Termine per la proposizione della domanda di revocazione

Consiglio di Stato, Sezione terza, Sentenza 31 gennaio 2020, n. 821.

La massima estrapolata:

Non può attribuirsi rilievo, ai fini della decorrenza del termine per la proposizione della domanda di revocazione, a mere difficoltà soggettive di acquisizione/comprensione del documento rilevante, senza inficiare l’esigenza di ancorarla ad eventi certi ed oggettivamente rilevabili, in funzione della necessità di certezza dei rapporti giuridici e delle connesse statuizioni giurisdizionali.

Sentenza 31 gennaio 2020, n. 821

Data udienza 23 gennaio 2020

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5872 del 2019, proposto da
Zu. H.C. s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Re. Cu., St. Ga. e Re. Fa. Sc., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. St. Ga. in Roma, via di (…);
contro
Se. Me. s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Ce. Ri., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via (…);
ed altri;
per la revocazione
della sentenza del CONSIGLIO DI STATO – SEZ. III n. 03168/2017 e della sentenza del CONSIGLIO DI STATO – SEZ. III n. 05426/2017, rese tra le parti
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Se. Me. s.p.a., di Arjo Italia s.p.a. e di Azienda Zero della Regione Veneto;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 23 gennaio 2020 il Cons. Ezio Fedullo e uditi per le parti gli Avvocati Re. Fa. Sc., Lu. Be. su delega di Lu. Ga. e Ce. Ri.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

