Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali

Corte di Cassazione, sezione terza penale, Sentenza 28 aprile 2020, n. 13121.

Massima estrapolata:

La distinzione operata dall’articolo 107 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali fra i poteri di indirizzo e di controllo politico-amministrativo, demandati agli organi di governo, e i compiti di gestione attribuiti ai dirigenti, non esclude, in materia di rifiuti, il dovere di attivazione del sindaco allorché gli siano note situazioni, non derivanti da contingenti ed occasionali emergenze tecnico-operative, che pongano in pericolo la salute delle persone o l’integrità dell’ambiente.

Sentenza 28 aprile 2020, n. 13121

Data udienza 6 febbraio 2020

Tag – parola chiave: AMBIENTE E TERRITORIO – RIFIUTI

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ANDREAZZA Gastone – Presidente

Dott. LIBERATI Giovanni – Consigliere

Dott. SEMERARO Luca – Consigliere

Dott. CORBETTA Stefano – Consigliere

Dott. NOVIELLO Giuseppe – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato in (OMISSIS);
avverso la sentenza del 26/03/2019 del Tribunale di Vallo della Lucania;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Giuseppe Noviello;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Cuomo Luigi, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio del ricorso;
udito il difensore, avv. (OMISSIS) che ha concluso riportandosi ai motivi di ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 26 marzo 2019, il tribunale di Vallo della Lucania condannava (OMISSIS) in relazione al reato di cui al Decreto Legislativo n. 152 del 2006, articolo 256, comma 1, lettera a) e comma 2 per avere depositato in modo incontrollato rifiuti non pericolosi.
2. Avverso la pronuncia del predetto tribunale proponeva appello, trasmesso a questa Corte per l’eventuale riqualificazione in ricorso, (OMISSIS), mediante il proprio difensore.
3. Deduce l’insussistenza di prove a fondamento della condanna. Rappresenta come l’imputato, in qualita’ di sindaco, disponesse di tutte le autorizzazioni per la gestione del centro di raccolta dove venivano temporaneamente depositati rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata in vista del successivo recupero e trattamento, e lo stesso sito era rispettoso di tutte le disposizioni vigenti. Rispetto a tale dato di fatto i testi esaminati non avrebbero accertato chi gestiva l’area – coincidente in realta’, come riferito da un tecnico comunale in dibattimento che avrebbe anche attestato la regolarita’ della gestione, con una societa’ denominata (OMISSIS) che curava anche la raccolta a monte e il conferimento di rifiuti dopo la loro gestione nel sito – ne’ se vi fosse stato un contratto di appalto, non avendo neppure acquisito documentazione utile per contestare i fatti in capo al ricorrente. Quanto alla motivazione della sentenza, l’affermazione per cui non erano stati rimossi i rifiuti costituiti da sfalci di potatura come anche quella secondo la quale i rifiuti biodegradabili non erano stati smaltiti entro 72 ore previste per legge, sarebbe smentita da dati contrapposti emergenti da un verbale di sopralluogo dell'(OMISSIS) del (OMISSIS), di cui nell’atto si riporta uno stralcio. Ne’ alcuno avrebbe verificato, dopo il citato sopralluogo dell'(OMISSIS), se nel frattempo erano state rispettate tutte le prescrizioni di legge, come di fatto avvenuto. In tale quadro l’imputato era quindi sicuro del fatto che il centro di raccolta in questione fosse gestito legittimamente, potendo confidare in cio’ senza che si possa muovere al medesimo sul punto alcun addebito, cosi’ difettando l’elemento soggettivo. Quanto all’addebito del deposito illegittimo di sfalci di potatura esso sarebbe stato smentito dalla deposizione del gia’ citato tecnico comunale, oltre che dal dato per cui, essendo secchi, non produrrebbero percolato ed erano comunque poggiati su una superficie impermeabilizzata coperta di un telo. Del resto, a norma del Decreto Legislativo n. 152 del 2006, articolo 185, comma 1, lettera f), i predetti sfalci esulano dal novero dei rifiuti e del Decreto Legislativo cit., ex articolo 184 sono invece rifiuti urbani i rifiuti “vegetali provenienti da aree verdi…’ e tuttavia nel caso in esame non e’ stata verificata la provenienza dei citati sfalci di potatura, cosi’ da doversi considerare quest’ultimo profilo in favor rei.
3.1.Atterrebbe poi ai compiti del soggetto gestore e non del Sindaco il controllo del funzionamento e gestione del sito di raccolta diversamente da quanto sostenuto dal giudice.
