Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|| n. 28176.
Va considerato nei termini il deposito telematico avvenuto ad un indirizzo differente da quello della cancelleria di destinazione
Per la tempestività del deposito di un ricorso, va considerato nei termini il deposito telematico avvenuto ad un indirizzo differente da quello della cancelleria di destinazione, ma depositato in una cancelleria non competente. Ciò in quanto la tempestività è integrata dalla ricevuta di avvenuta consegna al sistema, non rilevando il successivo rifiuto della cancelleria e la necessità di deposito presso il registro competente.
Ordinanza|| n. 28176. Va considerato nei termini il deposito telematico avvenuto ad un indirizzo differente da quello della cancelleria di destinazione
Data udienza 26 settembre 2023
Integrale
Tag/parola chiave: Regolamento di competenza – Contratti del consumatore – Soggetto legittimato ad avvalersi della “tutela forte” – Codice del consumo – Dlgs 6 settembre 2005, n. 206 – Individuazione
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BERTUZZI Mario – Presidente
Dott. PICARO Vincenzo – Consigliere
Dott. GUIDA Riccardo – rel. Consigliere
Dott. ROLFI Federico Vincenzo Amedeo – Consigliere
Dott. CAPONI Remo – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso n. 8701/2023 proposto da:
(OMISSIS), in giudizio personalmente, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso la Dott.ssa (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), domiciliato ex lege in Roma Piazza Cavour, presso la Cancelleria della Suprema Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso l’ordinanza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere r.g.n. 8832/2021 depositata il 02/03/2023;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Riccardo Guida nella Camera di consiglio del 26 settembre 2023.
Va considerato nei termini il deposito telematico avvenuto ad un indirizzo differente da quello della cancelleria di destinazione
RILEVATO
che:
1. l’avv. (OMISSIS) ha proposto regolamento facoltativo di competenza ex articolo 43 c.p.c., con un motivo, avverso l’ordinanza ex articolo 702-bis c.p.c., emessa il 02/03/2023 dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere che, in accoglimento della domanda di (OMISSIS), ha condannato (OMISSIS) (venditore) e (OMISSIS) (compratore) a corrispondere al ricorrente la provvigione per l’attivita’ di mediazione che egli aveva svolto per la compravendita di un immobile posto in (OMISSIS);
2. ai fini del presente giudizio, il Tribunale ha ritenuto non fondata l’eccezione dell’avv. (OMISSIS) di incompetenza per territorio del giudice adito, in favore del Tribunale di Benevento, quale foro del consumatore, essendo la parte residente in (OMISSIS), sul rilievo che lo stesso resistente nulla aveva allegato ne’ provato circa la propria asserita qualita’ di consumatore;
3. (OMISSIS) ha resistito con controricorso;
4. la Sostituta Procuratrice Generale Rosa Maria Dell’Erba ha depositato conclusioni scritte ex articolo 380 ter c.p.c., ed ha chiesto l’accoglimento del ricorso;
5. in prossimita’ della Camera di consiglio le parti hanno depositato memorie.
Va considerato nei termini il deposito telematico avvenuto ad un indirizzo differente da quello della cancelleria di destinazione
CONSIDERATO
che:
I. preliminarmente, il ricorrente, con istanza del 28/04/2023, ha chiesto che sia dichiarato tempestivo il deposito in cancelleria del ricorso avvenuto con modalita’ telematica ed il Presidente titolare, con decreto del 30/05/2023, ha dichiarato non luogo a provvedere sull’istanza, rimettendone la valutazione al Collegio giudicante. Al riguardo, la Corte ritiene che il deposito del ricorso, in data 24/04/2023, sia tempestivo (articolo 47 c.p.c., comma 3).
Ed infatti la parte ha dimostrato di avere notificato mediante PEC il ricorso in data 03/04/2023 e di avere ricevuto le due PEC di accettazione e di avvenuta consegna del deposito del ricorso in data 24/04/2023, il che e’ sufficiente per il perfezionamento del deposito, nonostante che l’interessato abbia dovuto ripetere l’adempimento il giorno successivo (25/04/2023), dopo essersi accorto che il deposito della busta telematica contenente il ricorso era stato effettuato ad un indirizzo PEC non corretto ((OMISSIS)) anziche’ all’indirizzo PEC ((OMISSIS)), il che avrebbe portato al rifiuto dell’atto da parte della cancelleria. Va data continuita’ all’orientamento di legittimita’ per il quale “il deposito telematico del ricorso (…) ancorche’ avvenuto presso un ufficio di cancelleria non competente per l’iscrizione (…) si perfeziona al momento della ricevuta di avvenuta consegna, non rilevando, invece, che a seguito del rifiuto la parte abbia indirizzato un secondo deposito al registro corretto; cio’ in quanto il deposito telematico degli atti si perfeziona nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata, ai sensi del Decreto Legge n. 179 del 2012, articolo 16-bis, comma 7 (conv. con modif. in L. n. 221 del 2012), e non a seguito del messaggio di esito dei controlli manuali di accettazione della busta telematica da parte della cancelleria” (Cass. 10/03/2021, n. 6743). Del resto, e’ stato chiarito che “(l)a tempestivita’ del deposito telematico di un atto processuale, in caso di esito negativo del procedimento culminante con l’accettazione da parte del cancelliere (cd. “quarta p.e.c.”), postula la necessita’ della sua rinnovazione, previa rimessione in termini ex articolo 153 c.p.c., comma 2, ove possa ritenersi che questi siano decorsi incolpevolmente a causa dell’affidamento riposto nell’esito positivo del deposito stesso. (Principio affermato in una fattispecie in cui il mancato perfezionamento del deposito del controricorso, per problemi afferenti alla fase della accettazione da parte della cancelleria, era stato comunicato alla parte, mediante la cd. quarta p.e.c., dopo lo spirare del relativo termine, e questa aveva provveduto senza indugio ad un ulteriore deposito con esito positivo, in tal modo rendendo superflua la pronuncia sull’istanza di rimessione in termini ex articolo 153 c.p.c., pure ritualmente formulata)” (Cass. 10/10/2022, n. 29357);
