggiudicataria, limitandosi piuttosto a censurare, da un lato, il costo della manodopera sulla base del raffronto con quello indicato nella gara indetta dal Comune di Livorno, avente lo stesso oggetto, dall’altro i costi delle lavorazioni, assumendone anche in questo caso la sottostima e l’inattendibilità sulla base del mero confronto tra le giustificazioni fornite nella prima relazione di congruità (in cui era indicato un importo assai più modesto per il costo dei materiali) e quelle della seconda relazione (nella quale tale voce subirebbe “un radicale stravolgimento”, con una crescita esponenziale dei costi esposti priva di concreta giustificazione).
7.4. E però, come correttamente ritenuto dal primo giudice, nel primo caso viene in rilievo una comparazione inammissibile trattandosi di situazioni (al di là dell’identità dell’oggetto dell’affidamento) del tutto disomogenee: ed infatti, nella gara di Livorno era prevista una clausola sociale con obbligo di riassorbimento dei dipendenti già impiegati dal precedente gestore addetti al servizio lampade votive, scaturendo da ciò l’indicazione (imposta) di due unità di personale, mentre nella gara di Firenze dove i concorrenti erano liberi di organizzarsi e il capitolato non prescriveva un siffatto obbligo ciascuno degli operatori poteva discrezionalmente indicare il numero di unità stimate occorrenti per la corretta esecuzione del servizio. Appare, dunque, evidente come correttamente il primo giudice abbia definito improprio un simile confronto, che tale effettivamente è ove si tenga conto delle sostanziali differenze esistenti tra le due procedure che precludono qualsiasi concreta influenza delle modalità organizzative impiegate da S.I. nel servizio ana svolto per altra Amministrazione sulla gara per cui è causa. Pertanto, il fatto che S.I. abbia nella presente gara indicato 1,5 unità di personale, in luogo delle due unità di cui all’offerta formulata nella gara di Livorno ove inferiore è il numero delle lampade votive, non dimostra affatto la concreta irragionevolezza di una siffatta organizzazione del servizio da parte dell’aggiudicataria, alla luce, per un verso, dell’inesistenza nella fattispecie qui al vaglio di un obbligo di riassorbimento del personale impiegato dal gestore uscente, per altro verso della circostanza, di cui compiutamente dà conto la sentenza impugnata, per cui anche l’odierna appellante aveva indicato nella citata gara assunta a raffronto un costo del personale superiore rispetto alla procedura oggetto di causa, il che comprova la strumentalità del confronto tra le due procedure e smentisce la tesi per cui le caratteristiche dell’odierna concessione avrebbero dovuto richiedere, per la corretta esecuzione del servizio, costi della manodopera maggiori.
7.5. In relazione al secondo profilo è sufficiente evidenziare che anche qui non sono formulate censure specifiche ma l’appellante contesta l’adeguatezza e l’affidabilità della verifica di anomalia soltanto operando il raffronto tra i primi giustificativi e i secondi resi all’esito del decisum cautelare (nel giudizio R.G. 1055/2016): sicché giustamente il T.a.r. ha rilevato la non pertinenza della comparazione operata tra le giustificazioni oggetto del precedente ricorso e quelle di cui alla riedizione del subprocedimento di valutazione dell’anomalia del 16 dicembre 2016, non potendo le censure sul giudizio di anomalia dell’offerta appuntarsi esclusivamente sul raffronto tra le giustificazioni fornite in due distinti sub-procedimenti, in cui il secondo rappresenti il rinnovo della pregressa procedura a seguito di criticità emerse sotto i profili del difetto di istruttoria e di motivazione. Nessun rilievo assume pertanto, al fine di smentire l’adeguatezza delle giustificazioni gravate, la prima relazione giustificativa e le deduzioni svolte nelle memorie processuali depositate da S.I. (che, oltre ad essere stata prodotta nel primo giudizio, comunque non si inserisce nel procedimento amministrativo di valutazione dell’offerta condotto dalla Stazione appaltante).
7.6. Ciò che, infatti, assume significativo rilievo è unicamente il dato per cui S.I., in sede di rinnovo del procedimento di valutazione dell’anomalia da parte dell’Amministrazione appellata, abbia proceduto all’analitica giustificazione della percentuale di sconto offerto nella misura del 19 per cento con il computo metrico estimativo del 16 dicembre 2016, condotto attingendo ai dati statistici in proprio possesso (quelli relativi all’ultimo quinquennio delle proprie gestioni cimiteriali) e composto da una serie di voci di intervento, per ciascuna delle quali il costo e il prezzo unitari sono scomposti nelle corrispondenti sottovoci di costo e prezzo riferite ai singoli materiali impiegati e alla manodopera, ivi compresa l’indicazione del tempo stimato per ciascun intervento e la percentuale di incidenza della manodopera, nonché una quota per imprevisti (euro 6.144,20).
