L’utente della strada è responsabile anche del comportamento imprudente altrui

Corte di Cassazione, sezione quarta penale, Sentenza 7 gennaio 2020, n. 138

Massima estrapolata:

In tema di reati commessi con violazione di norme sulla circolazione stradale, il principio dell’affidamento nell’altrui osservanza delle norme di cautela trova un temperamento nell’opposto principio secondo il quale l’utente della strada è responsabile anche del comportamento imprudente altrui purché questo rientri nel limite della prevedibilità.

Sentenza 7 gennaio 2020, n. 138

Data udienza 18 dicembre 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRICCHETTI Renato Giusep – Presidente

Dott. ESPOSITO Aldo – Consigliere

Dott. CAPPELLO Gabriell – rel. Consigliere

Dott. RANALDI Alessandro – Consigliere

Dott. DAWAN Daniela – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 21/09/2017 della CORTE APPELLO di ROMA;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
svolta la relazione dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO;
vista l’istanza di rinvio dell’udienza per legittimo impedimento, pervenuta in cancelleria, da parte dell’Avv. (OMISSIS) del foro di Roma in difesa di (OMISSIS);
udito il Procuratore Generale in persona del sostituto Dott. LUCA TAMPIERI, il quale ha chiesto il rigetto della richiesta e ha concluso per l’inammissibilita’ del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte d’appello di Roma ha confermato la sentenza del Tribunale capitolino, con la quale (OMISSIS) era stato condannato per omicidio colposo, aggravato dalla violazione delle norme sulla circolazione stradale. In particolare, si e’ contestato all’imputato di avere cagionato la morte di (OMISSIS), passeggero trasportato sul motociclo condotto da (OMISSIS), perche’, alla guida di un camion, per colpa consistita in imprudenza, negligenza e imperizia, aveva curvato verso destra (procedendo lungo la corsia centrale di tre della via Salaria) entrando cosi’ in collisione con il motociclo che procedeva sulla corsia di destra, causando alla vittima le lesioni meglio descritte in rubrica, dalle quali era derivato il decesso della stessa il (OMISSIS), a distanza di alcune ore.
2. Avverso la sentenza d’appello, ha proposto ricorso l’imputato con difensore, il quale ha formulato quattro motivi.
Con il primo, la difesa ha dedotto vizio di contraddittorieta’ e mancanza della motivazione con riferimento alla valutazione del compendio probatorio, avendo a suo dire la Corte di merito sottovalutato elementi decisivi e omesso di considerare il teatro dell’evento (la via Salaria della capitale, notoriamente teatro di incidenti stradali), le cui caratteristiche avrebbero impedito di ricostruire la dinamica dell’evento, stante il sovrapporsi di tracce ricollegabili a fatti diversi accaduti lungo quel tratto stradale.
Sotto altro profilo, ha pure dedotto vizio di travisamento probatorio avuto riguardo alla incertezza restituita dalle prove circa detta dinamica, essendo i giudici d’appello incorsi in un errore metodologico nella esegesi delle conclusioni degli esperti, ponendo a raffronto narrazioni di diverso grado descrittivo del fatto e incorrendo in macroscopiche difformita’. Ha, infine, rilevato che, pur essendo estranea al giudizio di legittimita’ la rivalutazione del fatto e del contenuto delle prove, la Corte di Cassazione puo’ prendere in esame gli elementi di prova risultanti dagli atti per verificare se il contenuto sia stato o meno veicolato all’interno della decisione senza travisamenti, nel caso di specie essendosi affidati i giudici del merito a mere congetture in ordine alla posizione dei veicoli nei momenti precedenti la collisione.
Con il secondo motivo, ha dedotto analoghi vizi quanto alla ricostruzione del nesso di causalita’, assumendo la mancanza della prova della responsabilita’ dell’imputato alla luce del comportamento imperito e imprevedibile del conducente del motociclo antagonista, con rfiferimento alla velocita’ impressa a tale mezzo, in violazione dell’articolo 140 C.d.S..
