Consiglio di Stato, sezione terza, Sentenza 23 aprile 2019, n. 2611.

La massima estrapolata:

La valutazione in ordine alla gravità dei fatti addebitati ad un appartenente alla Polizia di Stato in relazione all’applicazione di una sanzione disciplinare, costituisce espressione di discrezionalità amministrativa, non sindacabile in via generale dal giudice della legittimità, salvo che in ipotesi di eccesso di potere, nelle sue varie forme sintomatiche, quali la manifesta illogicità, la manifesta irragionevolezza, l’evidente sproporzionalità e il travisamento; in particolare, le norme relative al procedimento disciplinare sono necessariamente comprensive di diverse ipotesi e, pertanto, spetta all’Amministrazione, in sede di formazione del provvedimento sanzionatorio, stabilire il rapporto tra l’infrazione e il fatto, il quale assume rilevanza disciplinare in base ad un apprezzamento di larga discrezionalità.

Sentenza 23 aprile 2019, n. 2611

 

Data udienza 28 marzo 2019

 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7867 del 2014, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Ma. As. Gi., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Ch. Sc. in Roma, via (…);
contro
Ministero dell’Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici, in Roma via (…), è ope legis domiciliato;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio Sezione Prima n. -OMISSIS-, resa tra le parti, concernente il procedimento disciplinare a carico del ricorrente con applicazione della destituzione dal servizio.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 28 marzo 2019 il Cons. Umberto Maiello e uditi per le parti l’avvocato Ma. As. Gi. e l’avvocato dello Stato At. Ba.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Con il gravame in epigrafe l’appellante, già Assistente Capo della Polizia di Stato, chiede la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Sezione Prima Ter, n. -OMISSIS-, con la quale è stato respinto il ricorso proposto avverso:
1) il decreto n. -OMISSIS-, datato 05/11/2009, comunicato il 9/11/2009 e notificato in data 18/12/2009, del Ministero dell’Interno – Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, con il quale il procedimento disciplinare avviato a carico del ricorrente, poi sospeso ex art. 11 D.P.R. 737/81, veniva riavviato e integralmente annullato;
2) il decreto n. -OMISSIS-, datato 07/04/2010 notificato in data 23 aprile 2010, del Ministero dell’Interno – Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, con il quale l’Assistente Capo -OMISSIS- veniva destituito dall’Amministrazione della Pubblica Sicurezza a decorrere dalla data della notifica del provvedimento.
2. La suindicata sanzione disciplinare veniva disposta prendendo abbrivio dal coinvolgimento dell’appellante in una torbida vicenda di rilievo penale che aveva coinvolto alcuni suoi prossimi congiunti: segnatamente, da una complessa attività di indagine su un clan camorristico, iniziata nel 2001 e conclusasi nel 2003, condotta dalla Squadra Mobile della Questura di Pescara e coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia dell’Aquila, emergevano contatti tra esponenti di tale clan e persone organiche ad un sodalizio criminoso finalizzato alla perpetrazione di truffe ai danni di aziende orafe ubicate in diverse zone del territorio nazionale, truffe consumate mediante l’utilizzo come mezzo di pagamento di assegni circolari, provento di rapine, ed assegni bancari privi di provvista.
Di detto sodalizio criminoso facevano parte anche -OMISSIS-, madre di -OMISSIS-, a sua volta moglie del ricorrente, e -OMISSIS-, marito della predetta -OMISSIS-.
In particolare, nel corso di perquisizioni eseguite in data 2.10.2001 dalla Squadra Mobile di Milano presso le abitazioni di -OMISSIS- e di suo figlio -OMISSIS- si rinvenivano quattro chilogrammi di manufatti in oro, parte del bottino di una truffa. Tuttavia, dalle intercettazioni telefoniche emergeva che non tutta la merce era stata recuperata e che, pertanto, quella non rinvenuta era stata trasportata e nascosta presso l’abitazione del -OMISSIS-. Tant’è che, nel corso di una successiva perquisizione, effettuata in data 5.10.2001 presso la sua abitazione, venivano trovati oggetti d’oro, segnatamente una collana a maglie lavorate ed un braccialetto a maglie lavorate, ambedue riconosciuti come oggetti di proprietà di uno degli orafi che erano stati truffati, contenuti in sacchetti di velluto, e 200 banconote da lire 100.000 cadauna, per un totale di lire 20.000.000, tutti occultati dietro lo zoccolo della cucina.
