Trasformazione di una pompeiana in tettoia costituisce una nuova costruzione e le norme locali non possono modificare la nozione di costruzione risultante dalle disposizioni codicistiche

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|| n. 16975.

Trasformazione di una pompeiana in tettoia costituisce una nuova costruzione e le norme locali non possono modificare la nozione di costruzione risultante dalle disposizioni codicistiche

La trasformazione di una pompeiana in tettoia, che comporti un aumento della sagoma d’ingombro in un edificio, costituisce una nuova costruzione, soggetta al rispetto della disciplina sulle distanze legali. Ne consegue l’irrilevanza del carattere accessorio della costruzione, risultante dalle norme tecniche di attuazione del p.r.g. di un ente locale, atteso che le norme locali non possono modificare la nozione di costruzione risultante dalle disposizioni codicistiche.

Ordinanza|14 giugno 2023| n. 16975. Trasformazione di una pompeiana in tettoia costituisce una nuova costruzione e le norme locali non possono modificare la nozione di costruzione risultante dalle disposizioni codicistiche

Data udienza 3 febbraio 2023

Integrale

Tag/parola chiave: EDILIZIA ED URBANISTICA – DISTANZE LEGALI

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente

Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere

Dott. CAPONI Remo – rel. Consigliere

Dott. POLETTI Dianora – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 5335/2018 proposto da:

(OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avv. (OMISSIS), domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avv. (OMISSIS);

– ricorrente e controricorrente al ricorso incidentale –

contro

(OMISSIS), e (OMISSIS), rappresentate e difese dall’avv. (OMISSIS), domiciliate in (OMISSIS), presso lo studio dell’avv. (OMISSIS);

– controricorrenti e ricorrenti incidentali –

nonche’

(OMISSIS), (OMISSIS);

– intimate –

avverso la sentenza della CORTE DI APPELLO VENEZIA n. 1371/2017,

depositata il 03/07/2017;

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 03/02/2023 dal Consigliere Dott. REMO CAPONI.

Trasformazione di una pompeiana in tettoia costituisce una nuova costruzione e le norme locali non possono modificare la nozione di costruzione risultante dalle disposizioni codicistiche

FATTI DI CAUSA

Nel 2006 (OMISSIS) conveniva (OMISSIS) dinanzi al Tribunale di Bassano del Grappa, allegando che il passaggio dal cortile in comproprieta’ con il convenuto era uno dei modi tradizionali di accesso alla sua proprieta’; che (OMISSIS) aveva reso impossibile il passaggio apponendo una fioriera; che egli aveva piantato una siepe a distanza irregolare e aveva pregiudicato il godimento del cortile comune con la rimozione dell’asfaltatura. L’attrice domandava la condanna alla eliminazione della fioriera e la siepe, nonche’ al ripristino dell’asfaltatura. Il convenuto contestava le domande e proponeva domande riconvenzionali, lamentando plurime violazioni della disciplina delle distanze legali da parte dell’attrice. In particolare, egli chiedeva di: demolire una sopraelevazione dell’abitazione dell’attrice, demolire una pompeiana (o tettoia), eliminare l’innalzamento artificioso del terreno a ridosso del muro di contenimento, eliminare una veduta dal tetto dell’autorimessa, togliere un cavo elettrico aereo allacciato sullo spigolo della sua abitazione, oltre a Euro 5,000 di risarcimento dei danni. Inoltre, il convenuto chiamava in causa (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), in qualita’ di cointestatarie dei fondi in questione, le quali rimanevano contumaci. In primo grado, nel 2014, venivano rigettate le domande attoree e dichiarate inammissibili le domande riconvenzionali. In secondo grado, oltre alle parti gia’ costituitesi in prime cure, si costituiva (OMISSIS), che aderiva alla posizione dell’attrice; veniva respinto l’appello di (OMISSIS), previo rigetto nel merito delle sue domande riconvenzionali. Per il resto veniva confermata la pronuncia di prime cure.

Ricorre in cassazione il convenuto con sette motivi, illustrati da memoria. Resistono l’attrice e (OMISSIS) con controricorso e ricorso incidentale con un motivo. Rimangono intimate (OMISSIS) e (OMISSIS).

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Con il primo motivo di ricorso si censura che la Corte di appello abbia negato che la sopraelevazione dell’abitazione dell’attrice costituisca nuova costruzione al fine della disciplina delle distanze (si deduce violazione degli articoli 873-875 c.c.).