1. con l’unico motivo di ricorso si denuncia la violazione e falsa applicazione del Decreto Legislativo n. 206 del 2005, articoli 3, 33 e 66-bis, per avere il Tribunale erroneamente ritenuto la propria competenza territoriale, assumendo che il resistente avv. (OMISSIS) nulla avrebbe allegato e provato circa la propria qualita’ di consumatore, ne’ avrebbe provato che il contratto di mediazione era stato stipulato dalle parti della compravendita come consumatori;
1.1. il motivo e’ fondato;
1.2. e’ ius receptum che “(l’)eccezione di incompetenza territoriale da parte del convenuto non introduce nel processo un tema che necessiti di istruzione con possibilita’ di assunzione di prove costituende, ma va decisa sulla base delle prove costituite gia’ acquisite agli atti, senza che possa indurre a diverse conclusioni il riferimento del novellato articolo 38 c.p.c., a “sommarie informazioni” eventualmente da assumersi da parte del giudice, posto che tale riferimento va inteso come limitato a chiarire il contenuto delle prove costituite o comunque ad accertare circostanze agevolmente rilevabili o documentabili” (Cass. 21/05/2010, n. 12455; in termini, tra le altre, Cass. 22/07/2013, n. 17794; Cass. 30/07/2019, n. 20553);
1.3. e’ stato altresi’ chiarito (ex multis, Cass. 14/07/2011, n. 15531; in termini: Cass. 15/05/2013, n. 11773; Cass. 23/09/2013, n. 21763; Cass. 26/03/2019, n. 8419) che, in tema di contratti del consumatore, ai fini della identificazione del soggetto legittimato ad avvalersi della “tutela forte” di cui alla disciplina del Codice del consumo (Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206), la qualifica di “consumatore” spetta solo alle persone fisiche, e la stessa persona fisica che svolga attivita’ imprenditoriale o professionale potra’ essere considerata alla stregua del semplice “consumatore” soltanto allorche’ concluda un contratto per la soddisfazione di esigenze della vita quotidiana estranee all’esercizio di dette attivita’. Correlativamente deve essere considerato “professionista” tanto la persona fisica, quanto quella giuridica, sia pubblica che privata, che invece utilizzi il contratto nel quadro della sua attivita’ imprenditoriale o professionale;
Va considerato nei termini il deposito telematico avvenuto ad un indirizzo differente da quello della cancelleria di destinazione
1.4. si aggiunga che non e’ controversa l’applicabilita’ delle disposizioni del Codice del consumo alla figura della mediazione immobiliare (articolo 1754 c.c. e segg.) purche’, ovviamente, una delle parti che il mediatore mette in relazione per la conclusione di un affare abbia la veste di consumatore. Sul punto la giurisprudenza della Corte e’ da tempo consolidata (ex multis, Cass. 03/11/2010, n. 22357; Cass. 05/07/2018, n. 17586; Cass. 18/09/2020, n. 19565; Cass. 11/04/2023, n. 9612);
1.5. nella fattispecie concreta, il Tribunale ha disatteso l’eccezione di incompetenza per territorio sollevata dal resistente avv. (OMISSIS) – il quale invocava l’applicazione del foro del consumatore trattandosi dell’acquisto di un immobile residenziale per esigenze della vita quotidiana, estranee alla sua attivita’ professionale – sul rilievo che la parte non avesse allegato ne’ provato la qualita’ di consumatore. Tale soluzione della questione pregiudiziale non e’ corretta in presenza dei presupposti per l’applicazione del foro del consumatore: in primo luogo, in base alle prove acquisite agli atti risultava la natura residenziale dell’immobile (appartenente alla categoria A2); in secondo luogo, il ricorrente (OMISSIS) non aveva contestato la qualita’ di consumatore del resistente avv. (OMISSIS), il quale, dal canto suo, senza che il dato venisse messo in discussione, aveva riferito di essere residente nel (OMISSIS) che fa parte del circondario del Tribunale di Benevento;
2. in conclusione, in accoglimento del ricorso, si statuisce che la competenza appartiene al Tribunale di Benevento, davanti al quale la causa deve essere riassunta ex articolo 50, c.p.c., che provvedera’ anche alla liquidazione delle spese di questo giudizio di legittimita’.
Va considerato nei termini il deposito telematico avvenuto ad un indirizzo differente da quello della cancelleria di destinazione
P.Q.M.
accoglie il regolamento di competenza, cassa l’ordinanza impugnata e statuisce che la competenza appartiene al Tribunale di Benevento, che provvedera’ anche alla liquidazione delle spese di questo giudizio di legittimita’.
Fissa il termine di sessanta giorni per la riassunzione del giudizio.
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