Per tali fatti, con sentenza del Tribunale di Milano n. -OMISSIS-, depositata il 29.3.2007, il Sig. -OMISSIS- veniva condannato alla pena di anni uno e mesi dieci di reclusione per i delitti di cui agli artt. 378, 379 e 61, n. 9, c.p. La Corte di Appello di Milano, con sentenza n. -OMISSIS- del 2.12.2008, in parziale riforma della citata sentenza di primo grado, lo assolveva dal delitto di cui all’art. 378 c.p. (favoreggiamento personale), condannandolo alla pena di anni uno e mesi due di reclusione per il reato di favoreggiamento reale aggravato.
Il ricorso per Cassazione veniva, infine, dichiarato inammissibile, con sentenza n. -OMISSIS- depositata in data 22.12.2009.
3. Sul versante del procedimento disciplinare mette conto evidenziare che il relativo iter aveva inizio già in data 20.5.2003 e si procedeva alla formale contestazione degli addebiti con atto del 29.5.2003 notificato il 31.5.2003. Nel frattempo, per effetto dell’ordinanza del GIP presso il Tribunale di Milano del 10.4.2003, divenuta esecutiva in data 14.5.2004 a seguito del rigetto del ricorso con pronuncia della Quinta Sezione Penale della Corte di Cassazione, il ricorrente veniva tratto in arresto (arresti domiciliari) ed in pari data sospeso cautelarmente dal servizio.
La sospensione cautelare del servizio veniva successivamente meno in data 14.5.2009 per decorrenza del termine massimo quinquennale.
Nelle more, stante la pendenza dell’azione penale per i medesimi fatti oggetto del procedimento disciplinare, con decreto del Capo della Polizia del 7.3.2005, l’azione disciplinare veniva sospesa.
Con decreto del Capo della Polizia n. -OMISSIS- del 5.11.2009, il procedimento disciplinare veniva annullato con coeva attivazione di un nuovo procedimento disciplinare. A conclusione del procedimento così rinnovato, con decreto del Capo della Polizia n. -OMISSIS- del 7.4.2010, e notificato il 23.4.2010, il ricorrente veniva destituito dal servizio, a decorrere dalla data della sua notifica.
4. Entrambi i suddetti decreti venivano attratti nel fuoco della contestazione attorea e le censure veicolate nel ricorso proposto in primo grado possono essere così sintetizzate:
– violazione di legge in relazione all’art. 120 D.P.R. nr. 3/1957,
– violazione del principio del ne bis in idem;
– violazione di legge in relazione all’art. 1 secondo comma del D.P.R. 737/1981 circa il principio di proporzionalità e gradualità nell’irrogazione delle misure disciplinari;
– violazione di legge in relazione all’art. 13 del D.P.R. 737/1981 circa la valutazione dei precedenti di servizio;
– eccesso di potere per illogicità, contraddittorietà e carenza di motivazione, travisamento dei fatti ed erronea valutazione.
Il ricorso veniva, però, respinto dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Sezione Prima Ter, giusta sentenza n. -OMISSIS-, qui impugnata.
5. Avverso tale decisione, con il mezzo in epigrafe, l’appellante ha articolato i seguenti motivi di gravame:
1) il Tar non avrebbe rilevato l’estinzione del procedimento disciplinare per il decorso del termine di cui all’art. 120 DPR 3/1957, duplicando, a seguito e per effetto di un improprio ricorso all’istituto dell’autotutela, un procedimento disciplinare già estinto, in tal modo violando il principio del ne bis in idem. Segnatamente, nella prospettazione attorea, dopo la riunione del Consiglio di disciplina dell’1.12.2013 non sarebbe stato compiuto alcun atto di procedura fino al 10.12.2004;
2) il giudice di prime cure avrebbe omesso di valutare le doglianze riportate al paragrafo 1.3. del ricorso introduttivo con cui l’odierno appellante deduceva la contraddittorietà e l’incoerenza del complessivo comportamento dell’Amministrazione che, sebbene a conoscenza dei fatti fin dal 2001, avrebbe iniziato l’azione disciplinare solo nel 2003, senza tener conto del servizio medio tempore prestato dall’appellante. Segnatamente, il TAR avrebbe considerato solo il periodo successivo alla sospensione cautelare del maggio 2004, omettendo di considerare il periodo precedente.
