I requisiti psico-fisici richiesti dai bandi di concorso

Consiglio di Stato, Sezione terza, Sentenza 3 febbraio 2020, n. 829.

La massima estrapolata:

I requisiti psico-fisici richiesti dai bandi di concorso devono essere posseduti al momento in cui i candidati vengono sottoposti a visita medica in sede concorsuale, cosicché gli accertamenti sanitari svolti in sede concorsuale costituiscono prove normalmente non ripetibili, non essendo possibile procedere ad una rivalutazione dei risultati in quella sede emersi.

Sentenza 3 febbraio 2020, n. 829

Data udienza 23 gennaio 2020

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6317 del 2014, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato An. Fi. Ta., con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale (…);
contro
Ministero dell’Interno, Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Ministero dell’Interno – Dipartimento Pubblica Sicurezza – Commissione per l’accertamento dei requisiti psico-fisici, Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via (…);
per la riforma
della sentenza breve del T.A.R. Lazio, Sezione I^ Ter n. -OMISSIS-, resa tra le parti, concernente la mancata idoneità al servizio di polizia;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio deli Ministero dell’Interno, del Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza e del Ministero dell’Interno – Dipartimento Pubblica Sicurezza – Commissione per l’Accertamento dei Requisiti Psico-Fisici e del Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 23 gennaio 2020 il Cons. Stefania Santoleri e uditi per le parti l’avvocato Em. Ma. su delega dichiarata di An. Fi. Ta. e l’avvocato dello Stato Wa. Fe.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. – Nell’ambito del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di 1507 allievi Agenti della Polizia di Stato (pubblicato nella GURI 4^ Serie Speciale n. 94 del 12.12.2006), il ricorrente è stato giudicato (il 18.9.2013) non idoneo al servizio di polizia per carenza dei requisiti psico-fisici per “-OMISSIS-” (art. 3, co. 2, in relazione alla Tab. 1, punto 8, lett. b, DM n. 198/2003), patologia ritenuta incompatibile con i compiti di istituto per l’assolvimento dei quali è necessario un perfetto equilibrio psichico, considerando il costante possesso di un’arma.
2. – Con ricorso proposto dinanzi al TAR per il Lazio, il ricorrente ha impugnato il giudizio di non idoneità e l’art. 3, co. 2, in relazione alla Tab. 1, punto 8, lett. b), del DM n. 198/2003, contestando:
– l’incongruenza tra il provvedimento impugnato ed il fatto che egli aveva prestato servizio per circa quattro anni nell’Esercito Italiano ed in rafferma, svolgendo anche servizi armati, dopo essere stato positivamente sottoposto ad accertamenti psico-fisici analoghi a quello contestato;
– il contrasto con gli esiti della relazione medico-legale di parte ricorrente a firma del Dr. -OMISSIS- del 21.10.2013;
– l’illogicità della valutazione di inidoneità con la precedente declaratoria di idoneità nel 2007, nel concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di 1507 allievi Agenti della Polizia di Stato;
– il fatto che il giudizio negativo sarebbe basato su una motivazione carente ed una istruttoria incompleta consistita nella somministrazione di un test MMPI ed in un colloquio con lo psico, senza ulteriori approfondimenti, ivi compreso il colloquio collegiale previsto, in casi del genere, dal DM n. 198/2003.
