Corte di Cassazione, civile,
Ordinanza|3 novembre 2021| n. 31430.
Vendita a catena ed il principio dell’autonomia di ciascuna vendita.
Nella vendita a catena, il principio dell’autonomia di ciascuna vendita non impedisce al rivenditore di proporre nei confronti del proprio venditore domanda di rivalsa di quanto versato a titolo di risarcimento del danno all’acquirente, quando l’inadempimento del rivenditore sia direttamente connesso e consequenziale alla violazione degli obblighi contrattuali verso di lui assunti dal primo venditore (Nel caso di specie, relativo ad una controversia insorta a seguito della vendita di un motore fuori bordo, la Suprema Corte, accogliendo il ricorso, ha cassato con rinvio la decisione gravata, avendo il giudice d’appello, in violazione dell’enunciato principio, ritenuto che il danno subito dalla società rivenditrice per effetto della violazione degli obblighi contrattuali assunti dalla propria società fornitrice attenesse solo a quanto la rivenditrice medesima avrebbe dovuto corrispondere all’acquirente finale a titolo risarcitorio, limitando in tal modo erroneamente la portata della garanzia del rivenditore)
Ordinanza|3 novembre 2021| n. 31430. Vendita a catena ed il principio dell’autonomia di ciascuna vendita
Data udienza 14 aprile 2021
Integrale
Tag/parola chiave: Vendita – Vendita a catena – Azioni spettanti all’acquirente – Azione contrattuale nei confronti del venditore del bene e azione extracontrattuale nei confronti del produttore – Azione di rivalsa del venditore nei confronti del proprio venditore
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente
Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere
Dott. FALASCHI Milena – rel. Consigliere
Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere
Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 4301-2020 proposto da:
(OMISSIS) SNC, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1154/2019 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA, depositata il 27/06/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 14/04/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MILENA FALASCHI.
Vendita a catena ed il principio dell’autonomia di ciascuna vendita
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
Il Tribunale di Teramo, con sentenza n. 562/2014, in accoglimento della domanda proposta da (OMISSIS) nei confronti di (OMISSIS) s.n.c., dichiarava risolto il contratto di compravendita concluso inter partes per la sussistenza di vizi del motore fuori bordo oggetto della vendita; confermava i provvedimenti emessi in sede cautelare di restituzione del prezzo pagato dall’acquirente e del motore difettoso consegnato dal venditore con conseguente condanna di quest’ultimo al risarcimento dei danni subiti dal (OMISSIS) pari ad Euro 3.160,84; infine, in accoglimento della domanda di manleva proposta dalla societa’ convenuta nei confronti della (OMISSIS) s.p.a. (in qualita’ di fornitrice del motore viziato), condannava quest’ultima a tenere indenne la prima di quanto corrisposto al (OMISSIS) a titolo di risarcimento del danno salvo compensazione con quanto dovuto dalla (OMISSIS) nei confronti della (OMISSIS), per effetto dell’accoglimento della riconvenzionale formulata da quest’ultima volta ad ottenere il risarcimento del danno per non aver ricevuto il motore sostitutivo fornito in comodato d’uso al (OMISSIS) e riconsegnato dallo stesso alla (OMISSIS) che pero’ non aveva provveduto alla restituzione del suddetto bene alla societa’ fornitrice.
In virtu’ dell’impugnazione interposta da (OMISSIS) s.n.c. – relativa all’accoglimento della domanda in manleva proposta nei confronti della (OMISSIS) limitatamente al risarcimento e non anche alla restituzione del prezzo; la Corte di appello di L’Aquila, nella resistenza degli appellati, con sentenza n. 1154/2019, rigettava l’appello e confermava integralmente la sentenza gravata, affermando che la domanda di garanzia fatta valere dall’appellante nei confronti della fornitrice atteneva solo al risarcimento dei danni cui era tenuto il venditore nei confronti dell’acquirente finale.
Avverso la sentenza della Corte distrettuale, la (OMISSIS) propone ricorso per cassazione fondato su due motivi, cui resiste la (OMISSIS) con controricorso, rimasto intimato (OMISSIS).
Ritenuto che il ricorso potesse essere accolto, con la conseguente definibilibilita’ nelle forme di cui all’articolo 380-bis c.p.c., in relazione all’articolo 375 c.p.c., comma 1, n. 5), su proposta del relatore, regolarmente comunicata alle parti, il presidente ha fissato l’adunanza della Camera di consiglio.
In prossimita’ dell’adunanza camerale la (OMISSIS) e la (OMISSIS) hanno depositato memorie illustrative.
Atteso che:
– in via preliminare va osservato, quanto all’eccezione di inammissibilita’ del ricorso per violazione del principio di autosufficienza che la stessa determinazione appare affetta da estrema genericita’, non indicando la resistente a quale produzione documentale si riferisca ed essendo incontestata l’allegazione di tutti i documenti di parte depositati nel corso dei gradi di giudizio. Essa e’ pertanto infondata;
– passando al merito, con il primo motivo la ricorrente lamenta l’omessa e/o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nonche’ la violazione delle norme ermeneutiche nell’interpretazione della domanda in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per non aver il giudice di appello esaminato compiutamente le conclusioni formulate dalla (OMISSIS) nell’atto di chiamata in causa.