Con il terzo motivo, ha dedotto violazione di legge, erronea applicazione della legge penale e vizio motivazionale, questa volta con riferimento alla circostanza, del tutto pretermessa dalla Corte d’appello, pur a fronte di apposita doglianza difensiva, che il conducente del motociclo aveva violato l’obbligo di assicurarsi che il soggetto trasportato indossasse il casco protettivo, in assenza di un accertamento peritale circa le conseguenze del mancato uso di tale strumento protettivo.
Con il quarto, infine, ha dedotto analoghi vizi quanto al trattamento sanzionatorio, rispetto al quale si assume il sostanziale depotenziamento del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
Con istanza pervenuta il 17 dicembre 2019, il difensore ha allegato il proprio impedimento a comparire per un intervento chirurgico al dito indice della mano sinistra, subito il 22 novembre u.s., che avrebbe determinato la immobilizzazione dell’avambraccio sinistro, con prognosi sino al 20 dicembre 2019. Il sostituto Procuratore Generale presente in udienza ha chiesto il rigetto della istanza.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso va rigettato, preliminarmente rilevata la non accoglibilita’ dell’istanza di rinvio per difetto di prova del carattere assoluto dell’impedimento (cfr. sul punto ex multis sez. 3 n. 48270 del 07/06/2018, Rv. 274699; sez. 5 n. 3558 del 19/11/2014, Margheirta e altro, Rv. 262846; sez. 6 n. 20811 del 12/0572010, Rv. 247348).
2. I giudici territoriali hanno ricostruito la dinamica del sinistro attingendo alle acquisite evidenze probatorie, anche alla luce delle doglianze difensive formulate in appello. Sulla scorta di esse, hanno ritenuto accertata la dinamica dell’incidente, rilevando che esso era accaduto nel pomeriggio lungo la via Salaria di Roma, mentre l’ (OMISSIS) e il (OMISSIS), alla guida dei rispettivi mezzi, stavano percorrendo parallelamente, il primo, la corsia centrale, il secondo, quella di destra della suddetta arteria stradale; nell’occorso, l’ (OMISSIS) si accingeva a svoltare a destra per immettersi in via dei (OMISSIS). La svolta a destra era consentita, ma quel giudice ha precisato che le tesi contrappostesi nel processo, convergenti quanto a tale premessa, divergevano quanto alla condotta di guida tenuta dai due conducenti.
La Corte capitolina ha ritenuto che, nonostante la manovra di svolta fosse consentita e fosse avvenuta nel rispetto dei limiti di velocita’ previsti per quel tratto di strada, tuttavia l’ (OMISSIS) non aveva approntato le cautele necessarie, iniziando la manovra di accostamento a destra senza previamente accertarsi se alla sua destra sopraggiungessero veicoli e ad una velocita’ che, se pur non superiore al massimo consentito, era ad esso prossima, laddove, al contrario, la manovra che si accingeva ad effettuare imponeva di tenerne una ridottissima.
La colpa dell’imputato e’ stata, peraltro, considerata tutt’altro che lieve, tenuto conto che la condotta era stata posta in essere in situazione di intenso traffico, come usuale in quel tratto di strada e, comunque, emerso dagli atti.
Tutto cio’ ha reso, per quei giudici, irrilevante l’eventuale concorso di colpa ipotizzato dalla difesa nell’appello, atteso che, in ogni caso, il principio di affidamento nell’altrui osservanza delle norme di cautela non esime da colpa l’agente tenuto a osservare i doveri di prudenza e diligenza intesi a scongiurare, per l’appunto, situazioni di pericolo.
Nella specie, peraltro, l’ (OMISSIS) non solo non aveva controllato prima di effettuare la manovra di svolta a destra se sopraggiungessero altri veicoli, ma non aveva neppure adeguatamente controllato il proprio mezzo avendo frenato solo dopo l’impatto con il motociclo.
Quanto al trattamento sanzionatorio, la Corte d’appello ha ritenuto che il primo giudice avesse fatto buon governo dei criteri legali, alla stregua del grado della colpa, come sopra definito tutt’altro che lieve, e della negativa personalita’ dell’imputato, gravato da plurimi e gravi precedenti penali. Le modalita’ della condotta hanno inoltre giustificato la individuata durata della sanzione amministrativa accessoria applicata.
3. Piu’ di una premessa s’impone alla luce delle doglianze difensive, avuto riguardo alla conformita’ delle decisioni di merito e alla omogeneita’ dei criteri di valutazione utilizzati.