2.1 – Con successiva memoria recante motivi aggiunti, il ricorrente ha impugnato la documentazione acquisita il 30.10.2013, a seguito di istanza di accesso (foglio risposte e profilo grafico del test TALEIA-400° A eseguito il 17.9.2013, questionario SCRUBB-2 eseguito il 17.9.2013, scheda sintetica di valutazione psicodiagnostica del 18.9.2013, verbali del 1° e del 2° colloquio eseguiti il 18.9.2013), contestando, in particolare, che:
– dai verbali del 1° e del 2°, colloquio eseguiti il 18.9.2013, risulterebbe che l’analisi psicologica del ricorrente sarebbe stata superficiale, illogica e non veritiera, essendo stata scambiata la riservatezza del ricorrente per “-OMISSIS-;
– dalle risposte fornite ai test e dai colloqui non sarebbero emersi elementi idonei a giustificare la declaratoria di inidoneità, con la conseguenza che le conclusioni oggetto della scheda sintetica di valutazione psicodiagnostica risulterebbero erronee ed in contrasto con le sue precedenti esperienze, anche lavorative nell’Esercito;
– l’ulteriore relazione in data 30.10.2013 a firma del Dr. -OMISSIS-, smentirebbe le risultanze degli atti impugnati con motivi aggiunti;
– non sarebbero chiari i criteri applicati dallo psico per giungere ad un giudizio di non idoneità, che sarebbe, di conseguenza, carente anche sotto il profilo motivazionale.
2.2 – L’Amministrazione resistente, costituitasi in giudizio, ha depositato memoria e documenti per rappresentare la correttezza del proprio operato ed affermare l’infondatezza del ricorso e dei motivi aggiunti.
3. – Con la sentenza n. -OMISSIS- il TAR ha in parte dichiarato inammissibile (in relazione all’impugnazione dell’art. 3, co. 2, in relazione alla Tab. 1, punto 8, lett. b, DM n. 198/2003 non essendo state formulate specifiche censure sul punto) ed in parte respinto il ricorso (nella parte relativa al giudizio di inidoneità psico-fisica).
4. – Avverso tale decisione il ricorrente ha proposto appello denunciando, con il primo motivo di impugnazione, l’erroneità della sentenza impugnata perché affetta da plurimi vizi di eccesso di potere (per carenza dei presupposti, travisamento dei fatti, difetto ed insufficiente istruttoria, erroneità del metodo di accertamento, perplessità e contraddittorietà delle valutazioni; insufficienza, illogicità ed incongruità della motivazione, ingiustizia manifesta e sviamento); ha poi dedotto vizi di violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3, comma 2, riferimento Tab. 1, punto 8 lettera b) del D.M. 30 giugno 2003 n. 198 e dell’art. 24 della legge 1° aprile 1981 n. 121, oltre che la violazione del diritto di difesa.
Con il secondo motivo ha dedotto plurimi vizi di motivazione della sentenza impugnata, di travisamento dei fatti, carenza dei presupposti, difetto di istruttoria, denunciando anche la irragionevolezza delle determinazioni dell’Amministrazione.
4.1 – Il Ministero dell’Interno si è costituito in giudizio depositando memoria con la quale ha replicato alla doglianze proposte chiedendone il rigetto.
4.2 – Con ordinanza n. -OMISSIS- l’istanza cautelare è stata rigettata.
5. – All’udienza pubblica del 23 gennaio 2020 l’appello è stato trattenuto in decisione.
6. – L’appello è infondato e va, dunque, respinto.
6.1 – Ritiene il Collegio di poter esaminare entrambe le doglianze unitariamente, essendo tra loro connesse.
Con i motivi di gravame l’appellante ha riproposto i profili di doglianza già dedotti in primo grado e non condivisi dal TAR in ordine all’erroneità della valutazione dell’Amministrazione, tenuto conto dei suoi precedenti professionali, sia nell’Esercito, sia nel precedente concorso per il medesimo profilo (Allievo Agente della Polizia di Stato) e ove confrontati con la relazione tecnica svolta dal Dr. -OMISSIS- -OMISSIS-; ha anche contestato la decisione dall’Amministrazione di non averlo neppure sottoposto alla visita collegiale dopo l’esito negativo dei colloqui; ha censurato, inoltre, le statuizioni del TAR che non avrebbe neppure disposto un supplemento istruttorio disponendo una verificazione al fine di accertare la correttezza, sotto il profilo tecnico, dell’accertamento e della valutazione resa dall’Amministrazione.
