Una singola frase contenuta nella motivazione della sentenza non può essere oggetto dell’appello

Consiglio di Stato, sezione quinta, Sentenza 28 ottobre 2019, n. 7388.

La massima estrapolata:

Una singola frase contenuta nella motivazione della sentenza non può essere oggetto dell’appello, se le critiche non sono rivolte ad ottenere la revisione dell’intero capo di pronuncia nel quale è contenuta, per favorire per questa via, un esito opposto rispetto a quello pronunciato nella sentenza impugnata.

Sentenza 28 ottobre 2019, n. 7388

Data udienza 20 giugno 2019

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Quinta
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm.
sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 3675 del 2019, proposto da
Comune di Cagliari, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall’avvocato Ca. Cu., con domicilio eletto presso lo studio Vi. Ca. in Roma, via (…);
contro
Is. En. Mu. s.p.a. (già Is. En. Mu. società consortile a r.l.), in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avvocati An. Cl. e Ca. Ca., con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. An. Cl. in Roma, via (…);
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna Sezione Prima n. 00056/2019, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Is. En. Mu. s.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 giugno 2019 il Cons. Federico Di Matteo e uditi per le parti gli avvocati Vi. Ca., su delega dell’avv. Cu., e Ma. Id. Le., in sostituzione dell’avv. Cl.;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
1. Il Comune di Cagliari propone appello avverso la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Sardegna sez. I, 29 gennaio 2019, n. 56 che, in sede di ottemperanza, aveva dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alla prosecuzione del giudizio, condannando il Comune resistente al pagamento delle spese di lite, liquidate in Euro 2.000,00 oltre accessori di legge a favore del ricorrente.
1.1. A proporre il ricorso per l’ottemperanza ex art. 114 Cod. proc. amm. era stata la Is. En. Mu. s.p.a. che domandava che, in esecuzione delle sentenze del Tribunale civile di Cagliari, 19 marzo 2010, n. 964 (sentenza non definitiva) e 3 febbraio 2015, n. 340 (sentenza definitiva), fosse dichiarata la nullità del bando di gara adottato dal Comune di Cagliari il 9 maggio 2018, per l’affidamento della concessione del servizio pubblico di distribuzione del gas e dei servizi ad esso complementari, per non essere state inserite in esso talune prescrizioni a tutela del gestore uscente, tra cui l’obbligo per il subentrante di corrispondergli un indennizzo sulle opere già realizzate, quantificato dalle sentenze ottemperande, in Euro 26.178.819,03.
1.2. Il medesimo bando era stato impugnato con autonomo ricorso anche dalla Me. En. so. co. a r.l., operatrice del settore interessata a concorrere all’affidamento del servizio, e sospeso con ordinanza cautelare 5 luglio 2019, n. 204; in esecuzione di detta ordinanza il Comune di Cagliari aveva apportato talune modifiche al bando di gara.
1.3 Is. En. Mu. s.p.a. proponeva, pertanto, motivi aggiunti al ricorso per l’ottemperanza domandando l’annullamento delle determinazioni dirigenziali 11 luglio 2008 e 13 luglio 2008, n. 4519, modificative delle clausole del bando.
1.4. Da ultimo, con determinazioni dirigenziale 2 ottobre 2018, n. 6077, il Comune di Cagliari annullava in autotutela tutti gli atti di gara e su tale presupposto domandava in giudizio che fosse dichiarata la sopravvenuta carenza di interesse del ricorso per l’ottemperanza proposto da Is. En. Mu. s.p.a.; a tale istanza aderiva anche la ricorrente che, però, insisteva sulla condanna al pagamento delle spese di lite.
1.5. Il giudice di primo grado, con la sentenza impugnata, dava atto della sopravvenuta carenza di interesse alla prosecuzione del giudizio, ma poneva le spese di lite a carico del Comune resistente poiché, in applicazione della c.d. soccombenza virtuale, riteneva gli atti impugnati in evidente contrasto con le sentenze del Tribunale civile di Cagliari “per le ragioni evidenziate dalla ricorrente”, e comunque, il ritiro del bando avvenuto solo a seguito della presentazione del ricorso e dei motivi aggiunti.
2. Nell’appello proposto il Comune di Cagliari richiede che sia eliminata dalla sentenza di primo grado la seguente frase: “che si ponevano in evidente contrasto con le citate sentenze del Tribunale di Cagliari per le ragioni evidenziate dalla ricorrente, cui si fa integrale riferimento”; afferma l’appellante che tale frase potrebbe indurre a ritenere accolto il ricorso per l’ottemperanza proposto dalla società, pur essendo annullati in autotutela gli atti della gara oggetto dell’originaria impugnazione.
