Corte di Cassazione, sezione sesta (terza) civile, Ordinanza 17 giugno 2019, n. 16143.
La massima estrapolata:
Il trasportato su un veicolo a motore, che abbia patito danni in conseguenza di un sinistro ascrivibile a responsabilità tanto del vettore, quanto del titolare di un terzo veicolo, può pretendere il risarcimento integrale da uno qualsiasi tra i due responsabili (e dai loro assicuratori della r.c.a.), in virtù del principio generale della solidarietà tra i coautori di un fatto illecito, di cui all’art. 2055 c.c., senza che rilevi, ai fini della riduzione del risarcimento, la diversa gravità delle rispettive colpe dei corresponsabili o la diseguale efficienza causale di esse.
Ordinanza 17 giugno 2019, n. 16143
Data udienza 8 novembre 2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE TERZA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FRASCA Raffaele – Presidente
Dott. SESTINI Danilo – Consigliere
Dott. RUBINO Lina – Consigliere
Dott. SCRIMA Antonietta – rel. Consigliere
Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 17850-2017 proposto da:
(OMISSIS) nella qualita’ di erede di (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) nella qualita’ di eredi di (OMISSIS) e (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentati e difesi dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrenti –
contro
(OMISSIS) SRL IN LIQUIDAZIONE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente –
contro
(OMISSIS), (OMISSIS) SPA IN LIQUIDAZIONE, (OMISSIS) SPA;
– intimati –
avverso la sentenza n. 719/2016 della CORTE D’APPELLO di BARI, depositata il 18/07/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata in data 8/11/2018 dal Consigliere Dott. SCRIMA ANTONIETTA.
FATTI DI CAUSA
Con sentenza n. 1907/2009, pubblicata il 28 novembre 2009 nei giudizi riuniti un. 941 e 2697/2001, il Tribunale di Foggia, (facendo seguito alla sentenza parziale n. 400/06, pubblicata il 4 marzo 2006), dichiarando che il sinistro, avvenuto in data 8 ottobre 1999 sulla (OMISSIS) fra la Peugeot 405 tg. (OMISSIS), condotta dal proprietario (OMISSIS), e l’autocarro Fiat IVECO tg. (OMISSIS), condotto da (OMISSIS) e di proprieta’ della (OMISSIS) S.r.l., era addebitabile a colpa del (OMISSIS) per il 70% e del Borzillo per il 30%, condanno’, in solido, (OMISSIS), la (OMISSIS) S.r.l. e la (OMISSIS) S.p.a. a versare a titolo di risarcimento: 1) a (OMISSIS) l’importo di Euro 10.866,30, 2) a (OMISSIS) l’importo di Euro 1.223,48, 3) a (OMISSIS) l’importo di Euro 13.119,00, 4) a (OMISSIS) l’importo di Euro 1.841,00 (importi tutti gia’ decurtati del 70% e comprensivi di rivalutazione ed interessi maturati sino alla data della decisione), oltre agli interessi legali su tali importi dalla data della sentenza al saldo; dichiaro’ inammissibile la domanda di rivalsa proposta dalla (OMISSIS) S.p.a. nei confronti di (OMISSIS) e della (OMISSIS) S.r.l.; condanno’, in solido, (OMISSIS), la (OMISSIS) S.r.l. e la (OMISSIS) S.p.a. a rimborsare agli attori (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) le spese processuali e pose in via definitiva a carico degli stessi convenuti, in solido, la meta’ del compenso liquidato a ciascuno dei C.T.U.; condanno’, altresi’, in solido, (OMISSIS) e la (OMISSIS) S.p.a. a versare a titolo di risarcimento: 1) a (OMISSIS) l’importo di Euro 2.924,00; 2) alla (OMISSIS) S.r.l. l’importo di Euro 944,00 (importi gia’ decurtati del 30% e comprensivi di rivalutazione ed interessi maturati sino alla data della decisione), oltre agli interessi legali su tali importi dalla data della sentenza al saldo; condanno’, in solido, (OMISSIS) e la (OMISSIS) S.p.a. a rimborsare agli attori del giudizio riunito (OMISSIS) e (OMISSIS) S.r.l. le spese processuali; pose in via definitiva a carico degli stessi convenuti, in solido, la residua meta’ del compenso liquidato a ciascuno dei C.T.U..
