Corte di Cassazione, sezione sesta (seconda) civile, Ordinanza 21 settembre 2020, n. 19708.
La massima estrapolata:
Una dichiarazione confessoria a natura stragiudiziale può essere contenuta anche in un atto sostitutivo di notorietà e, come tale, è liberamente valutabile dal giudice quale prova, ai sensi dell’art. 2735, comma 1, c.c. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza che aveva ritenuto incerta l’epoca della costruzione in forza di quanto dedotto dalla stessa convenuta in sede di costituzione, implicante la realizzazione in epoca anteriore all’approvazione del piano regolatore, con conseguente irrilevanza, ai detti fini, della dichiarazione sostitutiva e delle consulenze tecniche d’ufficio).
Ordinanza 21 settembre 2020, n. 19708
Data udienza 4 marzo 2020
Tag/parola chiave: Distanze – Opere – Violazione norme civilistiche in materia di distanze e strumenti urbanistici – Riduzione in pristino – Risarcimento danno – Epoca delle costruzioni – Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà – Liberamente apprezzabile dal giudice come prova
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE SECONDA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente
Dott. FALASCHI Milena – Consigliere
Dott. SCARPA Antonio – Consigliere
Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere
Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 13684-2019 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 183/2019 della CORTE D’APPELLO di SALERNO, depositata l’11/02/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 4/03/2020 dal Consigliere Relatore Dott. CHIARA BESSO MARCHEIS.
RITENUTO
Che:
1. Con atto di citazione del 25 febbraio 2004 (OMISSIS) conveniva in giudizio (OMISSIS), chiedendone la condanna, previo accertamento delle violazioni degli strumenti urbanistici e delle norme civilistiche in materia di distanze legali nelle costruzioni e/o in assenza di provvedimenti concessori, alla riduzione in pristino dello stato dei luoghi preesistente alle opere illecitamente realizzate dalla convenuta e al risarcimento del danno.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, con sentenza n. 721/2013, in accoglimento delle domande dell’attore ordinava la riduzione in pristino dello stato dei luoghi e condannava la convenuta al risarcimento del danno, liquidato in Euro 5.000.
2. La sentenza era impugnata da (OMISSIS).
La Corte d’appello di Salerno – con sentenza 11 febbraio 2019, n. 183 – accoglieva il gravame e, in totale riforma della sentenza di primo grado, rigettava la domanda dell’attore.
3. Contro la sentenza ricorre per cassazione (OMISSIS).
Resiste con controricorso (OMISSIS).
La controricorrente ha depositato memoria ex articolo 380-bis c.p.c..
CONSIDERATO
Che:
I. Il ricorso e’ articolato in quattro motivi.
a) Il primo motivo denuncia “violazione o falsa applicazione del’articolo 24 Cost., degli articoli 81 e 100 c.p.c., dell’articolo 2907 c.c. in relazione all’articolo 360, n. 3”: dato che solo nel caso di mancanza delle condizioni dell’azione della legittimazione ad agire e dell’interesse ad agire “il processo “deve chiudersi con una decisione in rito”, il giudice d’appello “avrebbe dovuto adottare una decisione nel merito”.
Il motivo e’ inammissibile in quanto non si confronta con la motivazione e il dispositivo della pronuncia impugnata; il giudice d’appello, lungi dal pronunciare in rito, ha deciso nel merito la causa rigettando “la domanda originariamente proposta da (OMISSIS) nei confronti di (OMISSIS)”.
b) Il secondo, il terzo e il quarto motivo sono tra loro strettamente connessi:
– il secondo motivo denuncia violazione o falsa applicazione degli articoli 115 c.p.c. e 2697 c.c., in quanto la Corte d’appello, che ha assunto quale oggetto d’indagine solo la dichiarazione di notorieta’, ha richiamato un orientamento relativo all’ipotesi, diversa da quella in esame, in cui la dichiarazione e’ fatta valere dalla parte che l’ha resa e che la invoca a proprio favore;
– il terzo motivo contesta violazione o falsa applicazione dell’articolo 116 c.p.c. perche’ il giudice d’appello avrebbe preso in considerazione solo la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, “tralasciando le prove effettive”, in particolare non tenendo “nella minima considerazione le risultanze delle due consulenze tecniche d’ufficio rese da valenti professionisti”.
– il quarto motivo fa valere violazione o falsa applicazione dell’articolo 112 c.p.c., in quanto il giudice d’appello si sarebbe pronunciato solo “sulla validita’ della dichiarazione di atto notorio tralasciando tutta la domanda e tutte le prove offerte”. I tre motivi sono inammissibili in quanto, pur denunciando violazione o falsa applicazione di norme di diritto, in realta’ contestano la valutazione delle prove operata dal giudice di merito. In particolare si contesta che il giudice abbia ritenuto insufficiente, quale prova dell’epoca della costruzione, una dichiarazione sostitutiva del 1994 di (OMISSIS). Al riguardo va rilevato che il giudice – pur richiamando, come sostiene la ricorrente, l’orientamento di questa Corte relativo al valore probatorio delle dichiarazioni ex se contenute in una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorieta’ – ha liberamente valutato la dichiarazione, dichiarazione confessoria a natura stragiudiziale resa a un terzo, seguendo quanto asserito da questa Corte (v. Cass. 27042/2011, per cui “una dichiarazione confessoria a natura stragiudiziale puo’ essere contenuta anche in un atto sostitutivo di notorieta’, e come tale e’ liberamente valutabile dal giudice quale prova, ai sensi dell’articolo 2735 c.c., comma 1”). Al riguardo la Corte d’appello ha affermato che la convenuta gia’ nel costituirsi aveva dedotto che le costruzioni erano state eseguite alla fine degli anni 1960 e quindi prima dell’approvazione del piano regolatore, cosi’ che valore determinante non poteva essere riconosciuto alla dichiarazione sostitutiva, ne’ valenza probatoria, circa la data delle costruzioni, poteva essere riconosciuta alle due consulenze tecniche d’ufficio; la Corte d’appello ha pertanto concluso – con valutazione insindacabile da parte di questa Corte di legittimita’ – che permaneva incertezza relativamente al periodo di realizzazione delle costruzioni. Circa poi alla denuncia, di cui al quarto motivo, di omessa pronuncia su due domande (quella dell’abbattimento e/o demolizione della balaustra in ferro e del bagno e di una parte del locale garage, costruzioni che non sarebbero rispettose nemmeno delle distanze legali previste dal codice civile), il vizio non sussiste, avendo il giudice d’appello integralmente rigettato la domanda proposta in primo grado dal ricorrente e d’altro canto risultando che il ricorrente avesse dedotto unicamente la violazione delle distanze previste dal piano regolare generale del Comune di Nocera Inferiore (v. l’esposizione dell’atto di citazione a p. 4 del ricorso).
II. Il ricorso va pertanto rigettato.
La liquidazione delle spese, effettuata nel dispositivo, segue la soccombenza.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater, si da’ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso articolo 13, comma 1 – bis, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore della controricorrente che liquida in Euro 3.200, di cui Euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge.
Sussistono, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, ex articolo 13, comma 1-quater, i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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