3.1. Il ragionamento probatorio che sostiene la sentenza impugnata deve costituire oggetto di una critica effettiva, articolata attraverso enunciati espliciti e argomentati rispetto alle ragioni in fatto e in diritto su cui si regge la decisione censurata (cfr., Sezioni Unite, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d’appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione; Sez. 6 n. 8700 del 21/01/2013, Rv. 254584, anche in motivazione, specificamente sul ricorso per cassazione).
Inoltre, in caso di doppia sentenza conforme, la struttura giustificativa della sentenza di appello si salda con quella di primo grado, per formare un unico complessivo corpo argomentativo, allorquando i giudici del gravame, esaminando le censure proposte dall’appellante con criteri omogenei a quelli del primo giudice ed operando frequenti riferimenti ai passaggi logico giuridici della prima sentenza, concordino nell’analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della decisione (cfr. sez. 3 n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv, 257595; sez. 1 n. 1309 del 22/11/1993, 1994, Rv. 197250), a maggior ragione allorche’ i motivi di gravame non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze gia’ esaminate ed ampiamente chiarite nella decisione impugnata (cfr. sez. 3 n. 13926 dell’01/12/2011, dep. 2012, Valerio, Rv. 252615).
3.2. Sotto altro profilo, va nuovamente affermata l’estraneita’, al vaglio di legittimita’, degli aspetti del giudizio che si sostanziano nella valutazione e nell’apprezzamento del significato degli elementi probatori che attengono interamente al merito e non possono essere apprezzati dalla Corte di cassazione se non nei limiti in cui risulti viziato il percorso giustificativo sulla loro capacita’ dimostrativa, con la conseguente inammissibilita’ di censure che siano sostanzialmente intese a sollecitare una rivalutazione del risultato probatorio. Tale principio costituisce il diretto precipitato di quello, altrettanto consolidato, per il quale sono precluse al giudice di legittimita’ la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacita’ esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr. sez. 6 n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482), stante la preclusione per questo giudice di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (cfr. sez. 6 n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 253099).
3.3. Tale tema introduce direttamente quello dell’esatta individuazione del vizio motivazionale deducibile in sede di legittimita’. E’ vero che – a seguito della modifica apportata all’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera e), dalla L. n. 46 del 2006, articolo 8, comma 1, – il legislatore ha esteso l’ambito della deducibilita’ di tale vizio anche ad altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame, cosi’ introducendo il travisamento della prova quale ulteriore criterio di valutazione della contraddittorieta’ estrinseca della motivazione il cui esame nel giudizio di legittimita’ deve riguardare uno o piu’ specifici atti del giudizio, non il fatto nella sua interezza (cfr. sez. 3 n. 38341 del 31/01/2018, Ndoja, Rv. 273911); ma e’ altrettanto pacifico che, anche a seguito di tale modifica, resta pur sempre non deducibile nel giudizio di legittimita’ il travisamento del fatto, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (cfr. sez. 3 n. 18521 dell’11/01/2018, Ferri, RV. 273217; sez. 6 n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 253099, cit.).
In ogni caso, va ribadito che un ricorso per cassazione che deduca il travisamento (e non soltanto l’erronea interpretazione) di una prova decisiva, ovvero l’omessa valutazione di circostanze decisive risultanti da atti specificamente indicati, impone di verificare l’eventuale esistenza di una palese e non controvertibile difformita’ tra i risultati obiettivamente derivanti dall’assunzione della prova e quelli che il giudice di merito ne abbia inopinatamente tratto, ovvero di verificare l’esistenza della decisiva difformita’, fermo restando il divieto di operare una diversa ricostruzione del fatto, quando si tratti di elementi privi di significato indiscutibilmente univoco (cfr. sez. 4 n. 14732 dell’01/03/2011, Molinari, Rv. 250133).