Avverso tale sentenza proposero appello (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), gli ultimi quattro quali eredi di (OMISSIS) e (OMISSIS).
Gli appellanti sostennero, con il primo motivo, l’errata riduzione del risarcimento spettante ai trasportati del veicolo tg. (OMISSIS) in ragione del concorso di colpa attribuito al conducente (OMISSIS), non avendo il Giudice di prime cure tenuto in alcun modo in considerazione quanto previsto dall’articolo 2055 c.c.; lamentarono, con il secondo motivo, il mancato riconoscimento, sulle somme liquidate ai danneggiati a titolo di danno biologico e morale, della decorrenza di interessi, motivando che la liquidazione era stata effettuata ai criteri attuali; con il terzo motivo chiesero la riduzione delle spese processuali.
Si costitui’ la (OMISSIS) S.r.l. (societa’ incorporante per fusione la (OMISSIS) S.r.l.), che chiese il rigetto dell’appello e propose appello incidentale al fine di ottenere la dichiarazione di
responsabilita’ esclusiva del (OMISSIS) nella causazione del sinistro, con condanna dello stesso, anche in solido con la (OMISSIS) S.p.a., all’integrale risarcimento dei danni nei confronti degli appellanti, oltre al pagamento in favore della (OMISSIS) S.r.l. della somma pari ad Euro 1.348,00 o a quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazioni dalla data del sinistro al saldo, nonche’ all’integrale rifusione nei confronti della (OMISSIS) S.r.l. delle spese, anche di ctu, relative ai due gradi del giudizio di merito.
Si costituirono il (OMISSIS) e la (OMISSIS) S.p.a. chiedendo il rigetto dell’appello.
La Corte di appello di Bari, con sentenza pubblicata il 18 luglio 2016, in parziale accoglimento dell’appello principale ed in parziale riforma della sentenza impugnata, rigettato l’appello incidentale, modifica del capo lettera b) della sentenza impugnata, condanno’ (OMISSIS), (OMISSIS) S.r.l., e la (OMISSIS) S.p.a., in solido tra loro, al pagamento in favore degli appellanti anche degli interessi legali sulle somme riconosciute, da calcolarsi come indicato nel dispositivo della sentenza di secondo grado; rigetto’ l’appello incidentale; confermo’ nel resto l’impugnata sentenza; regolo’ le spese di quel grado tra le parti.
Avverso la sentenza della Corte di merito (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), nella qualita’ di erede di Sante (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) nella qualita’ di eredi di (OMISSIS) e di (OMISSIS) hanno proposto ricorso per cassazione basato su un unico motivo e illustrato da memoria, cui ha resistito la (OMISSIS) S.r.l. in liquidazione con controricorso.
Gli intimati non hanno svolto attivita’ difensiva in questa sede.
La proposta del relatore e’ stata ritualmente comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio, ai sensi dell’articolo 380-bis c.p.c..
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con l’unico motivo, rubricato “Ai sensi del disposto dell’articolo 360 c.p.c., n. 3: violazione e mancata applicazione alla fattispecie de disposto di cui all’articolo 2055 c.c. “, i ricorrenti deducono di aver evidenziato, con l’atto di appello, proposto dai soli trasportati del veicolo condotto dal (OMISSIS) e di proprieta’ di quest’ultimo, che, sin dall’atto di citazione in primo grado, gli attori avevano chiesto la condanna dei convenuti (OMISSIS), (OMISSIS) S.r.l. e (OMISSIS) S.p.a. al risarcimento dei danni subiti eventualmente anche ex articolo 2055 c.c., sostenendo che la richiamata norma del codice civile pone a carico di ciascuno dei soggetti che abbia concorso a produrre l’evento dannoso la responsabilita’ solidale per il risarcimento dell’intero danno cagionato e che l’accertamento, in capo al (OMISSIS),” di una responsabilita’ pari al 30% rendeva applicabile alla fattispecie all’esame il disposto di cui all’articolo 2055 c.c., con la conseguenza che gli originari convenuti, poi appellati, avrebbero dovuto essere condannati al risarcimento dell’intero danno subito dai trasportati sul veicolo condotto dal (OMISSIS).