7.7. Le giustificazioni del dicembre 2016, dunque, non soltanto sostituiscono, ma superano ogni giustificativo precedentemente reso dall’aggiudicataria e le allegazioni processuali da questa svolta a sostegno delle giustificazioni iniziali e sono state motivatamente ritenute congrue e attendibili dalla Stazione appaltante, senza che rispetto a tali nuovi giustificativi l’appellante abbia formulato specifiche censure idonee a sovvertire la nuova valutazione di serietà e affidabilità dell’offerta nel suo complesso.
7.8. Non trova, in particolare, riscontro l’assunto dell’appellante secondo cui la stima dei costi effettuata dalla controinteressata nei giustificativi del dicembre 2016 sarebbe inadeguata, atteso che i costi reali sarebbero tali da assorbire l’utile dichiarato ed, anzi, da costringere S.I. a operare in perdita.
7.9. In dettaglio, deve infatti evidenziarsi che, in sede di rinnovazione della procedura, S.I. (a fronte di un importo annuo dei lavori previsto dal bando, tenuto conto della durata della concessione, pari a Euro 89.000,00, di cui Euro 85.440,00 soggetti a ribasso e Euro 3.560,00 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso) ha giustificato lo sconto offerto, mediante un computo metrico estimativo nel quale viene indicato: a) il prezzo unitario delle singole lavorazioni da capitolato per un totale di Euro 79.295,80, da cui emerge una quota imprevisti di Euro 6.144,20, per il totale di cui al bando di gara di Euro 85.440,00 all’anno per lavori (al netto degli oneri di sicurezza annuali di Euro 3.560,00); b) il prezzo risultante dallo sconto del 19%, pari a Euro 69.206,40 (compresa la quota imprevisti suddetta ed al netto degli oneri di sicurezza annuali di Euro 3.560,00); c) i costi annui di sicurezza aziendale per Euro 725,37.
S.I., nei propri giustificativi, ha inoltre indicato in euro 72.766,40 annui, comprensivi degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, l’importo dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria e per eventuali ampliamenti, corrispondente a un ribasso del 19 per cento sull’importo annuale dei lavori indicato nel bando: tale voce è peraltro in linea anche con quanto indicato nella prima relazione giustificativa dove il costo della manodopera non era scorporato (avendo S.I. ivi indicato l’importo dei lavori annui al netto risparmio pari ad euro 69.206,40, oltre oneri di sicurezza); ha precisato, altresì, nella relazione generale di corredo al computo metrico estimativo che l’utile non viene dall’esecuzione delle opere, ma dall’intera gestione dell’appalto, ragione per cui esso è considerato pari a zero nella determinazione del “costo”.
Non colgono nel segno, inoltre, le censure dell’appellante circa la presunta lievitazione degli oneri per la sicurezza in sede di giustificativi, in quanto S.I. ha indicato in offerta gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso per l’importo annuo di euro 3.560,00 (previsti dal bando di gara, nella misura complessiva per la durata della concessione di Euro 17.800) e oneri di sicurezza aziendali costituenti costi interni del singolo offerente per la sicurezza, quantificati da S.I. nel computo metrico nell’importo annuo di Euro 725,37 (con un non rilevante scostamento rispetto a quanto indicato nella precedente relazione giustificativa, dove erano quantificati in Euro 800).
8. Alla luce di tali giustificazioni, appare dunque evidente come l’offerta non risulti modificata e che eventuali scostamenti tra le giustificazioni fornite nel subprocedimento di verifica di anomalia e quanto offerto in gara sarebbero comunque plausibile conseguenza del metodo di ricostruzione dei costi tramite computo metrico utilizzato dall’aggiudicataria nella fase di rinnovo della valutazione di congruità .
9. Non persuade poi l’assunto dell’appellante secondo cui l’offerta sarebbe in perdita visto il calo degli abbonati (per un numero di 585 determinato dai distacchi per morosità e disdetta), a fronte di 800 nuovi allacci e 215 riattivazioni, con una presunta riduzione dei ricavi pari ad euro 15.223, 40: anche in tal caso deve rilevarsi come sia corretta la motivazione della sentenza impugnata, in quanto la doglianza non tiene conto né dell’incameramento dei depositi cauzionali (in caso di distacco per morosità ) né della riscossione dei canoni di attivazione (in caso di riallacci). Tali poste positive (ammontanti nel caso dei depositi ad un anno di canone ridotto del 30 per cento) andranno dunque a compensare l’asserita riduzione dei ricavi. Neppure è corretto affermare che si tratta di voci meramente presuntive in quanto la restituzione del deposito cauzionale sarebbe un dato volatile, subordinato alla virtuosità degli utenti e non ancorata ad una quantificazione effettiva: è appena il caso di osservare come, per un verso, tutta la censura sia ipotetica, tale essendo anche il presunto calo degli abbonati, per altro verso si tratta di somme già in possesso della S.I. sicché non possono paventarsi eventuali inadempienze da parte degli utenti nei relativi pagamenti.