4. Alla stregua dei principi sopra richiamati, deve affermarsi la manifesta infondatezza del primo, del secondo e del quarto motivo: la difesa si e’ limitata a contestare le valutazioni dei giudici di merito, opponendo una propria ricostruzione dei fatti, sulla scorta di una diversa lettura delle prove e di una asserita incertezza circa la dinamica dell’incidente, invero smentita dalla esposizione delle ragioni della decisione impugnata.
La parte non ha contestato che la manovra nella quale era impegnato in quel frangente l’ (OMISSIS) fosse la svolta a destra provenendo dalla corsia centrale della via Salaria (con l’ovvia conseguenza che essa imponeva all’agente’ di occupare la corsia di destra prima di effettuare l’immissione nella via dei (OMISSIS)), ma ha opposto argomentazioni intese a dimostrare l’assorbente condotta negligente del conducente del veicolo antagonista. Cio’ ha fatto senza operare un effettivo raffronto con la considerazione, rinvenibile in piu’ passaggi del documento impugnato, che era proprio quel tipo di manovra a imporre all’imputato di accertarsi, previamente, che essa non determinasse alcun pericolo per i veicoli che sopraggiungevano a destra del proprio mezzo, obbligo rispetto al quale quel giudice ha ritenuto regressiva la circostanza che il limite di velocita’ fosse stato rispettato (dall’ (OMISSIS)) o violato (dal (OMISSIS)).
Quanto al trattamento sanzionatorio, poi, la giustificazione datane dai giudici del merito appare del tutto coerente con l’orientamento di questa Corte di legittimita’, alla cui stregua puo’ anche in questa sede semplicemente ribadirsi che la ratio dell’articolo 62 bis c.p. non impone al giudice di merito di esprimere una valutazione circa ogni singola deduzione difensiva, essendo, invece, sufficiente l’indicazione degli elementi di preponderante rilevanza ritenuti eventualmente ostativi alla concessione delle attenuanti (cfr. sez. 2 n. 3896 del 20/01/2016, Rv. 265826; sez. 7 n. 39396 del 27/05/2016, Rv. 268475; sez. 4 n. 23679 del 23/04/2013, Rv. 256201). Infatti, la concessione delle stesse rientra nell’ambito di un giudizio di fatto rimesso alla discrezionalita’ del giudice, il cui esercizio deve essere motivato nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente la sua valutazione circa l’adeguamento della pena alla gravita’ effettiva del reato ed alla personalita’ del reo (cfr. sez. 6 n. 41365 del 28/10/2010, Rv. 248737), non essendo neppure necessario esaminare tutti i parametri di cui all’articolo 133 c.p., ma sufficiente specificare a quale si sia inteso far riferimento (cfr. sez. 1 n. 33506 del 07/07/2010, Rv. 247959). Inoltre, si e’ pure precisato che detta funzione ha modo di esplicarsi efficacemente solo per rimuovere il limite posto al giudice con la fissazione del minimo edittale, allorche’ questi intenda determinare la pena al di sotto di tale limite, con la conseguenza che, ove questa situazione non ricorra, perche’ il giudice valuta la pena da applicare al di sopra del limite, il diniego della prevalenza delle generiche diviene solo elemento di calcolo e non costituisce mezzo di determinazione della sanzione e non puo’, quindi, dar luogo ne’ a violazione di legge, ne’ al corrispondente difetto di motivazione (cfr. sez. 3 n. 44883 del 18/07/2014, Rv. 260627).
5. Il terzo motivo e’ infondato.
La Corte di merito non ha espressamente esaminato la condotta del conducente del ciclomotore rispetto all’obbligo di accertarsi che il soggetto trasportato indossasse un casco protettivo omologato.
Tuttavia, oltre a rilevarsi che nell’atto di appello la difesa non aveva sviluppato il tema specifico articolato con il motivo di ricorso, deve – in ogni caso e conclusivamente – osservarsi che la denunciata omissione non integra la ipotizzata violazione di legge o una inosservanza del protocollo di valutazione delle prove, ne’ tantomeno una mancanza della motivazione sul punto.
Ed infatti, va anche in questa ribadito che – in sede di legittimita’ – non e’ censurabile una sentenza per il suo silenzio su una specifica deduzione prospettata con il gravame, quando risulti che la stessa sia stata disattesa dalla motivazione della sentenza complessivamente considerata (cfr. sez. 1 n. 27825 del 22/05/2013, Caniello e altri, Rv. 256340; sez. 5 n. 6746 del 13/12/2018, dep. 2019, Curro’ Nicola, Rv. 275500).