3.2. Rileverebbe altresi’ l’occasionalita’ della condotta gestoria dei rifiuti contestata, come tale penalmente irrilevante.
3.3.Dovrebbe in conclusione rivedersi la valutazione della prova essendo stata effettuata in violazione del principio dell'”oltre ogni ragionevole dubbio”.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Premesso che la sentenza impugnata, relativa alla condanna alla sola pena dell’ammenda, e’ suscettibile esclusivamente di ricorso per cassazione ad opera dell’imputato ex articolo 593 c.p.p., comma 3 e articolo 607 c.p.p., in ordine alla qualificazione dell’appello sub specie di ricorso di legittimita’, le SS.UU. di questa Corte hanno ritenuto (sent. n. 16 del 1998, Nexhi, RV 209336) che il precetto di cui all’articolo 568 c.p.p., comma 5, deve essere inteso nel senso che la sola erronea attribuzione del nomen juris non puo’ pregiudicare l’ammissibilita’ di quel mezzo di impugnazione di cui l’interessato, a prescindere dalla qualificazione attribuitagli, abbia effettivamente inteso avvalersi. Pertanto, il giudice ha il potere-dovere di provvedere all’appropriata qualificazione del gravame, privilegiando, rispetto alla formale apparenza, la volonta’ della parte di attivare il rimedio all’uopo predisposto dall’ordinamento giuridico. Di converso, posto che la disposizione indicata e’ finalizzata alla salvezza e non alla modifica della volonta’ reale dell’interessato, al giudice non e’ consentito sostituire il mezzo d’impugnazione effettivamente voluto e propriamente denominato (ma inammissibilmente proposto dalla parte) con quello, diverso, che sarebbe stato astrattamene ammissibile: in tale ipotesi, infatti, non puo’ parlarsi di inesatta qualificazione giuridica del gravame, come tale suscettibile di rettifica ope iudicis, ma di una infondata pretesa, da sanzionare con l’inammissibilita’ (cfr. da ultimo Sez. 5 -, n. 55830 del 08/10/2018 Rv. 274624 – 01 Eliseo).
1.1.Nel caso in esame, con l’atto di impugnazione sono state formulate sostanzialmente censure in termini di violazione di legge e vizi di motivazione, afferenti in particolare la qualifica o meno di taluni materiali come rifiuti e la riconducibilita’ diretta della responsabilita’ del sito in capo al sindaco che come tali consentono di ritenere che l’imputato avesse inteso proporre ricorso per cassazione e solo per mero errore l’avesse denominato come appello. Cosicche’, l’impugnazione deve essere preliminarmente riqualificata in ricorso per cassazione nella presente sede di legittimita’.
1.2.Quanto alle censure, mentre e’ infondata quella inerente la qualifica degli sfalci di potatura come “non rifiuto”, atteso che l’esclusione dalla parte quarta del Decreto Legislativo n. 152 del 2006 degli sfalci di potatura opera solo se “utilizzati in agricoltura nella selvicoltura o per la produzione di energia..” (cfr. Decreto Legislativo n. 152 del 2006, articolo 185, comma 1, lettera f)), circostanze queste ultime chiaramente esulanti dal caso di specie, appare fondata la critica sulla immotivata attribuzione della responsabilita’ del sindaco, siccome elaborata in assenza di ogni spiegazione in ordine alla riconduzione al medesimo della gestione del sito, nonostante i noti principi relativi alla separazione del piano amministrativo e politico anche nell’ambito degli enti comunali. Va invero considerata la distinzione operata dall’articolo 107 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali fra i poteri di indirizzo e di controllo politico-amministrativo, demandati agli organi di governo, e i compiti di gestione attribuiti ai dirigenti, che delinea un quadro generale di riparto di responsabilita’, rispetto al quale la responsabilita’ del Sindaco o va rinvenuta in concreto, in ragione della adozione diretta di iniziative idonee a determinare un effettivo contributo alla gestione incriminata, oppure, in presenza di una gestione effettuata attraverso soggetti interposti, viene in rilievo attraverso il dovere di attivazione del sindaco allorche’ gli siano note situazioni, non derivanti da contingenti ed occasionali emergenze tecnico-operative, che pongano in pericolo la salute delle persone o l’integrita’ dell’ambiente (cfr. Sez. 3, n. 37544 del 27/06/2013 Rv. 256638 – 01 Fasulo).
2. Consegue l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al tribunale di Vallo della Lucania.

P.Q.M.

annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al tribunale di Vallo della Lucania.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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