Corte di Cassazione, sezione seconda civile, Ordinanza 4 aprile 2019, n. 9382.
La massima estrapolata:
La tutela del dato sensibile prevale su una generica esigenza di trasparenza amministrativa sia sotto il profilo costituzionalmente rilevante della valutazione degli interessi in discussione, sia sotto quello della sostanziale elusione della normativa sulla protezione dei dati personali, accentuata nel caso di dati sensibili, ove si dovesse far prevalere una generica esigenza di trasparenza amministrativa.
I dati sensibili idonei a rivelare lo stato di salute possono essere trattati dai soggetti pubblici solo mediante attività organizzative che rendano non identificabile l’interessato.
Ordinanza 4 aprile 2019, n. 9382
Data udienza 7 novembre 2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PETITTI Stefano – Presidente
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere
Dott. CORRENTI Vincenzo – rel. Consigliere
Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere
Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 13404/2014 proposto da:
GARANTE PROTEZIONE DATI PERSONALI, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente –
contro
PROVINCIA FOGGIA, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1638/2013 del TRIBUNALE di FOGGIA, depositata il 19/11/2013;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/11/2017 dal Consigliere Dott. VINCENZO CORRENTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DEL CORE Sergio, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l’Avvocato (OMISSIS), difensore del ricorrente che ha chiesto il rigetto del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Il Garante per la protezione dei dati personali propone ricorso. per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Foggia 19.11.2013, che ha accolto l’opposizione della provincia di Foggia all’ordinanza n. 44 del Garante, che aveva ingiunto la sanzione di Euro 20.000 per la violazione dell’articolo 162, II bis del codice di protezione dei dati personali, per la diffusione dello stato di salute di una dipendente in difformita’ da quanto previsto dall’articolo 22 VIII.
La Provincia aveva dedotto che dell’illecito, ove esistente, rispondeva il dirigente del servizio e che non vi era alcuna violazione stante l’esigenza della trasparenza amministrativa mentre il Garante aveva eccepito la mancata impugnazione del provvedimento presupposto e l’infondatezza della opposizione.
La sentenza ha escluso la definitivita’ del provvedimento presupposto, che consentiva di produrre scritti difensivi, e sancito la fondatezza dell’opposizione ritenendo che la sola diffusione della determina non fosse lesiva della c.d. privacy.
Il Garante denunzia 1) violazione del Decreto Legislativo n. 196 del 2003, articolo 152, e del Decreto Legislativo n. 150 del 2011, articolo 10 III, perche’ i ricorsi avverso i provvedimenti del Garante vanno proposti entro 30 giorni dalla loro comunicazione ed il Tribunale ha errato nel sostenere che non osta all’esame del merito l’omessa impugnazione del provvedimento del luglio 2009 che ha seguito quello del giugno precedente di inibitoria alla pubblicazione dei dati; 2) violazione del Decreto Legislativo n. 196 del 2003, articolo 22 VIII, nonche’ dell’articolo 20, I e II, articolo 65, V, articolo 68, III, per essere stata ritenuta illegittima la sanzione in ordine alla diffusione di un dato sensibile.
Resiste la provincia con controricorso.
Il primo motivo di ricorso e’ infondato.
La mancata presentazione di scritti difensivi e la inerzia nella fase cautelare non comportano una sostanziale acquiescenza ai provvedimenti e non escludono la possibilita’ di far valere in sede giurisdizionale ogni opportuna difesa in applicazione dei principi costituzionali desumibili dall’articolo 24 Cost., I e II.
Del resto puo’ considerarsi acquisito il principio che l’acquiescenza e la rinunzia al ricorso possono avvenire anche tacitamente ma solo con atti inequivocabili, incompatibili con la volonta’ di impugnare (S.U. 22.4.2013 n. 9687) e tale accertamento e’ prerogativa del giudice di merito (Cass. 21.7.2008 n. 20085) che, nella specie, ha escluso la definitivita’ del provvedimento presupposto.
Il secondo motivo e’ fondato.
La tutela del dato sensibile prevale su una generica esigenza di trasparenza amministrativa sia sotto il profilo costituzionalmente rilevante della valutazione degli interessi in discussione sia sotto quello della sostanziale elusione della normativa sulla protezione dei dati personali, accentuata nel caso dei dati sensibili, ove si dovesse far prevalere una generica esigenza di trasparenza amministrativa nemmeno concretamente argomentata e provata.
Peraltro, la giurisprudenza di questa Corte ha sancito che nella nozione di trattamento, ai sensi dell’articolo 4, I, lettera a), del codice della privacy, sono compresi l’estrazione dei dati ed il successivo utilizzo.
Queste attivita’, se non precedute da idonea informativa sul trattamento dei dati personali e dalla acquisizione del consenso del titolare, integrano due illeciti amministrativi previsti dagli articoli 13, 23, 130 e 161, articolo 162, comma 2 bis, e articolo 167 del codice della privacy, riferiti alla omessa informativa ed alla non assentita comunicazione automatizzata (Cass. 24.6.2014 n. 14326).
E’ consolidato il principio che i dati sensibili idonei a rilevare lo stato di salute possono essere trattati dai soggetti pubblici soltanto mediante modalita’ organizzative che rendano non identificabile l’interessato.
L’accoglimento del motivo comporta la cassazione con rinvio della sentenza, anche per le spese.
P.Q.M.
La Corte rigetta il primo motivo, accoglie il secondo, cassa la sentenza in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, al Tribunale di Foggia in persona di altro Magistrato.
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