In sostanza, è meglio spiegato, il giudice di primo grado non poteva entrare nel merito del giudizio di ottemperanza, poiché, atteso l’annullamento degli atti di gara impugnati, non sussisteva più alcun interesse delle parti ad ottenere un giudizio di merito.
2.1. Si è costituita la Is. En. Mu. s.p.a. che ha sostenuto l’inammissibilità dell’appello proposto, e, comunque, l’infondatezza dello stesso.
All’udienza camerale del 20 giugno 2016, è stata data comunicazione alle parti della possibilità di procedere alla decisione della controversia con sentenza in forma semplificata; in assenza di opposizione, la causa è stata assunta in decisione.
3. L’appello proposto dal Comune di Cagliari è inammissibile.
3.1. La sentenza di primo grado consta di due “capi di pronuncia”; il primo, relativo alla domanda principale, con il quale è dichiarata sopravvenuta carenza di interesse alla pronuncia sulle domande proposte, e il secondo, sulle spese, che porta condanna del Comune alla refusione delle spese di lite a beneficio della ricorrente.
Il Comune non rivolge il suo appello né all’uno né all’altro capo di domanda; non al primo, perché non contesta che all’esito dell’intervenuto annullamento in autotutela degli atti impugnati, fosse sopravvenuta la carenza di interesse al ricorso introduttivo del giudizio – che, del resto, aveva esso stesso richiesto di pronunciare al giudice di primo grado – né al secondo, poiché – come chiaramente esposto anche nella memoria depositata in vista dell’udienza – l’appello non era motivato né aveva il suo interesse “nella (pronunciata, n. d.s) soccombenza delle spese del giudizio”.
3.2. Dalle disposizioni del Codice del processo amministrativo (articoli 96, 101), così come dalle disposizioni del Codice di procedura civile (artt. 329, 336, ove, peraltro, è usata l’espressione “parti di sentenza”), si ricava che l’impugnazione deve necessariamente rivolgersi nei confronti dei “capi della pronuncia” e, secondo il costante insegnamento della giurisprudenza, consistere in argomentazioni critiche volte a dimostrare l’erroneità del percorso logico – argomentativo seguito dal giudice nella sentenza impugnata e che, mediante il diverso percorso proposto, si giungerebbe ad un esito opposto (cfr. Cass. civ., Sezioni Unite, 16 novembre 2017, n. 27199 e, più recentemente, Cass. civ., sez. lav., 23 marzo 2018, n. 7332).
3.3. Il Comune di Cagliari, invece, non svolge argomentazioni critiche rivolte ad ottenere una diversa pronuncia, poiché anzi espressamente afferma di non aver interesse ad un diverso esito, né quanto alla pronuncia principale né a quella sulle spese.
Quel che viene censurata è una frase contenuta nel capo di condanna alle spese; di essa se ne chiede “l’annullamento”, o, comunque, l’eliminazione.
Senonché, per le considerazioni precedentemente svolte, una singola frase contenuta nella motivazione sentenza non può essere oggetto dell’appello, se le critiche non sono rivolte ad ottenere la revisione dell’intero capo di pronuncia nel quale è contenuta, per favorire per questa via, un esito opposto rispetto a quello pronunciato nella sentenza impugnata (afferma l’inammissibilità dell’impugnazione avverso la singola frase, Cass. civ., sez. III, 27 giugno 2018, n. 16889).
3.4. L’appello va ritenuto inammissibile anche se inteso come diretto a contestare la decisione assunta del giudice di primo grado nell’ambito della valutazione della c.d. soccombenza virtuale valutata al fine della pronuncia sulle spese.
Precisato che la valutazione della soccombenza virtuale è passaggio necessario per la regolazione delle spese nel caso di pronuncia di rito, come rammentato dalla parte appellata, infatti, la valutazione di soccombenza virtuale ai fini della regolazione delle spese del giudizio non è idonea ad acquisire l’autorità del giudicato (cfr. Cass. civ., sez. III, 31 agosto 2015, n. 17312; Cons. Stato, sez. VI, 18 marzo 2019, n. 1766).
Non sussiste, dunque, interesse del soccombente a contestare la soccombenza virtuale pronunciata se non nella misura in cui tale contestazione si riverbera sulla regolamentazione stessa delle spese di lite; poiché, per espressa ammissione dell’appellante, non era questo l’intendimento dell’impugnazione proposta, la censura è inammissibile per carenza di interesse ad impugnare.
4. Le spese dell’odierno giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Quinta, pronunciando sull’appello come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Condanna il Comune di Cagliari al pagamento delle spese dell’odierno grado del giudizio, che liquida in Euro 2.000,00 oltre accessori e spese di legge, a favore della Is. En. Mu. s.p.a..
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 giugno 2019 con l’intervento dei magistrati:
Francesco Caringella – Presidente
Raffaele Prosperi – Consigliere
Valerio Perotti – Consigliere
Federico Di Matteo – Consigliere, Estensore
Alberto Urso – Consigliere

 

 

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