9.1. Quel che rileva è che, pur tenendo conto di tutti gli elementi valorizzati, come correttamente evidenziato dal primo giudice mediante i calcoli svolti, non c’è azzeramento del margine di utile ma residua un utile netto pari a circa diecimila euro, dovendosi pertanto concludere che non risulta intaccato l’equilibrio complessivo dell’offerta dell’aggiudicataria né minata in concreto la sua attendibilità e serietà in relazione alla corretta esecuzione del servizio.
9.2. Peraltro, le considerazioni svolte da S.I. negli atti di primo grado e assunte dal primo giudice a fondamento della decisione impugnata in relazione a tale profilo non costituiscono una forma di inammissibile integrazione postuma del provvedimento impugnato, come assume la difesa dell’appellante, rappresentando invece compiuta esplicazione delle ragioni per cui la contestata riduzione del calo degli abbonati (non determinando una certa diminuzione dei ricavi) non era neppure elemento di cui dovesse tenersi conto per escludere la congruità dell’offerta formulata.
10. Non merita, infine, accoglimento la censura inerente l’omessa delibazione da parte del tribunale delle valutazioni espresse nella perizia di parte: ed invero, allorquando il giudice di prime cure ha ravvisato l’assenza di specifici rilievi sulle diverse voci di costo, evidenziando come il ricorso principale si limitasse a rilevare le difformità tra le indicazioni ricavabili dal computo metrico estimativo e le deduzioni svolte nella memoria difensiva di S.I. depositata nel primo giudizio, si è quindi espresso anche sulle ragioni per cui ha ritenuto di non condividere la perizia di parte che era fondata proprio solo su quel raffronto e, in definitiva, di disattenderne le conclusioni. Anche la relazione peritale in atti non contesta, infatti, in alcun modo la correttezza dei dati esposti dall’aggiudicataria nell’ambito del rinnovato procedimento di verifica della congruità dell’offerta, limitandosi a paragonare quelli forniti nei due sub-procedimenti.
10.1. Né può ravvisarsi alcuna erroneità nel mancato espletamento di una consulenza tecnica d’ufficio o di una verificazione nel giudizio di primo grado: l’attivazione dei poteri istruttori officiosi (anche in presenza di richieste articolate dalle parti) è rimessa al prudente apprezzamento e alla discrezionalità del giudice che correttamente, nella fattispecie in esame, ne ha ravvisato l’ultroneità ai fini della decisione, ritenendo a ragione sufficienti gli elementi acquisiti in atti ai fini del sindacato sulla verifica di anomalia espletata dalla Stazione appaltante.
11. In conclusione, per le motivazioni esposte non risulta censurabile, in quanto non inficiato da illogicità o irragionevolezza né affetto da carenza di istruttoria o difetto di motivazione adeguata, l’esame svolto dal RUP, con il supporto della Direzione Servizi Tecnici del Comune (che ha reso un parere di congruità in merito alla documentazione prodotta da S.I.), in sede di rinnovo della verifica di anomalia, culminato nella relazione conclusiva sulle giustificazioni, attestante come “lo sconto offerto in sede di gara, pari al 19%, sia realistico rispetto alle condizioni medie di mercato per gli articoli riportati nel computo metrico”, e scaturisca specificamente sia dalle condizioni favorevoli nell’acquisto di materiali ottenute dai fornitori sia dalla circostanza che l’utile dell’aggiudicataria non rinviene dall’esecuzione delle opere, ma dall’intera gestione dell’appalto.
12. All’infondatezza delle censure dedotte consegue il rigetto dell’appello e l’integrale conferma della sentenza di prime cure.
13. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna Ro. Lu. di T. & C. Mo. s.n. c. al pagamento delle spese di giudizio nei confronti del Comune di Firenze e della So. It. La. Vo. El..- S.I. s.p.a. che liquida forfettariamente in complessivi euro 4.000,00 (quattromila/00) per ciascuna parte, oltre oneri accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 novembre 2018 con l’intervento dei magistrati:
Francesco Caringella – Presidente
Claudio Contessa – Consigliere
Paolo Giovanni Nicolò Lotti – Consigliere
Raffaele Prosperi – Consigliere
Angela Rotondano – Consigliere, Estensore

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