3) risulterebbero violati i principi di proporzionalità e gradualità nell’irrogazione delle misure disciplinari anche in considerazione del fatto che gli addebiti qui in rilievo non avrebbero sortito conseguenze, anche sul piano dell’immagine, per l’Amministrazione e sarebbero stati indotti da esigenze di solidarietà familiare;
4) il provvedimento impugnato in prime cure sarebbe inficiato da carente motivazione anche in considerazione della mancanza di una serena disamina del vissuto professionale dell’appellante: il funzionario istruttore non avrebbe nemmeno allegato il foglio matricolare dell’Ass. C. -OMISSIS-, limitandosi a riferire che nella sua carriera aveva riportato tre sanzioni disciplinari senza nemmeno citare i premi conferiti né le valutazioni dei rapporti informativi.
Resiste in giudizio il Ministero intimato.
L’appello è infondato e, pertanto, va respinto.
5. Privo di pregio si rivela, anzitutto, il motivo di gravame con cui l’appellante lamenta la mancata valorizzazione da parte del giudice di prime cure dell’estinzione del procedimento disciplinare per il decorso del termine di cui all’art. 120 DPR 3/1957, poi impropriamente rinnovato dall’Autorità procedente.
Sul punto, il corrispondente capo della decisione qui gravata va, viceversa, confermato, ancorchè sulla scorta della diversa motivazione di seguito esposta. Ed, invero, pur dovendo rilevarsi che, a mente del disposto di cui al comma 2 del citato art. 120, “Il procedimento disciplinare estinto non può essere rinnovato”, ciò che qui va revocata in dubbio è proprio, in apice, la configurabilità di una fattispecie di perenzione del procedimento disciplinare per decorso del termine di riferimento.
Com’è noto, tale norma, nel disporre che il procedimento disciplinare si estingue quando sono decorsi novanta giorni dall’ultimo atto senza che nessun ulteriore atto sia stato compiuto, intende sanzionare con l’estinzione la completa inattività dell’Amministrazione a tutela dell’interessato, per evitare che questi resti sottoposto ad un procedimento disciplinare pendente per un tempo indeterminato. Il suddetto istituto è, dunque, finalizzato a bilanciare l’interesse dell’Amministrazione alla repressione di condotte lesive del proprio ordinamento interno in rapporto all’interesse del dipendente ad una rapida definizione della propria posizione, in termini positivi o, se negativi, eventualmente suscettibili di tutela in sede giurisdizionale.
Vale, poi, soggiungere che, come, peraltro, precisato da questo Consiglio (cfr. ad esempio Cons. Stato, sez. IV, 26 luglio 2012, n. 4357), il termine estintivo del procedimento disciplinare, fissato dall’art. 120 comma 1, t.u. 10 gennaio 1957, n. 3 in novanta giorni, s’interrompe ogniqualvolta, prima della sua scadenza, sia adottato un atto proprio del procedimento, anche se di carattere interno, dal quale possa inequivocamente desumersi la volontà dell’Amministrazione di portare a conclusione il procedimento.
Orbene, mette conto evidenziare che, nel dettagliato resoconto dello sviluppo del procedimento in argomento, quale contenuto nella relazione del Ministero dell’Interno del 27.10.2014, così come integrata con la relazione istruttoria da ultimo depositata su sollecitazione del Collegio, giusta ordinanza n. -OMISSIS- del 2011.2018, risulta rispettata la prescritta tempistica con riferimento all’intero sviluppo del procedimento in argomento, siccome scandita da atti che, nella loro cronologia infraprocedimentale, si uniformano ai vincoli temporali imposti dalla disciplina di settore anche in ragione dei ripetuti impedimenti per malattia comunicati dall’incolpato con il conseguente differimento delle adunanze davanti all’organo di disciplina, trattandosi di atti idonei ad interrompere il termine previsto dall’art. 120 del d.P.R. n. 3/1957 (Cons. St., sez. VI, 17.2.2006, n. 656; Ta.r. Lombardia – Brescia, sentenza in forma semplificata 20.6.2013, n. 599).