Secondo la ricorrente, il giudice del gravame e prima ancora il tribunale avrebbero erroneamente dichiarato la (OMISSIS) tenuta a manlevare la (OMISSIS) solo delle somme che quest’ultima avrebbe dovuto versare a titolo di risarcimento del danno in favore del (OMISSIS), escludendo ingiustificatamente dalla garanzia la somma di 8.500,00 Euro corrisposta dalla ricorrente a titolo di restituzione del prezzo pagato dal (OMISSIS) per l’acquisto del motore viziato.
Con il secondo motivo la ricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazione dei principi di cui agli articoli 1470, 1479, 1490 c.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per aver la Corte di L’Aquila fatto un uso distorto e strumentale della pronuncia Cass. n. 2115 del 2015 assunta a fondamento del rigetto delle istanze di parte appellante.
Secondo la ricorrente il giudice di appello avrebbe illegittimamente circoscritto l’operativita’ della domanda di rivalsa alle somme versate a titolo di risarcimento dei danni, in quanto, richiamando correttamente la pronuncia citata, la domanda di rivalsa avrebbe ad oggetto tutte le somme versate dal venditore intermedio all’acquirente finale del bene viziato ove l’inadempimento del rivenditore sia direttamente connesso o consequenziale alla violazione degli obblighi contrattuali verso di lui assunti dal primo venditore.
I motivi di ricorso, da esaminarsi congiuntamente data la loro stretta connessione argomentativa, sono fondati.
Va in primo luogo ribadito che, secondo pacifica giurisprudenza di questa Corte, nella vendita a catena spettano all’acquirente due azioni: quella contrattuale che sorge nei confronti del diretto venditore in quanto l’autonomia di ciascun trasferimento non gli consente di rivolgersi contro i precedenti venditori, fatta salva l’azione di rivalsa del rivenditore nei confronti del venditore intermedio (come nel caso di specie); quella extracontrattuale che e’ esperibile dal compratore contro il produttore per il danno sofferto in dipendenza dei vizi che rendono la cosa pericolosa, anche quando detto danno si sia verificato dopo il passaggio della cosa nell’altrui sfera giuridica.
E’ altresi’ pacifico che nella vendita a catena il principio di autonomia di ciascuna vendita non impedisce al rivenditore di proporre nei confronti del proprio venditore domanda di rivalsa di quanto egli sara’ costretto a versare a sua volta al sub acquirente, se quanto dovuto a quest’ultimo debba considerarsi come parte integrante del danno da lui risentito per la violazione degli obblighi contrattuali verso di lui assunti dal primo venditore (in tal senso, Cass. n. 2115 del 2015; Cass. n. 1631 del 2020).
Nella fattispecie in esame, l’inadempimento della (OMISSIS), in qualita’ di societa’ rivenditrice, era connesso all’inadempimento della (OMISSIS) che, in violazione degli obblighi contrattuali da essa assunti nei confronti della (OMISSIS), aveva fornito a quest’ultima un motore affetto da vizi che a sua volta era stato venduto, con autonomo contratto, al (OMISSIS). Pertanto la rivenditrice ben poteva proporre azione di rivalsa nei confronti della sua fornitrice al fine di essere tenuta indenne da ogni pretesa vantata dall’acquirente finale, come peraltro e’ accaduto nel caso di specie.
Orbene, chiarito che siffatta garanzia copre il danno subito dal rivenditore per effetto della violazione degli obblighi contrattuali assunti dal suo dante causa, nella specie il danno patito dalla (OMISSIS), a causa dell’inadempimento della (OMISSIS), derivava dalle somme che la stessa doveva corrispondere in favore del (OMISSIS) sia a titolo di risarcimento dei danni che a titolo di restituzione del prezzo di acquisto del motore viziato – quanto meno in relazione al mancato guadagno derivante dalla differenza tra il prezzo di rivendita pari ad Euro 8.500,00 e il prezzo di acquisto pari ad Euro 5.740,00 – rientrando entrambe nella voce di danno.
Di converso, il giudice di appello e prima ancora il tribunale, facendo mal governo del principio di diritto sopra ribadito, hanno erroneamente ritenuto che il danno subito dalla rivenditrice per effetto della violazione degli obblighi contrattuali assunti dalla sua fornitrice attenesse solo a quanto la rivenditrice avrebbe dovuto corrispondere al (OMISSIS) a titolo risarcitorio, limitando erroneamente la portata della garanzia del rivenditore. In altri termini, precisato che il valore del motore per cui e’ controversia e’ di Euro 5.000,00, costituisce voce di danno il mancato guadagno costituito dalla differenza fra il predetto prezzo e quello che praticato dal rivenditore all’acquirente finale, pari ad Euro 8.000,00, neanche considerato dal giudice del gravame.
In conclusione il Collegio reputa che il ricorso debba essere accolto e la sentenza impugnata cassata con rinvio alla Corte di appello di L’Aquila, in diversa composizione, che rivalutera’ la domanda del rivenditore alla luce dei principi sopra affermati.
Il giudice del rinvio provvedera’ anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di L’Aquila, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimita’.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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