Trattasi di principio sul quale e’ da ultimo ritornato il Supremo Collegio di questa Corte, ritenendo non revocabile in dubbio la legittimita’ del ricorso alla motivazione implicita che non costituisce l’opposto di quella esplicita, bensi’ “una particolare tecnica espositiva, caratterizzata dal proporre un’argomentazione, espressa a giustificazione di una determinata statuizione, in funzione di giustificazione anche di altra statuizione, sul presupposto di una stretta conseguenzialita’ logica e giuridica tra quanto affermato a riguardo della prima e quanto valevole per la seconda”. Cosicche’, deve concludersi che, nella motivazione implicita, manca il testo grafico ma non il discorso argomentativo (cfr., in motivazione, Sez. Unite n. 20808 del 25/10/2018, dep. 2019, Schettino e altri (in cui si e’ altresi’ precisato che il ricorso alla motivazione implicita, oltre a trovare riscontro nella disciplina processuale, la’ dove essa impone che la sentenza contenga “una concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto” su cui e’ fondata (articolo 544 c.p.p., comma 1 e articolo 546 c.p.p., comma 1, lettera e), e’ altresi’ compatibile con il diritto a un processo equo ex articolo 6 della C.E.D.U., come interpretato dalla Corte di Strasburgo (richiamando in motivazione la sentenza della Quarta Sezione del 24.07.2015, nella causa Chipani ed altri c. Italia).
Nella specie, i giudici territoriali hanno congruamente spiegato la ritenuta irrilevanza della condotta eventualmente rimproverabile del (OMISSIS), in modo coerente ai principi sull’affidamento nell’altrui osservanza delle norme di cautela in materia di circolazione stradale, piu’ volte formulati da questa Corte di legittimita’. In tema di reati commessi con violazione di norme sulla circolazione stradale, infatti, il principio richiamato dalla difesa trova un temperamento nell’opposto principio secondo il quale l’utente della strada e’ responsabile anche del comportamento imprudente altrui purche’ questo rientri nel limite della prevedibilita’ (cfr. sez. n. 5691 del 02/02/0216, Tettamanti, Rv. 265981; n. 12260 del 09/012/2015, Rv. 263010; n. 8090 del 15/11/2013, dep. 2014, Rv. 259277, in fattispecie relativa alla collisione tra l’autovettura condotta dall’imputato e la motocicletta occupata dalla vittima, un carabiniere in servizio, che percorreva contro mano e a sirene spiegate la strada ove si era verificato l’impatto; n. 32202 del 15/07/2010, Rv. 248354).
Si e’ pure precisato che il principio di affidamento – che costituisce applicazione di quello del rischio consentito (cfr., in motivazione, sez. 4 n. 12260 del 09/01/2015, Moccia) – e’ inteso ad evitare “… l’effetto paralizzante di dover agire prospettandosi tutte le altrui possibili trascuratezze” e viene meno “… allorche’ l’agente sia gravato da un obbligo di controllo o sorveglianza nei confronti di terzi; o, quando, in relazione a particolari contingenze concrete, sia possibile prevedere…… che altri non si atterra’ alle regole cautelari che disciplinano la sua attivita’” (cfr., in motivazione, sez. 4 n. 25552 del 27/04/2017, Luciano).
Peraltro, come rilevabile dall’analisi della giurisprudenza sopra citata e come puntualmente osservato nella sopra richiamata sentenza n. 25552/2017, esiste, con riferimento all’ambito della circolazione stradale, una tendenza a escludere o limitare al massimo la possibilita’ di fare affidamento sull’altrui correttezza, tale condivisibile orientamento piu’ rigorista essendo giustificato, nella materia de qua, dalla circostanza che il contesto della circolazione stradale e’ meno definito rispetto, per esempio, a quello di e’quipe proprio della responsabilita’ derivante dall’esercizio delle professioni sanitarie, ma anche dal rilievo che alcune norme del Codice della Strada sembrano estendere al massimo l’obbligo di attenzione e prudenza, sino a ricomprendervi il dovere dell’agente di prospettarsi le altrui condotte irregolari.
Tali principi giustificano la lettura dell’articolo 141 C.d.S. attraverso la quale i giudici del merito hanno ritenuto che l’ (OMISSIS) non avesse, nell’occorso, previamente controllato come dovuto, stante la natura della manovra che stava ponendo in essere – che la strada fosse libera da ostacoli o altri mezzi circolanti sulla corsia che si accingeva ad occupare.
6. Al rigetto segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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