Corte di Cassazione, sezione seconda penale, Sentenza 5 marzo 2019, n. 9641.

La massima estrapolata:

La truffa contrattuale realizzata attraverso la vendita di beni “on line”, in cui il pagamento eseguito dalla parte offesa avvenga tramite bonifico bancario con accredito su conto corrente, si consuma nel luogo ove l’agente consegue l’ingiusto profitto tramite la riscossione della somma e non gia’ in quello in cui viene data la disposizione per il pagamento da parte della persona offesa.
Il bonifico bancario consente a chi lo dispone di revocarne gli effetti fino a quando non avviene l’accredito sul conto corrente del beneficiario, al contrario di quanto accade quando si utilizzano altri mezzi di pagamento on line (ricarica di carte prepagate o simili), in cui l’operazione di pagamento e accredito e’ contestuale, sicche’, in tali casi, occorre fare riferimento al luogo ove la parte offesa ha agito con gli strumenti informatici

Sentenza 5 marzo 2019, n. 9641

Data udienza 12 febbraio 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GALLO Domenico – Presidente

Dott. DI PAOLA Sergio – Consigliere

Dott. PELLEGRINO Andrea – Consigliere

Dott. SGADARI Giuseppe – est. Consigliere

Dott. ARIOLLI Giovanni – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 05/02/2018 della Corte di Appello di Palermo,
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione della causa svolta dal Consigliere Dr. Giuseppe Sgadari;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale Dr. Aniello Roberto, che ha chiesto l’annullamento senza rinvio delle sentenze di primo e secondo grado con trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lecce.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di Appello di Palermo confermava la sentenza emessa dal Tribunale di Palermo il 5 maggio del 2016, che aveva condannato il ricorrente alla pena di giustizia in relazione al reato di truffa, per avere posto in vendita un telefono cellulare su un sito internet, ricevendone il pagamento dalla vittima senza mai recapitarle il bene.
2. Ricorre per cassazione (OMISSIS), deducendo:
1) violazione di legge con riferimento alla individuazione della competenza territoriale.
La truffa on line si sarebbe consumata, secondo il ricorrente, nel momento in cui l’agente aveva ricevuto l’accredito sul conto corrente della somma che la vittima aveva pagato per l’acquisto del cellulare per mezzo di bonifico bancario.
Ne conseguirebbe che avendo il ricorrente operato su un conto acceso presso un istituto bancario sito in Lecce, la competenza sarebbe stata da attribuire al Tribunale di Lecce;
2) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al giudizio di responsabilita’, non essendosi provata la disponibilita’ in capo al ricorrente del telefonino venduto alla vittima, con conseguente assenza degli elementi costitutivi del reato, con particolare riguardo ai raggiri e al dolo.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il primo motivo di ricorso e’ fondato ed assorbente.
1.Non e’ contestata, in punto di fatto, la circostanza che la persona offesa avesse effettuato il pagamento del cellulare posto in vendita dall’imputato su un sito internet, attraverso un bonifico bancario accreditato su un conto corrente della madre del ricorrente.
La giurisprudenza di legittimita’ ritiene pacificamente che la truffa contrattuale realizzata attraverso la vendita di beni “on line”, in cui il pagamento eseguito dalla parte offesa avvenga tramite bonifico bancario con accredito su conto corrente, si consuma nel luogo ove l’agente consegue l’ingiusto profitto tramite la riscossione della somma e non gia’ in quello in cui viene data la disposizione per il pagamento da parte della persona offesa (Sez. 2, n. 54948 del 16/11/2017, Di Paolantonio, Rv. 271761-01; Massime precedenti Conformi: N. 37400 del 2016 Rv. 268011, N. 48027 del 2016 Rv. 268369).
La ratio di tale orientamento risiede nel fatto che il bonifico bancario consente a chi lo dispone di revocarne gli effetti fino a quando non avviene l’accredito sul conto corrente del beneficiario, al contrario di quanto accade quando si utilizzano altri mezzi di pagamento on line (ricarica di carte prepagate o simili), in cui l’operazione di pagamento e accredito e’ contestuale, sicche’, in tali casi, occorre fare riferimento al luogo ove la parte offesa ha agito con gli strumenti informatici (cfr. Sez. 2, n. 14730 del 10/01/2017, Spagnolo, Rv. 269429-01 e altre conformi).
La sentenza della Corte di Appello – davanti alla quale era stata eccepita l’incompetenza territoriale del Tribunale di Palermo, eccezione gia’ tempestivamente. dedotta in primo grado, come risulta dal controllo degli atti consentito a questa Corte stante la natura processuale della questione – non si e’ conformata a tale insegnamento e deve essere annullata senza rinvio, unitamente alla sentenza di primo grado, non risultando contestato in fatto che il conto corrente utilizzato dall’imputato e nel quale era stata accreditata la somma relativa alla transazione commerciale per cui e’ processo, attraverso un bonifico bancario disposto dalla vittima, fosse stato acceso presso un istituto bancario di (OMISSIS), con conseguente competenza territoriale del Tribunale di Lecce, nel cui circondario e’ sito il Comune di (OMISSIS) (si veda, in questo senso, oltre a quanto dedotto in ricorso e nell’atto di appello, la formulazione della eccezione siccome trascritta nel verbale dell’udienza dibattimentale di primo grado del 26.3.2015).

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e quella del Tribunale di Palermo del 05/05/2016 ed ordina la trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lecce.

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