L’appellante, in sintesi, ha contestato la decisione del TAR sostenendo che il giudizio negativo sarebbe stato reso sulla base di una motivazione congrua ed un’istruttoria completa: a suo dire, invece, il giudizio negativo sarebbe stato reso senza svolgere i dovuti approfondimenti tenuto conto, in particolare, della sua specifica condizione e senza neppure fornire una motivazione idonea a giustificare la declaratoria di inidoneità .
7. – La doglianza non può essere condivisa.
7.1 – Dagli atti di causa emerge che in data 18 settembre 2013 il ricorrente è stato sottoposto a valutazione psichica presso la Scuola Tecnica della Polizia di Stato di -OMISSIS-, allo scopo di fornire una consulenza psicodiagnostica alla Commissione medica esaminatrice per la valutazione del possesso dei requisiti di idoneità psicofisica. A tal fine, l’interessato è stato sottoposto alla somministrazione di una batteria di test (questionario anamnestico S.C.U.B.B.-2, questionario di personalità Taleia 400°, due colloqui clinici di valutazione psichica, uno dei quali condotto da un Direttore Tecnico Capo Psico della Polizia di Stato e l’altro da un Medico Capo della Polizia di Stato).
All’esito di tali accertamenti, e sulla base dei dati clinici e testologici, nei confronti del ricorrente è stata formulata la diagnosi “-OMISSIS-“, sulla base della quale la Commissione medica esaminatrice ha emesso il giudizio di non idoneità psichica, ai sensi dell’art. 3, comma 2, in riferimento alla Tab. 1, del DM 30/06/2003 n. 198, la quale prevede, tra le cause di inidoneità psicofisica, “-OMISSIS-” (punto 8 lettera b), nonché “il complesso di imperfezioni o infermità che, specificate o non nell’elenco, non raggiungono, considerate singolarmente, il grado richiesto per la non idoneità ma che, concorrenti tra loro, rendano soggetto non idoneo al servizio nella Polizia di Stato” (punto 15).
7.2 – Il TAR ha ritenuto tale giudizio immune da vizi sottolineando che “dai dati clinici e testologici acquisiti all’esito della valutazione psicodiagnostica, con particolare riferimento al test S.C.R.U.B.B. – 2, le risposte date agli item 22, 31, 64, confermate in sede di colloqui, sono risultate indicative della presenza di -OMISSIS-. Mediante i colloqui clinici, sono state acquisite informazioni ed osservati aspetti della personalità e delle modalità relazionali del ricorrente (-OMISSIS-). Durante i colloqui, in particolare, l’interessato è stato sollecitato ad approfondire e ad argomentare -OMISSIS-, ma non ha fornito particolari risposte.
Oltre a ciò, è stato rilevato che: – rispetto alle esperienze lavorative l’interessato ha mostrato -OMISSIS- (cfr., in particolare, il secondo colloquio)”.
Il TAR ha ritenuto che il giudizio negativo si fondasse su una adeguata istruttoria e su una congrua motivazione, contestando l’assunto del ricorrente secondo cui, invece, l’analisi psicologica svolta nei suoi confronti sarebbe stata superficiale, illogica e affetta da vizi di travisamento dei fatti e difetto di presupposti.
7.3 – La decisione del primo giudice è immune da vizi.
E’ opportuno richiamare, innanzitutto, i consolidati principi affermati dalla giurisprudenza di questo Consiglio (cfr. tra le tante, Sez. III, 27/11/2018 n. 6703; Sez. IV, 31.1.2018, n. 638), secondo cui le valutazioni delle Commissioni tecniche in ordine ai requisiti fisici per il reclutamento “sono espressione di discrezionalità tecnica; hanno natura infungibile, non potendo essere sostituite e/o surrogate da accertamenti demandati ad altri organi, e svolti in epoca successiva; sono sindacabili ove inattendibili; sono soggette al principio tempus regit actum, per cui eventuali resultanze di segno difforme rese in epoca successiva non valgono ad inficiare l’attendibilità del dato tecnico reso dalla Commissione all’uopo preposta”.