Tanto è a dirsi anche rispetto al torno temporale che involge il periodo gennaio – settembre del 2004 sul quale si è soffermato il patrono dell’appellante nel corso dell’udienza di discussione: è pur vero che la produzione documentale depositata il 21.2.2009 non può dirsi completa, risultando peraltro omessi alcuni degli allegati menzionati nella relazione (es allegato 6 bis), ciò nondimeno occorre tener conto anche del deposito precedentemente effettuato il 10.7.2018 che vale a compensare tali lacune (cfr. dall’allegato 16 in poi della produzione del 10.7.2018), di talchè una lettura integrata dei suddetti atti consente di escludere parentesi di inattività rilevanti ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 120 cit.
Vale, poi, soggiungere rientra nella facoltà dell’Autorità di vertice (nella specie il Capo della Polizia) esercitare un controllo di legittimità sulle diverse fasi del procedimento disciplinare con possibilità anche di interventi in autotutela, con l’unico limite di poter intervenire sul merito del deliberato della commissione disciplinare solo a favore del dipendente (cfr. da ultimo Consiglio di Stato sez. IV, 17/12/2018, n. 7093).
6. Né miglior sorte è possibile riservare agli ulteriori motivi di gravame che involgono la coerenza intrinseca dell’azione dell’Amministrazione. Nella prospettazione dell’appellante il giudice di prime cure avrebbe omesso di valutare le doglianze riportate al paragrafo 1.3. del ricorso introduttivo incentrate sulla pretesa contraddittorietà del complessivo comportamento dell’Amministrazione che, sebbene a conoscenza dei fatti fin dal 2001, avrebbe iniziato l’azione disciplinare solo nel 2003, senza tener conto del servizio medio tempore prestato dall’Assistente -OMISSIS-. Segnatamente, il TAR avrebbe considerato solo il periodo successivo alla sospensione cautelare del maggio 2004, omettendo di considerare il periodo precedente.
Sul punto, va, anzitutto, rilevato che, contrariamente a quanto dedotto, il TAR nel paragrafo qui contestato (punti 6 e 6.1. del decisum), sebbene in via sintetica, menziona anche il contesto in cui è maturata la genesi del primo procedimento disciplinare, poi rinnovato, analizzando la coerenza del suo sviluppo anche alla stregua del parallelo incedere del procedimento penale.
D’altro canto, il fatto che l’appellante abbia continuato a prestare servizio fino al 2004, pur avendo subito una perquisizione con conseguente sequestro nell’anno 2001, non vale di certo ad inficiare, con la pretesa automaticità, il rituale esercizio del potere disciplinare.
Mette conto evidenziare che l’esercizio dell’azione disciplinare da parte dell’amministrazione di pubblica sicurezza può avvenire solo qualora venga a conoscenza di fatti materiali, per come gli stessi si sono effettivamente svolti o sono stati circostanziati, non assumendo rilevanza alcuna le notizie afferenti a procedimenti ancora allo stadio di indagini preliminari (Consiglio di Stato, sez. IV, 10/01/2019, n. 221) di cui, peraltro, nemmeno è dato sapere se ne avesse già all’epoca avuto piena ed integrale conoscenza, attesi i vincoli del segreto istruttorio e la disponibilità degli atti del procedimento penale in capo ad un organo dello Stato (id est il Procuratore della Repubblica) diverso dall’Autorità amministrativa titolare del potere disciplinare.
7. Parimenti, privo di pregio è il motivo di gravame con il quale l’appellante, secondo la consueta metodica del rinvio alla corrispondente censura di prime cure, asseritamente non delibata (nella specie il punto 1.4. del ricorso) ovvero non correttamente delibata, si duole del fatto che il TAR non avesse considerato che il comportamento dell’Assistente -OMISSIS- non aveva causato conseguenze negative all’ordinario svolgimento del servizio ed all’immagine dell’Amministrazione.
Sul punto, è agevole osservare come non sia condivisibile, in apice, la stessa prospettiva di valutazione privilegiata dall’Appellante che, in modo semplicistico, esaurisce il suo campo di valutazione ad un unico aspetto della complessa relazione che lega un operatore della Polizia di Stato alla sua Amministrazione e che, qualificata da pregnanti e delicati doveri, va ben oltre il pur rilevante aspetto della concreta incidenza delle condotte in addebito rispetto al servizio di Istituto.
D’altro canto, è sufficiente una piana lettura del provvedimento impugnato, come di seguito più in dettaglio verrà evidenziato, per cogliere le ragioni di gravità dei fatti contestasti, gravità adeguatamente ponderata anche in ragione della loro intrinseca attitudine ad incidere su valori e principi che costituiscono patrimonio irrinunciabile dell’Istituzione qui in rilievo.