I ricorrenti lamentano che la Corte di merito, sulla base di una interpretazione “errata e distorta” della sentenza di primo grado, abbia disatteso le istanze avanzate dagli appellanti principali richiamando quanto affermato nella sentenza del Tribunale n. 1907/2009 che, a sua volta, aveva rilevato che con sentenza parziale n. 440/06 era stata dichiarata inammissibile la domanda degli attori diversi dal (OMISSIS) (e cioe’ gli appellanti) nel giudizio 941/2001, intesa a far ottenere il risarcimento dei danni anche da quest’ultimo e dalla (OMISSIS) S.p.a. ex articolo 2055 c.c., e sostenendo detta Corte di merito che gli appellanti non potevano “far discendere da un loro comportamento processuale, ossia la tardivita’ nella proposizione della domanda nei confronti del (OMISSIS) e della (OMISSIS), la condanna della (OMISSIS) S.r.l. al risarcimento dei danni”.
Assumono i ricorrenti che la domanda proposta, peraltro in via subordinata, nei confronti del (OMISSIS) e di (OMISSIS) S.p.a., ritenuta nuova ed inammissibile dal Tribunale di Foggia con la sentenza parziale, non sarebbe stata coltivata nel giudizio di primo grado e in quello di appello e che nelle conclusioni rese nell’atto di appello sarebbe stata chiesta nuovamente e unicamente la condanna del (OMISSIS) e della (OMISSIS) S.r.l. (incorporante la (OMISSIS) S.r.l.) e (OMISSIS) S.p.a. in liquidazione, in solido tra loro e ai sensi dell’articolo 2055 c.c., al risarcimento dei danni subiti dai trasportati, domanda gia’ avanzata con l’originario atto di citazione e mai rinunciata.
1.1. Il motivo va disatteso.
1.2. Osserva il Collegio che il diritto del trasportato all’integrale risarcimento del danno costituisce una pacifica acquisizione della giurisprudenza di questa Corte (v., tra le altre, Cass. 31/03/2008, n. 8292, e 20/10/2014, n. 22228), a condizione che questi non sia anche proprietario del mezzo (in questo senso va rettamente intesa la sentenza 25/11/2008, n. 28062; v. anche Cass. 16/04/2015, n. 7704). In particolare, e’ stato precisato che il trasportato su un veicolo a motore, che abbia patito danni in conseguenza di un sinistro ascrivibile a responsabilita’ tanto del vettore, quanto del titolare di un terzo veicolo, puo’ pretendere il risarcimento integrale da uno qualsiasi tra i due responsabili (e dai loro assicuratori della r.c.a.), in virtu’ del principio generale dela solidarieta’ tra i coautori di un fatto illecito, di cui all’articolo 2055 c.c., senza che rilevi, ai fini della riduzione del risarcimento, la diversa gravita’ delle rispettive colpe dei corresponsabili o la diseguale efficienza causale di esse, trattandosi di circostanze destinate a rilevare soltanto ai fini della ripartizione interna dell’obbligazione risarcitoria (Cass. 20/10/2014, n. 22228).
E’ necessario, pero’, che tale risarcimento sia richiesto utilizzando come causa petendi la posizione di trasportato; e cio’ sia che venga fatto valere il proprio diritto al risarcimento dei danni nei confronti del solo conducente del mezzo sul quale la vittima viaggiava, sia che venga fatto valere nei confronti del conducente del mezzo antagonista, sia, infine, nell’ipotesi in cui si agisca nei confronti di entrambi. In altri termini, il danneggiato deve indicare che, proprio in quanto trasportato, egli ha diritto all’integrale risarcimento e puo’ chiederlo, a sua scelta, a ciascuno dei responsabili.
1.3. Nel caso in esame, pero’, come chiaramente evidenziato dalla Corte d’appello e come riportato nella decisione in quella sede gravata, con sentenza parziale n. 400/06, pacificamente non impugnata (v. ricorso, p. 6, in cui si da’ atto della proposizione dell’appello avverso la sola sentenza del Tribunale di Foggia n. 1907/2009, e controricorso p. 10), riportata testualmente nella sentenza impugnata in questa sede, per la parte che qui rileva, il Tribunale di Foggia ha dichiarato l’inammissibilita’ della domanda proposta dai terzi trasportati (peraltro con il patrocinio dei medesimi difensori del (OMISSIS)) nei confronti del (OMISSIS) e della (OMISSIS) S.p.a., trattandosi di domanda nuova stante la diversa causa petendi (la responsabilita’ del (OMISSIS)) e i diversi soggetti passivi.
