Ultrapetizione in caso di accoglimento di domanda principale unitamente a quella subordinata

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|20 febbraio 2024| n. 4535.

Ultrapetizione in caso di accoglimento di domanda principale unitamente a quella subordinata

Sussiste violazione dell’articolo 112 cod. proc. civ. (applicabile anche al giudizio d’appello) e quindi vizio d’ultrapetizione, quando, proposte due o più domande, l’una in via principale e l’altra in via subordinata e gradata, il giudice accolga la richiesta principale e pronunci anche su quella subordinata; tale censura, tuttavia, non può essere fatta valere, per difetto d’interesse, dalla parte la cui domanda subordinata sia stata accolta unitamente a quella principale (Nel caso di specie, relativo ad un giudizio avente ad oggetto l’impugnazione di un provvedimento con cui l’INPS aveva richiesto la restituzione delle somme indebitamente percepite, oltre al ripristino dei ratei di pensione a carico dell’odierno controricorrente ammesso alla rendita vitalizia ex articolo 13 della legge n. 1338 del 1962, la Suprema Corte, nell’accogliere il ricorso dell’Istituto previdenziale, ha cassato con rinvio la sentenza impugnata, in quanto, nella circostanza, la corte del merito aveva accolto tanto la domanda di ripristino della pensione proposta in via principale, quanto quella di restituzione di quanto pagato quale costo della predetta rendita che era stata avanzata solo in via subordinata e per l’ipotesi che la prima fosse respinta). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile III, sentenza 18 marzo 2005, n. 5954).

 

Ordinanza|20 febbraio 2024| n. 4535. Ultrapetizione in caso di accoglimento di domanda principale unitamente a quella subordinata

Data udienza 28 novembre 2023

Integrale

Tag/parola chiave: Procedimento civile – Poteri del giudice – Accoglimento di domanda principale unitamente a quella subordinata – Ultrapetizione – Configurabilità – Conseguenze – Impugnabilità – Limiti – Fattispecie relativa a controversia insorta in materia previdenziale. (Cc, articoli 2033 e 2697; Legge 1338/1962, articolo 13; Cpc, articolo 112)

REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERRINO Umberto – Presidente

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere

Dott. BUFFA Francesco – Consigliere

Dott. SOLAINI Luca – Rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente
ORDINANZA

sul ricorso 30182-2017 proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati Pa.An., Ca.Lu., Pr.Se.;

– ricorrente –

contro

Li.An., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA (…), presso lo studio dell’avvocato Ro.Gi., rappresentato e difeso dagli avvocati Es.Ma., Sa.Fr., Ca.Gi.;

– controricorrente –

nonchè controMa.Ra.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 4021/2017 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 14/06/2017 R.G.N. 3854/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/11/2023 dal Consigliere Dott. LUCA SOLAINI.

Ultrapetizione in caso di accoglimento di domanda principale unitamente a quella subordinata

Rilevato che:

Con sentenza del giorno 14.6.2017 n. 4021, la Corte d’appello di Napoli accoglieva parzialmente il gravame proposto da Li.An. avverso la sentenza del Tribunale di Benevento che aveva rigettato la domanda proposta da quest’ultimo nei confronti dell’Inps, volta a chiedere l’annullamento del provvedimento con cui l’Istituto previdenziale richiedeva la restituzione delle somme indebitamente percepite nonché il ripristino dei ratei di pensione, a decorrere dall’ottobre 2008, essendo stato ammesso alla rendita vitalizia, ex art. 13 della legge n. 1338/62, che era stata poi revocata a seguito di indagini penali disposte a carico dell’istruttore della pratica, rispetto alle quali il pensionato, però, era rimasto completamente estraneo.Il tribunale rigettava la domanda, in quanto per il periodo lavorativo 5.1.70-15.7.72 non vi erano prove documentali attestanti la effettiva esistenza del rapporto medesimo.

La Corte d’appello, per quanto ancora d’interesse, a sostegno dei propri assunti di accoglimento del gravame di Li.An., ha accertato che la lettera di assunzione del 20.12.1969 a firma del datore di lavoro che ne aveva confermato il contenuto, così come la lettera di licenziamento del 1972, costituivano prove di data certa del rapporto di lavoro.Avverso tale sentenza, l’Inps ricorre per cassazione, sulla base di quattro motivi, mentre Li.An. ha resistito con controricorso illustrato da memoria.

Il Collegio riserva ordinanza, nel termine di sessanta giorni dall’adozione della presente decisione in camera di consiglio.

