Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|2 novembre 2022| n. 32212.

Tra i coniugi separati non trova applicazione la sospensione della prescrizione

Tra i coniugi separati non trova applicazione la sospensione della prescrizione, essendo venuta meno la comunione di vita tra le parti avendo la crisi coniugale trovato conferma nella separazione e non essendo più necessario evitare il turbamento dell’armonia familiare.

Ordinanza|2 novembre 2022| n. 32212. Tra i coniugi separati non trova applicazione la sospensione della prescrizione

Data udienza 19 ottobre 2022

Integrale

Tag/parola chiave: Coniugi – Regime patrimoniale – Sospensione della prescrizione ai rapporti tra coniugi – Coniugi non più in comunione di vita – Applicabilità alla domanda relativa alla comunione de residuo – Art. 2941 cc

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 3019/2020 R.G. proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2317/2019 della CORTE D’APPELLO di Venezia, pubblicata il 4/6/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/10/2022 dalla cons. IOFRIDA GIULIA.

Tra i coniugi separati non trova applicazione la sospensione della prescrizione

FATTI DI CAUSA

La Corte d’appello di Venezia, con sentenza n. 2317/2019, pubblicata il 4/6/2020, ha riformato la decisione di primo grado, che aveva accolto la domanda di (OMISSIS), con citazione del marzo 2012, nei confronti della (OMISSIS) (coniuge divorziato), di condanna della convenuta alla corresponsione all’attore del valore corrispondente alla meta’ dell’immobile di proprieta’ della (OMISSIS) (un terreno e dei fabbricati sullo stesso costruiti), facente parte della comunione de residuo al momento della separazione dei coniugi, nel giugno 1998, quando era venuto meno il regime di comunione legale che i coniugi avevano scelto, non essendo intervenuta prescrizione del diritto di credito del (OMISSIS), decorrendo la stessa non dall’omologa della separazione (il (OMISSIS)) ma dalla cessazione degli effetti civili del matrimonio (12/7/2006), con applicabilita’ della sospensione del termine di prescrizione, in pendenza di separazione e fino alla sentenza di divorzio.
In particolare, i giudici d’appello, in accoglimento del gravame della (OMISSIS), nel respingere tutte le domande avanzate dal (OMISSIS), hanno sostenuto che erano fondati sia il primo motivo, attinente all’eccezione di intervenuto giudicato formatosi nel giudizio di primo grado, per effetto della reiezione, con sentenza n. 159/009 del Tribunale di Verona, Sez.dist. di Soave, della domanda di divisione in natura del compendio immobiliare sito in (OMISSIS), con acquiescenza formulata dal (OMISSIS) rispetto a tale sentenza, atteso che il diritto di credito azionato dal medesimo nel presente giudizio era “conseguente della divisione dell’immobile, essendo relativo alla quota corrispondente alla meta’ del valore degli immobili di proprieta’ della moglie”, sia il terzo motivo, dovendosi escludere l’applicabilita’ della sospensione della prescrizione nella presente fattispecie, in conformita’ a quanto statuito dal giudice di legittimita’ nelle sentenze nn. 7981 e 18078 del 2014, in ordine all’interpretazione restrittiva dell’articolo 2941 c.c., come riferita al solo vincolo coniugale pienamente inteso, con esclusione del regime della separazione personale, cosicche’ l’azione del (OMISSIS), decorrendo il termine di prescrizione dall’omologa della separazione (non potendo ravvisarsi alcuna riluttanza del (OMISSIS) a convenire in giudizio il coniuge gia’ separato), doveva dichiararsi prescritta.
Avverso la suddetta pronuncia, (OMISSIS) propone ricorso per cassazione, notificato il 7/1/2020, affidato a tre motivi, nei confronti di (OMISSIS) (che resiste con controricorso, notificato il 14/2/2020).