Il motivo e’ fondato.

La parte censurata della sentenza e’ la seguente: “Per quanto concerne l’asserita inosservanza delle distanze per la sopraelevazione dell’abitazione (…) la consulenza esperita nel precedente grado ha escluso che l’intervento sia da considerarsi come aumento di volumetria: “in quanto e’ stata solamente costruita una falda del tetto senza creazione di nuovi locali’. Tale affermazione risulta confermata nella relazione supplettiva”.

Tale accertamento non si conforma alla nozione di costruzione accolta da questa Corte, che – ai fini del rispetto delle distanze nelle costruzioni (articolo 873 c.c.) – la ravvede anche in qualsiasi modificazione nella volumetria di un fabbricato precedente che comporti l’aumento della sagoma d’ingombro, incidendo direttamente sulla situazione degli spazi tra gli edifici esistenti (Cass. 28612/2020; 20428/2022, con indicazione di altri precedenti).

In altre parole, la riedificazione della struttura esterna di copertura superiore di un edificio (tetto e strutture ad esso funzionalmente assimilabili) non e’ costruzione (ai fini della disciplina delle distanze) se (e solo se) si tratta di un semplice rifacimento della struttura preesistente, nel senso che essa non comporta alcun aumento della sagoma d’ingombro dell’edificio (ivi compresa alcuna elevazione in altezza, misurata non sulla linea di gronda, bensi’ su quella di colmo, data dalla retta d’intersezione tra le due falde piane di un tetto inclinato).

Nel caso di specie, la motivazione censurata non attesta che sussistano tali elementi. Inoltre, la fondatezza della censura e’ confermata dalla citazione del brano rilevante della c.t.u. ad opera della stessa parte controricorrente, ove risulta che e’ stata “alzata” la muratura ovest dell’abitazione (cfr. ricorso, p. 5).

In conclusione, il primo motivo e’ accolto.

2. – Con il secondo motivo si censura che la Corte di appello abbia negato che la pompeiana trasformata in tettoia costituisca nuova costruzione al fine della disciplina delle distanze (si deduce violazione degli articoli 873-875 c.c., articolo 15 n.t.a. Comune di Molvena). Con il terzo motivo si denuncia ex articolo 360 c.p.c., n. 5, che la Corte di appello abbia omesso di rilevare che le osservazioni della c.t.u. si riferiscono esclusivamente alla regolarita’ urbanistica degli immobili, non a quella civilistica.

Il secondo e il terzo motivo sono da esaminarsi contestualmente. Mentre il terzo motivo e’ inammissibile ex articolo 348-ter c.p.c., comma 5, il secondo motivo e’ fondato.

La parte censurata della sentenza e’ la seguente: “Per quanto concerne la “pompeiana” o tettoia, la stessa risulta essere, per quanto accertato dal consulente del primo giudice, un mero accessorio che non soggiace alla disciplina sulle distanze come previsto dall’articolo 15 n.t.a. del p.r.g. del Comune di Molvena. Il manufatto risulta avere una superficie di circa mq 31,00 e un’altezza minima nel lato ovest di ml 2,40 e massima, ad est di ml 2,50″.

La motivazione presuppone logicamente che le norme locali possano modificare la nozione di costruzione del codice civile, cosi’ come concretizzata dalla giurisprudenza di questa Corte. L’assunto e’ erroneo (cfr. Cass. 12203/2022). Le dimensioni riportate attestano che si tratta di nuova costruzione (il suo carattere accessorio e’ irrilevante).

In conclusione, il secondo motivo e’ accolto; il terzo e’ inammissibile.

3. – Con il quarto motivo si censura che la Corte di appello abbia negato che il terrapieno costituisca nuova costruzione (si deduce violazione degli articoli 873-875 c.c.). Con il quinto motivo si deduce ex articolo 360 c.p.c., n. 5, omesso esame dell’innalzamento artificioso del terreno a ridosso del muro di contenimento.

Il quarto e il quinto motivo sono da esaminarsi contestualmente. Mentre il quinto e’ inammissibile ex articolo 348-ter c.p.c., comma 5, il quarto motivo e’ fondato.