In particolare, questa Sezione (sentenza 18/11/2015, n. 5277) ha precisato che:
– per giurisprudenza pacifica i requisiti psico-fisici richiesti dai bandi di concorso devono essere posseduti al momento in cui i candidati vengono sottoposti a visita medica in sede concorsuale, giacché la legittimità dei provvedimenti amministrativi deve essere apprezzata avuto riguardo allo stato di fatto e di diritto presente al momento dell’adozione dei relativi provvedimenti (Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 4813 del 26 settembre 2013); cosicché gli accertamenti sanitari svolti in sede concorsuale costituiscono prove normalmente non ripetibili, non essendo possibile procedere ad una rivalutazione dei risultati in quella sede emersi (Consiglio di Stato Sez. IV n. 1767 del 26 marzo 2012);
– gli accertamenti medici, eseguiti da altri organi (pur se anch’essi di natura pubblica) ed in altre date in ordine al possesso di un requisito di idoneità fisica, non sono equivalenti a quello compiuto dalla Commissione Medica Ministeriale, non potendosi ragionevolmente escludere che tali visite potrebbero essere state svolte in condizioni ambientali particolarmente favorevoli, mentre, al fine di garantire la parità tra i concorrenti e la certezza delle condizioni giuridiche, il possesso dei requisiti psico-fisici ed attitudinali in capo ai candidati deve essere verificato all’atto degli accertamenti espletati dalla Commissione Medica ministeriale, in condizioni di tempo e luogo sostanzialmente identiche per tutti i candidati (Cons. Stato, Sez. III, 10/10/2017, n. 4693);
– le certificazioni provenienti da organismi esterni non si rivelano idonee a confutare, ovvero ribaltare le risultanze mediche di organi sanitari preposti appositamente a compiere tali verifiche in ambiente militare e con riguardo alla specifica professionalità oggetto del reclutamento. (Cons. Stato, Sez. III, 13/11/2015, n. 5196; 27/11/2018 n. 6703);
– secondo la costante giurisprudenza di questo Consiglio di Stato sussiste la discrezionalità insindacabile delle valutazioni medico-legali militari (salve talune ben definite ipotesi-limite: travisamento dei fatti, violazione delle regole di procedura, illogicità manifesta con riferimento ad ipotesi di erroneità o irragionevolezza riscontrabili ab externo e ictu oculi dalla sola lettura degli atti), e la presunzione assoluta di inidoneità per le patologie indicate nelle direttive tecniche (Cons. Stato, sez. IV, 10 maggio 2011, n. 260; sez. IV, 17 ottobre 2012, n. 5308; sez. IV, 8 luglio 2013, n. 3601; sez. IV, 29 aprile 2016, n. 1640; sez. IV, 16 giugno 2016, n. 2678; Cons. Stato Sez. IV 13/08/2018, n. 4919);
– la commissione medica, essendo chiamata alla rigorosa applicazione del quadro normativo vigente (bando di concorso e decreto ministeriale concernente i requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale per l’ammissione ai ruoli), non possiede margini di discrezionalità e deve rigorosamente attenersi alle condizioni psico-fisiche dei candidati come emergenti nel giorno previsto dalla convocazione a sottoporsi a visita medica e sulle sue valutazioni è escluso in linea generale ogni sindacato, tranne che si riscontrino eventuali vizi attinenti alla logica ed alla razionalità delle determinazioni assunte (cfr., tra le altre, Cons. Stato, Sez. III, nn. 3999/2017; 887/2016 e 5813/2015); Cons. Stato, Sez. III, 01/12/2017 n. 5633).
7.4 – Alla stregua di tali principi è agevole rilevare che il giudizio di inidoneità reso dalla Commissione medica non può ritenersi inficiato né dalle differenti valutazioni rese dal consulente di parte, né dall’opposto giudizio reso da una diversa Commissione medica in relazione ad un differente concorso, a distanza di ben 6 anni da quello in questione.