1.4. I ricorrenti sostengono, come gia’ sopra evidenziato, che la domanda nei confronti del (OMISSIS) e della (OMISSIS) S.p.a. sarebbe stata non coltivata nel giudizio di appello e neppure nel prosieguo del primo grado e di aver chiesto nell’atto di appello nuovamente e unicamente la condanna degli appellati (OMISSIS), (OMISSIS) S.r.l. e (OMISSIS) S.p.a. in liquidazione, in solido tra loro ed ai sensi dell’articolo 2055 c.c. al risarcimento dei danni subiti dai trasportati ed assumono che trattasi della medesima domanda avanzata con l’originario atto di citazione in primo grado.
1.5. Va tuttavia al riguardo rimarcato che, oltre a non aver riportato in ricorso in quali esatti termini la domanda originaria sia stata proposta (mentre a tanto ha provveduto, in controricorso, la societa’ controricorrente), i ricorrenti non si avvedono che il predetto atto di citazione faceva riferimento ad un’unica procura conferita ai difensori sia dal proprietario e conducente dell’auto su cui gli altri attori si trovavano al momento del sinistro sia da questi ultimi, come pure evidenziato dalla gia’ ricordata sentenza parziale n. 400/06, e che, pur avendo (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) dedotto in quell’atto che essi si trovavano a bordo dell’auto del (OMISSIS), essi, unitamente al (OMISSIS) e, si ribadisce, con il patrocinio della medesima difesa di quest’ultimo, in base alla stessa posizione processuale e senza operare alcuna distinzione tra le richieste di tutti gli attori, chiesero (v. conclusioni atto di citazione riportate testualmente a p. 8 del controricorso) di “ritenere e dichiarare il convenuto (OMISSIS) unico ed esclusivo responsabile della causazione dell’incidente stradale descritto in premessa e per cui e’ causa e conseguentemente condannare lo stesso, insieme ed in solido a (OMISSIS) s.r.l. (ora (OMISSIS) srl in liquidazione) e (OMISSIS), eventualmente anche ex articolo 2055 c.c., al risarcimento dei danni tutti, patrimoniali e non patrimoniali, in favore dei concludenti”.
1.6. Le richieste unitarie degli attori con l’atto introduttivo, senza alcuna distinzione tra le posizioni degli stessi, erano, quindi, chiaramente rivolte ai convenuti sulla base della dedotta esclusiva responsabilita’ del (OMISSIS) nella causazione del sinistro in parola e la richiesta di condanna ex articolo 2055 c.c., cosi’ come formulata, era proposta nei confronti dei convenuti in quanto ritenuti corresponsabili dell’incidente in virtu’ della responsabilita’ solidale tra il conducente, il proprietario e la societa’ assicuratrice dell’autocarro Fiat IVECO e non gia’ in base alla qualita’ di trasportati del (OMISSIS), del (OMISSIS) e dell’ (OMISSIS).
1.7. Solo nel corso del processo di primo grado, questi ultimi chiesero “nell’ipotesi di reiezione delle domande cosi’ come proposte dagli attori al capo a) (di) condannare (OMISSIS) spa insieme e in solido a (OMISSIS), ovviamente anche ex articolo 2055 c.c., al risarcimento dei danni tutti in favore dei trasportati e concludenti”, domanda questa dichiarata inammissibile, come gia’ evidenziato, con la sentenza parziale n. 400/06 del Tribunale di Foggia che non risulta impugnata.
1.8. Alla luce di quanto sopra evidenziato, dovendosi ritenere che solo tardivamente sia stata fatta valere la qualita’ di traportati per ottenere l’integrale risarcimento dei danni ex articolo 2055 c.c. (Cass. 16/04/2015), correttamente la Corte di merito ha ritenuto infondato il motivo di appello proposto al riguardo.
2. Il ricorso va, pertanto, rigettato.
3. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo tra le parti costituite, mentre non vi e’ luogo a provvedere per dette spese nei confronti degli intimati, non avendo gli stessi svolto attivita’ difensiva in questa sede.
4. Va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimita’, che liquida in Euro 4.100,00 per compensi, oltre alle spese forfetiarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge; ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis.
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