Tra i coniugi separati non trova applicazione la sospensione della prescrizione

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorrente lamenta: a) con il primo motivo, la violazione, ex articolo 360 c.p.c., n. 3, dell’articolo 2909 c.c., e articolo 324 c.p.c., in quanto la sentenza del Tribunale di Soave, n. 150/2009, non aveva avuto ad oggetto il diritto di credito pari al valore della meta’ degli immobili di proprieta’ della (OMISSIS) ma la divisione vera e propria della proprieta’ della ex moglie ed il Tribunale anzi aveva chiarito che non poteva essere accolta la domanda di divisione proposta “non creando la comunione de residuo una con titolarita’ dei beni in essa ricompresi ma…solo il sorgere di un credito a favore del coniuge non titolare”;
b) con il secondo motivo, la violazione, ex articolo 360 c.p.c., n. 3, dell’articolo 2941 c.c., dovendosi ritenere applicabile ai coniugi separati la sospensione della prescrizione, atteso che il vincolo coniugale, pur attenuato durante la separazione personale, cessa solo con il divorzio;
c) con il terzo motivo, la violazione, sempre ex articolo 360 c.p.c., n. 3, degli articoli 153 e 294 c.p.c., in quanto l’interpretazione dell’articolo 2941 c.c., in senso restrittivo, e’ mutata solo nel 2014, dopo che nell’anno 1998 era avvenuta la separazione consensuale tra i coniugi e dopo che nell’anno 2013 era iniziata la causa di primo grado, in applicazione del principio dell’overruling.
2. La seconda censura, attinente alla seconda autonoma ratio decidendi che sorregge la decisione, e’ infondata.
Questa Corte (Cass. 4502/1985; Cass. 7533/2014) ha inizialmente affermato che “la regola della sospensione del decorso della prescrizione dei diritti tra i coniugi, prevista dall’articolo 2941 c.c., comma 1, n. 1, deve ritenersi operante sia nel caso che essi abbiano comunanza di vita, sia ove si trovino in stato di separazione personale, implicando questa solo un’attenuazione del vincolo”. Nella sentenza del 2014 si e’ valorizzato la finalita’ dell’istituto della prescrizione di fare venir meno il diritto non esercitato per un determinato periodo di tempo, cosi’ garantendo certezza dei rapporti giuridici, e in tale prospettiva la connessa tassativita’ dei casi di sospensione legislativamente previsti.
La tradizionale interpretazione, sostanzialmente fondata sul tenore letterale della norma di cui all’articolo 2941 c.c., n. 1, e sul rilievo che il regime di separazione dei coniugi comporta una mera attenuazione e non l’elisione del vincolo scaturente dal matrimonio, e’ stato modificato con la sentenza n. 7981/2014, secondo cui ” La sospensione della prescrizione tra coniugi di cui all’articolo 2941 c.c., n. 1, non trova applicazione al credito dovuto per l’assegno di mantenimento previsto nel caso di separazione personale, dovendo prevalere sul criterio ermeneutico letterale un’interpretazione conforme alla “ratio legis”, da individuarsi tenuto conto dell’evoluzione della normativa e della coscienza sociale e, quindi, della valorizzazione delle posizioni individuali dei membri della famiglia rispetto alla conservazione dell’unita’ familiare e della tendenziale equiparazione del regime di prescrizione dei diritti post-matrimoniali e delle azioni esercitate tra coniugi separati. Nel regime di separazione, infatti, non puo’ ritenersi sussistente la riluttanza a convenire in giudizio il coniuge, collegata al timore di turbare l’armonia familiare, poiche’ e’ gia’ subentrata una crisi conclamata e sono gia’ state esperite le relative azioni giudiziarie, con la conseguente cessazione della convivenza, il venir meno della presunzione di paternita’ di cui all’articolo 232 c.c., e la sospensione degli obblighi di fedelta’ e collaborazione”.
Il gia’ ricordato principio di tassativita’ delle cause di sospensione della prescrizione ha condotto questa Corte nella pronuncia n. 7981/2014 ad una interpretazione restrittiva dell’articolo 2941 c.c., n. 1, che ne esalta il nucleo valoriale autentico, escludendo l’applicabilita’ della sospensione della prescrizione ai rapporti tra coniugi non piu’ in comunione di vita, e non ne postula l’applicazione a fattispecie o rapporti diversi da quello considerato dalla norma. Questa Corte ha valorizzato la sostanziale esautorazione dei principali effetti del vincolo coniugale presente sia nella fase della separazione sia in quella del divorzio, indicando a titolo di esempio la cessazione della convivenza, il venir meno della presunzione di paternita’ ex articolo 232 c.c., la sospensione degli obblighi di collaborazione e fedelta’.