Ritenuto preliminarmente di respingere l’eccezione di carenza di legittimazione a contraddire in capo all’Azienda Zero della Regione Veneto, formulata dalla parte ricorrente per revocazione, trovando la sua presenza nel giudizio di revocazione fondamento, quantomeno, nel suo interesse ad intervenire nella veste di subentrante ex lege nei rapporti giuridici (compreso, quindi, quello cui inerisce la controversia) facenti capo alla Regione Veneto, con la conseguente soggezione agli effetti della eventuale sentenza revocatoria;
Evidenziato, sempre in via preliminare, che la proposta domanda di revocazione si fonda, ex art. 395, comma 1, n. 3 c.p.a., sul ritrovamento di “uno o più documenti decisivi che la parte non aveva potuto produrre in giudizio per causa di forza maggiore o per fatto dell’avversario”, nella specie identificato dalla parte promotrice del giudizio di revocazione nel brevetto relativo al prodotto offerto in gara dall’impresa aggiudicataria della gara oggetto di controversia;
Rilevato che, per le ragioni che si diranno appresso, il ricorso per revocazione è stato proposto oltre il termine di cui all’art. 92, comma 1, c.p.a. (dimezzato ai sensi dell’art. 119, comma 2, c.p.a., richiamato dall’art. 120, comma 3, c.p.a.), decorrente, ai sensi dell’art. 92, comma 2, c.p.a., “dal giorno in cui (…) è stato recuperato il documento”;
Ritenuto al riguardo che non possano essere condivise le argomentazioni svolte dalla parte ricorrente in revocazione con la memoria del 23 dicembre 2019, al fine di escludere l’applicabilità alla fattispecie della regola del dimezzamento dei termini processuali ordinari, atteso che:
– l’assunto secondo cui il “fatto revocatorio solo indirettamente (come conseguenza) riguarda l’appalto” non elide il dato decisivo, ai fini della applicazione della regola suindicata, relativo alla inerenza della controversia, ex art. 119, comma 1, lett. a) c.p.a., a “provvedimenti concernenti le procedure di affidamento di pubblici lavori, servizi e forniture”;
– la tesi secondo cui “un eventuale annullamento degli atti di gara riguarderebbe solamente il risarcimento del danno per equivalente essendo ormai quasi scaduto l’appalto triennale” non consente di obliterare il fatto, ugualmente decisivo ai fini della individuazione della pertinente disciplina processuale, che il petitum, oggetto dell’eventuale giudizio rescissorio, attiene comunque all’annullamento del provvedimento di aggiudicazione originariamente impugnato (appartenendo al merito della controversia, nell’ipotesi di fondatezza della domanda, la questione della perdurante utilità dell’annullamento in luogo della mera declaratoria della sua illegittimità, ex art. 34, comma 3, c.p.a.);
– l’assunto secondo cui si tratta di “revocazione straordinaria di una sentenza già passata in giudicato e nei confronti della quale non è rivolta alcuna censura in quanto il fatto revocatorio è esterno al procedimento giurisdizionale” si scontra con il carattere impugnatorio del ricorso per revocazione, il quale ha appunto ad oggetto la sentenza avverso la quale si rivolge (seppure per fatti ad essa “esterni”);
– la tesi secondo cui “il giudizio di revocazione, pur se proposto davanti al Consiglio di Stato, rappresenta un primo grado di giudizio che, ai sensi dell’art. 119 C.P.A. non è soggetto alla dimidiazione dei termini per quanto riguarda la proposizione del ricorso” è smentita dal fatto che esso rappresenta pur sempre un giudizio di impugnazione, come chiaramente sancito dall’art. 92, comma 2, c.p.a.;
Rilevato che, secondo le stesse dichiarazioni della parte ricorrente in revocazione, la conoscenza della esistenza del suddetto brevetto, insieme alle modalità per reperirlo (ovvero, in inglese sul sito dell’European Patent Office e in italiano sul sito dell’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi), si è perfezionata, in capo alla stessa, in sede di accesso – avvenuto in data 2-6 maggio 2019 – agli atti della gara concernente la fornitura di presidi antidecubito indetta dalla ASL Rieti;
Ritenuto che non possa attribuirsi rilievo, al fine di posticipare la decorrenza del termine per la proposizione della domanda di revocazione, al tempo impiegato dalla parte per l’acquisizione del brevetto e/o per la sua traduzione e lettura, atteso che:
– è la stessa parte, con il ricorso per revocazione (cfr. pag. 37), a dichiarare che sono “i documenti consegnati dall’ASL di Rieti, grazie ai quali si è potuto risalire alla domanda di brevetto n. VR 2012 A 00023” – e non il brevetto stesso, quindi – ad integrare i “documenti decisivi ai sensi dell’art. 395, co. 1, n. 3 c.p.c.”, tanto che la medesima parte, con il ricorso per revocazione, sul presupposto che il dies a quo dovesse farsi coincidere con la data dell’accesso (ovvero con il 6 maggio 2019), afferma che “di conseguenza, il termine di 60 giorni di cui all’art. 92, co. 2, c.p.a. risulta rispettato”;
– le deduzioni, formulate con la memoria del 23 dicembre 2019, in ordine alla complessità del procedimento per l’acquisizione del brevetto, si scontrano, in virtù della loro genericità quanto al giorno della concreta estrazione/acquisizione del brevetto, col disposto di cui all’art. 398, comma 2, c.p.c., applicabile al processo amministrativo ai sensi dell’art. 39, comma 1, c.p.a., a mente del quale è onere della parte promotrice del giudizio di revocazione indicare, “a pena di inammissibilità ” (…) le prove relative alla dimostrazione (…) del giorno della scoperta o dell’accertamento del dolo o della falsità, o del recupero dei documenti”;
– non è in particolare suffragata da univoci elementi di prova la tesi secondo cui il brevetto sarebbe stato acquisito solo in data 4 giugno 2019 (non potendo attribuirsi rilievo decisivo al riguardo alla mail inviata in pari data dal rappresentante dell’impresa ricorrente per revocazione al difensore, prodotta agli atti del giudizio), e comunque non è offerto alcun elemento di prova a dimostrazione del fatto che l’acquisizione non è potuta avvenire precedentemente, nonostante l’esplicazione del dovere di diligenza;
– non può comunque attribuirsi rilievo, ai fini della decorrenza del termine per la proposizione della domanda di revocazione, a mere difficoltà soggettive di acquisizione/comprensione del documento rilevante, senza inficiare l’esigenza di ancorarla ad eventi certi ed oggettivamente rilevabili, in funzione della necessità di certezza dei rapporti giuridici e delle connesse statuizioni giurisdizionali;
Rilevato, in termini conclusivi, che è la stessa parte promotrice del giudici di revocazione ad ammettere, con l’istanza di autorizzazione al superamento dei limiti dimensionali previsti dall’art. 5 del decreto del Presidente del Consiglio di Stato del 22 dicembre 2016, depositata in data 1° luglio 2019, che “il ricorso (per revocazione, n. d.e.) scade in data odierna e quindi la domanda riveste il carattere dell’urgenza” (non a caso, infatti, il termine di sessanta giorni – ritenuto erroneamente applicabile dalla parte – scade esattamente il 1° luglio 2019, giorno di proposizione del ricorso, assumendo quale dies a quo il 2 maggio 2019);
Ritenuto in conclusione che il proposto ricorso per revocazione, notificato solo in data 1° luglio 2019, debba essere dichiarato inammissibile e che la parte proponente debba essere condannata alla refusione delle spese di giudizio a favore delle controparti costituite, nella misura di Euro 1.500,00 per ciascuna, oltre oneri di legge;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Terza, definitivamente pronunciando sul ricorso per revocazione, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile e condanna la parte proponente alla refusione delle spese di giudizio a favore delle controparti costituite, nella misura di Euro 1.500,00 per ciascuna, oltre oneri di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 gennaio 2020 con l’intervento dei magistrati:
Franco Frattini – Presidente
Stefania Santoleri – Consigliere
Giulia Ferrari – Consigliere
Solveig Cogliani – Consigliere
Ezio Fedullo – Consigliere, Estensore

 

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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