D’altro canto, nemmeno può essere condivisa la pretesa valenza neutra delle condotte sanzionate rispetto anche all’ordinario svolgimento del servizio di istituto: è nella stessa portata offensiva di una condotta di favoreggiamento l’attitudine intrinseca ad eludere le indagini svolte dalla polizia giudiziaria (una delle funzioni tipiche della Polizia di Stato) di talchè è in re ipsa l’incidenza negativa di siffatta condotta sul servizio di Istituto.
Tanto va detto con l’ulteriore precisazione che il successivo recupero del corpo e del profitto dei reati consumati costituisce questo un effetto non già della pretesa incapacità di ledere della condotta di favoreggiamento posta in essere bensì dell’abilità investigativa degli inquirenti e della capillarità delle indagini svolte, quelle stesse abilità e capacità che l’appellante avrebbe dovuto impiegare per reprimere i delitti presupposti e non già per rendere più difficoltoso il loro completo accertamento.
8. Nemmeno convincono le deduzioni difensive incentrate sulla violazione del principio di proporzionalità e di gradualità della misura sanzionatoria.
Ritiene, invero, il Collegio che il giudice di prime cure abbia fatto buon governo dei principi normativi e giurisprudenziali qui predicabili.
Segnatamente, nella sua traiettoria argomentativa il TAR ha del tutto condivisibilmente preso, anzitutto, abbrivio della intangibilità, ex articolo 653 comma 1 bis, c.p.p., dei fatti qui in rilievo siccome incontrovertibilmente accertati nella loro realtà fenomenica con sentenza penale oramai presidiata dal giudicato, escludendo, pertanto, in radice, quei profili di dubbio che tuttora l’appellante ha cercato di accreditare nella propria personale ricostruzione degli eventi.
Di poi, il giudice territoriale ha correttamente apprezzato in tale contesto la funzione esercitata dall’organo di disciplina, chiamato a svolgere una valutazione ampiamente discrezionale dei fatti ai fini disciplinari, sulla premessa della insussistenza di forme di automaticità tra una condanna penale e l’irrogazione di una sanzione disciplinare.
Nella suddetta prospettiva, ha verificato, nel rispetto dei limiti del proprio sindacato, la puntuale cura di siffatto adempimento da parte dell’Autorità procedente, riportando finanche nel corpo della sentenza i passaggi più significativi del provvedimento disciplinare, per come integrato dalle risultanze procedimentali, da cui poter desumere con immediatezza e con plastica evidenze le ragioni su cui riposano le scelte finali compiute dall’Amministrazione.
In tal senso ha ritenuto eloquente il verbale del Consiglio di Disciplina in cui si legge che “il comportamento posto in essere” da -OMISSIS- “si poneva come un avallo implicito ad un comportamento delittuoso, contrario ai valori che dovrebbero guidare un appartenente alle Forze di Polizia” ed “appare indice di scelte morali antitetiche a quelle che devono essere ritenute imprescindibili per un appartenente alla Polizia di Stato”, mostrando “un allontanamento da quel complesso di doti morali costituenti il senso dell’onore, quali l’onestà e la lealtà (…) assenti” ovvero il passaggio del provvedimento disciplinare in cui si rimarca “la più assoluta mancanza del senso dell’onore e della morale in quanto, nella sua qualità di tutore dell’ordine, avrebbe dovuto considerare il disvalore della sua azione ed astenersi dal commetterla”.
E proprio muovendo da siffatte premesse, del tutto coerentemente ha ritenuto compiutamente motivato il provvedimento siccome fondato su valutazioni né manifestamente illogiche né erronee vieppiù se scrutinate alla stregua della delicata missione di istituto affidata agli agenti di Polizia cui si correlano, tra l’altro, ponendosi a presidio di un equilibrato ed imparziale svolgimento delle dette funzioni, intangibili requisiti ed attitudini morali.
Anche sul punto la decisione di prime cure si rivela immune dalle censure compendiate nel mezzo qui in rilievo siccome del tutto coerente con le coordinate evincibili dalla giurisprudenza assolutamente dominante.