Tra i coniugi separati non trova applicazione la sospensione della prescrizione

L’orientamento e’ stato successivamente confermato (Cass. 18078/2014; Cass. 8987/2016).
Anche in relazione a credito diverso dall’assegno di mantenimento, l’indirizzo sull’interpretazione restrittiva della disposizione in esame e’ stato di recente ribadito da Cass. 24160/2018: “Al credito vantato da un coniuge separato nei confronti dell’altro per la restituzione di somme pagate per spese relative ad un immobile in comproprieta’ con l’altro coniuge, non si applica la sospensione della prescrizione ex articolo 2941 c.c., n. 1, dovendo prevalere sul criterio ermeneutico letterale un’interpretazione conforme alla “ratio legis”, da individuarsi, tenuto conto dell’evoluzione della normativa e della coscienza sociale e, quindi, della valorizzazione delle posizioni individuali dei membri della famiglia rispetto alla conservazione dell’unita’ familiare e della tendenziale equiparazione del regime di prescrizione dei diritti post-matrimoniali e delle azioni esercitate tra coniugi separati. Nel regime di separazione, infatti, non puo’ ritenersi sussistente la riluttanza a convenire in giudizio il coniuge, collegata al timore di turbare l’armonia familiare, poiche’ e’ gia’ subentrata una crisi conclamata e sono gia’ state esperite le relative azioni giudiziarie, con la conseguente cessazione della convivenza “.
Tale orientamento va condiviso dal collegio e risulta pienamente applicabile alla controversia, attinente a domanda relativa a comunione de residuo, con conseguente correttezza del principio di diritto applicato dalla corte territoriale.
In merito alla questione della prescrizione del diritto dell’ex coniuge sulla quota divisionale di spettanza sul patrimonio della comunione de residuo, costituito dai proventi della attivita’ separata dell’ex coniuge non consumati alla data dello scioglimento della comunione, giova richiamare la l. n. 55 del 2015, con la quale e’ stato modificato il regime del momento di insorgenza della cessazione della comunione dei beni tra i coniugi. La L. 6 maggio 2015, n. 55, articolo 2, (contenente disposizioni in materia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonche’ di comunione legale tra coniugi, tra cui il c.d. “divorzio breve”, in quanto con la nuova legge sono stati ridotti i tempi di separazione necessari per giungere allo scioglimento definitivo del vincolo), entrata in vigore il 26/5/2015, ha aggiunto, all’articolo 191 c.c., il seguente comma: “Nel caso di separazione personale, la comunione tra i coniugi si scioglie nel momento in cui il presidente del tribunale autorizza i coniugi a vivere separati, ovvero alla data di sottoscrizione del verbale di separazione consensuale dei coniugi dinanzi al presidente, purche’ omologato”. Con la Novella si e’ accresciuto quel processo di avvicinamento, quanto ai rapporti patrimoniali, tra coniugi separati e tra coniugi divorziati, pur essendo rimasta ferma (seppure nell’abbreviazione del termine per il divorzio) la distinzione sostanziale e formale tra i due procedimenti di separazione e di divorzio.
In definitiva, la ratio della sospensione della prescrizione, evitare il turbamento della armonia familiare tra coniugi conviventi, non puo’ infatti piu’ operare allorche’ la crisi coniugale ha ormai trovato un riscontro formale nella separazione, e la convivenza e’ cessata (essendo la riconciliazione ipotesi ormai rarissima).
3. Il terzo motivo e’ inammissibile, in quanto, come gia’ chiarito da questa Corte il “prospective overruling” garantisce alla parte il diritto di azione e di difesa, neutralizzando i mutamenti imprevedibili della giurisprudenza di legittimita’ su norme regolatrici del processo, imponendo di ritenere produttivo di effetti l’atto di parte posto in essere con modalita’ e forme ossequiose dell’orientamento dominante al momento del compimento dell’atto stesso, ma poi ripudiato e non e’ invocabile, quindi, per il caso di mutamenti giurisprudenziali che riguardino norme sostanziali, perche’ in detta ipotesi non e’ precluso alla parte il diritto di azione ed al giudice il potere di dirimere la controversia (da ultimo Cass. 552/2021).
4. Il primo motivo, attinente ad altra autonoma ratio decidendi, diventa di conseguenza inammissibile, in quanto l’infondatezza del motivo di ricorso attinente alla prima ratio rende irrilevante, per sopravvenuto difetto di interesse, l’esame dei motivi riferiti all’altra, i quali non risulterebbero in nessun caso idonei a determinare l’annullamento della sentenza impugnata, risultando comunque consolidata l’autonoma motivazione oggetto della censura respinta (Cass. 2108/2012).
5. Per tutto quanto sopra esposto, va respinto il ricorso. Le spese liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso; condanna il ricorrente al rimborso delle spese processuali del presente giudizio di legittimita’, liquidate in complessivi Euro 5.000,00, a titolo di compensi, oltre Euro 200,00 per esborsi, nonche’ al rimborso forfetario delle spese generali, nella misura del 15%, ed agli accessori di legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della ricorrenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.
Dispone che, ai sensi del Decreto Legislativo n. 198 del 2003, articolo 52, siano omessi le generalita’ e gli altri dati identificativi, in caso di diffusione del presente provvedimento.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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