La parte censurata della sentenza e’ la seguente: “Parimenti non costituisce costruzione il terrapieno a confine realizzato da (OMISSIS), che ha trasformato un piccolo declivio tra i due appezzamenti in superficie plana, contenuta a sud da blocchi di tufo adiacenti alla fondazione interrata della recinzione dell’ (OMISSIS). Osserva il Collegio come il terrapieno non sia costruzione ai fini dell’articolo 873 c.c., trattandosi di un muro di contenimento realizzato per evitare smottamenti o frane”.

L’accertamento non si conforma alle nozioni di terrapieno e di muro di contenimento accolte da questa Corte, che – ai fini del rispetto delle distanze nelle costruzioni (articolo 873 c.c.) – equiparano a costruzione il terrapieno artificiale, contenuto da un muro (cfr. Cass. 10512/2018).

In conclusione, il quarto motivo e’ accolto; il quinto e’ inammissibile.

4. – Con il sesto motivo si censura che la Corte di appello abbia ritenuto nuova e quindi inammissibile in appello la domanda di demolizione della cantina abusiva nascosta dal terrapieno (si deduce violazione degli articoli 112, 345 c.p.c.). Con il settimo motivo si censura che la Corte di appello abbia ritenuto nuova e quindi inammissibile in appello la domanda di rispetto della distanza con riferimento alla copertura dell’autorimessa (si deduce violazione degli articoli 112, 345 c.p.c.).

Il sesto e settimo motivo sono da esaminarsi contestualmente. Essi sono infondati.

Ai fini della tutela ripristinatoria (articolo 872 c.c., comma 2) in materia di distanze nelle costruzioni (articolo 873 c.c.), concorre alla identificazione della cosa oggetto della domanda (articolo 163 c.p.c., n. 3) ogni singola costruzione oggetto della richiesta di tutela. Risulta che le due domande (di demolizione della cantina abusiva; di osservanza della distanza della copertura dell’autorimessa) siano state proposte per la prima volta in appello. Pertanto, esse sono inammissibili (articolo 345 c.p.c., comma 1).

In conclusione, il sesto e il settimo motivo sono rigettati.

5. – Con l’unico motivo del ricorso incidentale si censura ex articolo 112 c.p.c., che la Corte di appello abbia omesso di pronunciarsi sulle domande – proposte da (OMISSIS) in secondo grado – di rimozione della fioriera, potatura della siepe e sistemazione del selciato con ripristino dell’asfaltatura.

L’unico motivo di ricorso incidentale e’ infondato.

Il vizio processuale riscontrato (omissione di pronuncia su domande) non conduce alla cassazione della sentenza sul punto, poiche’ il principio di economia processuale (risvolto della garanzia ex articolo 111 Cost., commi 1 e 2, di efficienza della giurisdizione) giustifica il potere di questa Corte di correggere ex articolo 384 c.p.c., comma 4, la motivazione della sentenza impugnata anche con riferimento ad errores in procedendo, in particolare all’error in iudicando de modo procedendi (errore di applicazione della norma processuale che sfocia in un corrispondente vizio di attivita’) (cfr. Cass. 1669/2023).

L’omessa pronuncia e’ sostituita dalla seguente statuizione. (OMISSIS), rimasta contumace in primo grado, si e’ costituita in appello. Pertanto, le domande da lei proposte sono inammissibili ex articolo 345 c.p.c., comma 1.

In conclusione, il ricorso incidentale e’ rigettato.

6. – In sintesi: del ricorso principale sono accolti il primo, il secondo e il quarto motivo, nei termini di cui in motivazione; sono rigettati il sesto e il settimo motivo; sono dichiarati inammissibili il terzo e il quinto motivo. E’ rigettato il ricorso incidentale. E’ cassata la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti. E’ rinviata la causa alla Corte di appello di Venezia in diversa composizione, cui e’ demandato di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimita’.

Inoltre, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater inserito dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17, si da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ad opera della parte ricorrente in via incidentale, dell’ulteriore somma pari al contributo unificato per il ricorso a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte, con riferimento al ricorso principale, accoglie il primo, il secondo e il quarto motivo nei termini di cui in motivazione; rigetta il sesto e il settimo motivo; dichiara inammissibili il terzo e il quinto motivo; rigetta il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti; rinvia la causa alla Corte di appello di Venezia in diversa composizione, cui demanda altresi’ di provvedere sulle spese del giudizio di legittimita’.

Inoltre, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17, la Corte da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ad opera della parte ricorrente in via incidentale, dell’ulteriore somma pari al contributo unificato per il ricorso a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis, se dovuto.

 

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