Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|17 settembre 2021| n. 25222.
Verbale e mancanza del decreto prefettizio.
La mancata indicazione, nel verbale di contestazione, degli estremi del decreto prefettizio con la quale viene autorizzata sia la rilevazione della velocità a mezzo autovelox sia la relativa contestazione differita, integra un vizio del provvedimento sanzionatorio, che pregiudica il diritto di difesa e non è rimediabile nella fase eventuale di opposizione.
Ordinanza|17 settembre 2021| n. 25222. Verbale e mancanza del decreto prefettizio
Data udienza 11 marzo 2021
Integrale
Tag/parola chiave: Sanzioni amministrative – Circolazione stradale – Verbale – Mancanza del decreto prefettizio – Irregolarità – Indicazione delle strade e delle vie dove sono collocate le macchinette autovelox
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNA Felice – Presidente
Dott. PICARONI Elisa – Consigliere
Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere
Dott. CASADONTE Annamaria – rel. Consigliere
Dott. VARRONE Luca – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 13525/2017 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
COMUNE DI (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS) presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 216/2017 del TRIBUNALE di ORISTANO, depositata il 13/03/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/03/2021 dal Consigliere Annamaria Casadonte.
RILEVATO IN FATTO
che:
– il sig. (OMISSIS) impugna per cassazione la sentenza del Tribunale di Oristano che, in accoglimento dell’appello proposto dal Comune di (OMISSIS), ha rigettato l’opposizione da lui proposta avverso il verbale di contestazione del 22 novembre 2008 con cui gli era stata contestata la violazione dell’articolo 142 C.d.S., comma 8, per avere viaggiato sulla strada provinciale n. (OMISSIS) al km.9+200 superando il limite di velocita’ di 79 km/h ivi previsto;
– il tribunale ha accolto l’appello del Comune nei confronti della decisione del Giudice di pace di Terralba che aveva ritenuto fondata l’opposizione del sig. (OMISSIS) relativa all’omessa indicazione nel verbale degli estremi del decreti prefettizio di cui alla L. n. 168 del 2002, articolo 4, ai fini della individuazione della strada in oggetto quale tratto stradale in cui e’ possibile il rilevamento della velocita’ con i dispositivi consentiti senza l’obbligo di contestazione immediata;
– il tribunale ha ritenuto l’inidoneita’ della suddetta contestazione ai fini della declaratoria di nullita’ del verbale di contestazione nonche’ la legittimita’ dell’operato della p.a., respingendo altresi’ le ulteriori doglianze sollevate dal (OMISSIS) nel (solo) giudizio di impugnazione;
– la cassazione della sentenza del giudice d’appello e’ chiesta dal (OMISSIS) con ricorso affidato a cinque motivi cui resiste il Comune di (OMISSIS) con controricorso illustrato da memoria;
CONSIDERATO IN DIRITTO
Che:
– con il primo motivo si denuncia la violazione dell’articolo 2 C.d.S., in relazione al Decreto Legge n. 121 del 2002, articolo 4, conv. con L. n. 168 del 2002, la violazione dell’articolo 200 C.d.S., in relazione all’articolo 383 reg. att. C.d.S., nonche’ il difetto di motivazione in ordine alla corretta applicazione dell’articolo 2 C.d.S., e l’omesso esame di un documento decisivo per il giudizio, per avere il giudice d’appello erroneamente ritenuto che la mancata indicazione nel verbale opposto del decreto del prefetto con cui si e’ individuata la possibilita’ del rilevamento della velocita’ con i dispositivi consentiti senza l’obbligo di contestazione immediata non integra un vizio di motivazione del provvedimento sanzionatorio;
– con il secondo si denuncia, ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione degli articoli 11 e 12 C.d.S., e dell’articolo 345 del regolamento d’esecuzione del C.d.S. per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio per avere il giudice d’appello omesso di esaminare l’eccezione di nullita’ relativa al contratto di appalto per il noleggio dell’autovelox intercorso fra il Comune e Project Automation, contratto nel quale si prevedeva un corrispettivo pari al 29,10% dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative;
– con il terzo motivo si denuncia, ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione dell’articolo 97 Cost., in relazione all’articolo 45, comma 6, e articolo 142 C.d.S., nonche’ per il difetto di motivazione, ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in ordine all’omesso esame di un documento decisivo, per non avere il giudice d’appello esaminato la nullita’ del contratto di noleggio che inficiava anche la validita’ e legittimita’ del certificato di taratura, anche alla luce della sentenza Corte Cost. 113/2015;
– con il quarto motivo si denuncia la sentenza per avere ritenuto infondata la censura relativa all’inesistenza giuridica del verbale e della sua notificazione;
– con il quinto motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione degli articoli 2 e 12 C.d.S e dell’articolo 345 del regolamento d’esecuzione del C.d.S. in relazione alla legge
168/2002 per avere il giudice d’appello erroneamente
affermato che la Polizia Municipale di (OMISSIS) ha il potere di accertare le infrazioni comprese quelle effettuate con l’autovelox, su tutto il territorio comunale;
– va preliminarmente dichiarata inammissibile l’eccezione di improcedibilita’ ai sensi dell’articolo 369 c.p.c., comma 2, n. 2, formulata nella memoria dal Comune controricorrente in relazione alla mancanza di conformita’ rispetto ai documenti informatici allegati al messaggio pec, non specificando la parte ove la norma preveda l’adempimento di cui si lamenta il difetto rispetto ai documenti allegati alla pec;
– nel merito ritiene il Collegio che il primo motivo del ricorso sia fondato con assorbimento delle successive doglianze;
– risulta, infatti, in atti che l’infrazione e’ stata rilevata su una strada extraurbana secondaria e che il verbale di contestazione non conteneva l’indicazione degli estremi del decreto prefettizio con il quale era autorizzata, sulla strada in questione, la rilevazione della velocita’ a mezzo autovelox e la contestazione differita;
– la giurisprudenza di questa Corte ha ripetutamente affermato che la mancata indicazione degli estremi del decreto prefettizio nel verbale di contestazione integra un vizio di motivazione del provvedimento sanzionatorio, che pregiudica il diritto di difesa e non e’ rimediabile nella fase eventuale di opposizione (ex plurimis, Cass., sez. 2, sentenza n. 2243 del 2008; sez. 6-2-, ordinanza n. 331 del 2015; sez.6-2, ordinanza n. 26441 del 2016);
– pertanto il ricorso va accolto e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, ai sensi dell’articolo 384 c.p.c., la causa e’ decisa nel merito, con il rigetto dell’appello e l’accoglimento dell’opposizione con conseguente annullamento del provvedimento impugnato;
– le spese dell’intero giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo, assorbiti gli altri e decidendo nel merito accoglie l’opposizione e annulla il provvedimento opposto; condanna il controricorrente alla rifusione delle spese di lite a favore del ricorrente che liquida in Euro 360,00 per compensi ed Euro 500,00 per il giudizio di appello ed Euro 300,00 per il giudizio di legittimita’ oltre Euro 200,00 per spese ed accessori.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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