E’, infatti, ius receptum in giurisprudenza il principio secondo cui la valutazione circa il rilievo e la gravità dell’infrazione disciplinare commessa è rimessa alla discrezionalità dell’Amministrazione, la quale, attraverso l’organo di disciplina, esprime un giudizio non sindacabile nel merito, ma soltanto in sede di legittimità nelle ipotesi in cui risulti abnorme o illogico in rapporto alle risultanze dell’istruttoria (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, 04/10/2018, n. 5700; Consiglio di Stato, sez. IV, 20/09/2018, n. 5473; Consiglio di Stato, sez. IV, 30/08/2018, n. 5118), evenienze qui non in rilievo.
Più in particolare, la valutazione in ordine alla gravità dei fatti addebitati ad un appartenente alla Polizia di Stato in relazione all’applicazione di una sanzione disciplinare, costituisce espressione di discrezionalità amministrativa, non sindacabile in via generale dal giudice della legittimità, salvo che in ipotesi di eccesso di potere, nelle sue varie forme sintomatiche, quali la manifesta illogicità, la manifesta irragionevolezza, l’evidente sproporzionalità e il travisamento; in particolare, le norme relative al procedimento disciplinare sono necessariamente comprensive di diverse ipotesi e, pertanto, spetta all’Amministrazione, in sede di formazione del provvedimento sanzionatorio, stabilire il rapporto tra l’infrazione e il fatto, il quale assume rilevanza disciplinare in base ad un apprezzamento di larga discrezionalità (cfr.Consiglio di Stato sez. IV, 22/08/2018, n. 5005; Cons. Stato, sez. VI, 20 aprile 2017, n. 1858; conf. id., sez. III, 5 giugno 2015, n. 2791; sez. VI 16 aprile 2015 n. 1968; sez. III 20 marzo 2015 n. 1537).
Orbene, non può essere qui revocata in dubbio la plausibilità delle valutazioni rassegnate dall’Autorità procedente quanto alla particolare gravità dei fatti contestati, idonei di per se stessi a porre in assoluta evidenza l’irrimediabile contrasto che si pone tra essi e le minimali, irrinunciabili condizioni soggettive, in termine di rettitudine, onestà, senso dell’onore e della morale, predicabili nei confronti di ogni rappresentante delle forze dell’ordine e che costituiscono una premessa ineludibile per l’assegnazione delle delicatissime funzioni di tutore della legge.
Si pone, infatti, in rapporto di aperta e marcata distonia con i suddetti valori il comportamento posto in essere dall’appellante che agevolando le condotte di malavitosi ha tradito la sua missione istituzionale che si sostanzia proprio nell’ostacolare e reprimere tali condotte assicurando i responsabili alla giustizia, dovendo, in definitiva, escludersi nelle determinazioni assunte dall’Amministrazione profili di abnormità o manifesta illogicità, irragionevolezza e sproporzionalità .
Né le relazioni di affinità tutelate dall’appellante nella vicenda qui in rilievo valgono a scalfire la coerenza logica dell’approdo decisorio cui è giunta l’Autorità procedente in prima battuta ed il TAR successivamente, atteso che rientra nell’ordinaria declinazione dei doveri di istituto di qualsivoglia pubblico impiegato, ed ancora più marcatamente dei rappresentanti delle forze dell’ordine, mettere da parte i propri egoistici interessi, ovvero quelli dei propri familiari, assicurando l’imparziale esercizio delle proprie funzioni.
Allo stesso modo, la decisione assunta appare espressione di una completa disamina di tutte le circostanze utile a garantire una valutazione bilanciata, avendo l’Autorità procedente tenuto conto, contrariamente a quanto dedotto, anche del vissuto soggettivo dell’appellante, come fatto palese dalla piana lettura del provvedimento impugnato.
Né s’imponeva un’indicazione analitica delle circostanze favorevoli all’appellante fatte oggetto di valutazione essendo di tutta evidenza come la verbalizzazione deve essere sì globale e complessiva ma non integrale, siccome redatta in via di sintesi.
Conclusivamente, ribadite le svolte considerazioni, l’appello va respinto.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Terza, definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna l’appellante al pagamento delle spese di giudizio liquidate in Euro 2.000,00.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art. 52, comma 1 D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la persona dell’appellante e delle altre persone menzionate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 marzo 2019 con l’intervento dei magistrati:
Marco Lipari – Presidente
Massimiliano Noccelli – Consigliere
Stefania Santoleri – Consigliere
Raffaello Sestini – Consigliere
Umberto Maiello – Consigliere, Estensore

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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