Ultrapetizione in caso di accoglimento di domanda principale unitamente a quella subordinata

Considerato che:

Con il primo motivo di ricorso, l’Inps deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché la Corte del merito aveva erroneamente ritenuto che fosse a carico dell’Inps l’onere di provare la mancanza di causa che legittimasse il pagamento della pensione e la ripetizione di quanto già corrisposto e non invece, a carico del pensionato, l’onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata (nel caso di azione proposta dal pensionato che miri ad ottenere l’accertamento negativo del suo obbligo di restituire quanto l’ente previdenziale avesse indebitamente erogato).Con il secondo motivo di ricorso, l’Inps deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, dell’art. 13 commi 4 e 5 della legge n. 1338/62 e degli artt. 2704 e 2729 c.c., in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché erroneamente, la Corte d’appello aveva accertato la legittimità della costituzione della rendita vitalizia sulla base di documenti privi di data certa, e in presenza di un procedimento penale da cui emergeva la falsità dei dati inseriti negli archivi dell’Istituto anche in riferimento alla posizione del ricorrente.Con il terzo motivo di ricorso, l’Inps deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, dell’art. 13 della legge n. 1338/62, in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché erroneamente la Corte territoriale non solo aveva accertato il diritto del Li.An. a costituire la rendita vitalizia disponendo il ripristino dei ratei di pensione ma aveva anche condannato l’Inps alla restituzione della somma di Euro 15.682,00, vale a dire a restituire allo stesso la somma pagata come costo della rendita vitalizia che era indispensabile a fondare il diritto alla pensione riconosciuto in sentenza, così che la costituzione della rendita veniva a essere costituita, in assenza di copertura assicurativa, a titolo gratuito.Con il quarto motivo di ricorso, l’Inps deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 primo comma n. 4 c.p.c., perché dal punto di vista processuale, la contemporanea attribuzione sia del diritto al ripristino della pensione sia del diritto alla restituzione di quanto pagato come costo della rendita, integrava il vizio di ultrapetizione; infatti, la domanda di restituzione dell’onere della rendita era stata avanzata dal Li.An., in via subordinata, rispetto alla domanda principale di ripristino della pensione; pertanto, l’accoglimento della domanda principale, portava con sé l’assorbimento delle domande subordinate, azionate dall’istante solo per l’ipotesi che la domanda principale venisse respinta.Il primo motivo è fondato, con assorbimento del secondo.Secondo la giurisprudenza di questa Corte, “In tema d’indebito previdenziale, nel giudizio instaurato per ottenere l’accertamento negativo dell’obbligo di restituire quanto l’ente previdenziale ritenga indebitamente percepito, è a carico esclusivo dell'”accipiens” l’onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l’esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto” (Cass. n. 2739/16, Cass. sez. un. 18046/10, 1228/11).Nella specie, ha errato la Corte d’appello nel ritenere la sussistenza a carico dell’Inps dell’onere di provare la mancanza di causa che legittimasse il pagamento della pensione, mentre, invece, è a carico del pensionato l’onere di provare il diritto a conseguire la prestazione, effettuata ma contestata dall’Inps.Il terzo motivo è fondato; che infatti l’importo di Euro 15.682,00 (pari a Lire 30.365.273), a cui la Corte d’appello ha condannato l’Inps, unitamente alla ricostruzione della rendita, corrispondesse all’onere di riscatto della rendita stessa, lo sostiene lo stesso pensionato controricorrente, alla p. 19 del controricorso; ed è evidente che riconoscere al Li.An. sia il diritto alla ricostruzione della rendita vitalizia che quello alla restituzione di quanto pagato come onere per la costituzione della rendita stessa porta a riconoscere il predetto diritto in assenza di copertura contributiva e ciò costituisce, all’evidenza, una statuizione errata.Il quarto motivo è fondato.Secondo la giurisprudenza di questa Corte, “Sussiste violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. (applicabile anche al giudizio d’appello) e quindi vizio d’ultrapetizione, quando, proposte due o più domande, l’una in via principale e l’altra in via subordinata e gradata, il giudice accolga la richiesta principale e pronunci anche su quella subordinata; tale censura, tuttavia, non può essere fatta valere, per difetto d’interesse, dalla parte la cui domanda subordinata sia stata accolta unitamente a quella principale” (Cass. n. 5954/05).Nella specie, l’Istituto previdenziale ha riportato in ricorso (pp. 17-18) le domande avanzate dal ricorrente sia in primo che secondo grado, dove si evince che la domanda di restituzione dell’importo di Lire 30.365.723 (pari a Euro 15.682,59) era stata avanzata in via del tutto gradata, quindi, il collegio non poteva accogliere sia la principale che la subordinata se non incorrendo nel vizio di ultrapetizione.

In accoglimento del primo, del terzo e del quarto motivo, assorbito il secondo, la sentenza va cassata e la causa va rinviata alla Corte d’appello di Napoli, affinché, alla luce dei principi sopra esposti, riesamini il merito della controversia.

Ultrapetizione in caso di accoglimento di domanda principale unitamente a quella subordinata

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Accoglie il primo, terzo e quarto motivo di ricorso, assorbito il secondo.

Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 28 novembre 2023.

Depositato in Cancelleria il 20 febbraio 2024.

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