Occorre considerare, infatti, che il giudizio di inidoneità si fonda sulla valutazione delle condizioni cliniche del candidato, ed esse possono mutare nel tempo: trattandosi di un giovane, può intervenire un processo di maturazione e di evoluzione della personalità del candidato in senso positivo, oppure i punti di debolezza già segnalati in precedenza (ma ritenuti comunque non tali da comportare l’inidoneità ) possono evolvere in senso negativo cristallizzandosi ed aggravandosi.
Ciò emerge, in particolare, dalla disamina del secondo verbale, nel quale si dà atto degli esiti del precedente giudizio reso nel 2007 rappresentando che nel frattempo “non sembra quindi essersi verificata una evoluzione positiva relativamente agli aspetti di -OMISSIS- già segnalati nell’ambito del colloquio sostenuto nel 2007”.
Pertanto, non convince la tesi dell’appellante diretta a sostenere l’illogicità e la contraddittorietà tra le diverse valutazioni rese dagli organi tecnici, anche della stessa Amministrazione.
Dalla lettura non soltanto degli esiti del test, ma soprattutto dei colloqui, emerge chiara -OMISSIS-: nel secondo verbale, in particolare, si rappresenta che “nel complesso emerge un quadro personalogico caratterizzato da -OMISSIS-“.
Nella scheda sintetica di valutazione psicodiagnostica sono rappresentati i sintomi psicopatologici (-OMISSIS-), i tratti di personalità disfunzionali (-OMISSIS-) ed i meccanismi di difesa (-OMISSIS-) con conseguente compromissione del “-OMISSIS-” e di quello “-OMISSIS-“: tenuto conto di tali valutazioni il giudizio di inidoneità non risulta affetto da quei vizi di illogicità e razionalità, che consentono la sindacabilità delle determinazioni delle Commissione mediche secondo la giurisprudenza in precedenza richiamata.
7.5 – Neppure sussiste il vizio di difetto di istruttoria, atteso che l’omessa sottoposizione del ricorrente al colloquio collegiale risulta giustificato dalla congruenza delle valutazioni svolte sia dal tecnico psico che dal Medico Capo della Polizia, che hanno concluso entrambe per la declaratoria di inidoneità psico-fisica.
Dinanzi alla congruenza di tali dati, legittimamente il primo giudice ha ritenuto di non dover disporre una verificazione, tenuto anche conto che non vi era prova circa la non correttezza circa la modalità con le quali gli accertamenti psicodiagnostici erano stati eseguiti.
Infine, come correttamente rilevato dall’Amministrazione, il giudizio tecnico discrezionale è stato reso in modo complessivo, e dunque non hanno assunto rilievo dirimente le risposte ai test sulle quali si è particolarmente soffermato il primo giudice.
7.6 – Va, infine, confermata la decisione anche nella parte in cui ha dichiarato inammissibili le doglianze avverso il D.M. n. 198/2003 art. 3, impugnato come atto presupposto, in quanto non erano state sollevate specifiche doglianze su tale decreto.
8. – In conclusione, per i suesposti motivi, l’appello va respinto e, per l’effetto, va confermato la sentenza appellata che ha respinto il ricorso di primo grado.
9. – Quanto alle spese del grado di appello, tenuto conto della particolarità della fattispecie, ritiene il Collegio di dover disporre la compensazione tra le parti.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Terza, definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l’effetto, conferma la sentenza di primo grado che ha respinto il ricorso di primo grado.
Spese del grado di appello compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all’articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 gennaio 2020 con l’intervento dei magistrati:
Franco Frattini – Presidente
Massimiliano Noccelli – Consigliere
Stefania Santoleri – Consigliere, Estensore
Giulia Ferrari – Consigliere
Solveig Cogliani – Consigliere

 

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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