Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|24 maggio 2021| n. 14106.

Telefono non funzionante e vizi della cosa venduta

Si esclude che un telefono di colore diverso che sostituisce un telefono non funzionante e dello stesso modello si possa qualificare come prodotto difettoso. Difatti, l’oggetto in questione era idoneo all’uso cui era destinato né privo delle qualità promesse secondo quanto disposto dall’art. 1497 c.c. Si trattava di uno strumento di lavoro e di un acquisto ad uso professionale: ciò basta per escludere la disciplina del Codice del Consumo. Non si può profilare pertanto un grave inadempimento del venditore per vizi della cosa venduta, visto che il ricorrente aveva ritirato personalmente il nuovo apparecchio telefonico, constatandone il funzionamento e, anche se di colore diverso, aveva accettato un prodotto di suo gradimento.

Ordinanza|24 maggio 2021| n. 14106. Telefono non funzionante e vizi della cosa venduta

Data udienza 25 novembre 2020

Integrale

Tag/parola chiave: VENDITA – VENDITA – VENDITA DI COSE MOBILI – Telefono non funzionante e vizi della cosa venduta

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere

Dott. GIANNACCARI Rosanna – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 9183/2016 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS), giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS), giusta procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 754/2015 del TRIBUNALE di FIRENZE, depositata il 06/03/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/11/2020 dal Consigliere ROSSANA GIANNACCARI.

FATTI DI CAUSA

1. Il giudizio trae origine dalla domanda, proposta in riassunzione da (OMISSIS) innanzi al Giudice di pace di Firenze, avente ad oggetto la risoluzione del contratto di vendita di un telefono acquistato dalla (OMISSIS) s.p.a..
1.2. Esponeva che l’apparecchio telefonico, gia’ al momento dell’acquisto, presentava gravi difetti di trasmissione e ricezione della voce, ragione per la quale la societa’ provvedeva alla sua sostituzione; tuttavia, il telefono consegnato dal centro assistenza era di colore grigio e non di colore bianco perla sicche’, in data 15.7.2003 provvide nuovamente a restituirlo, chiedendo l’ulteriore sostituzione. A seguito del diniego opposto dal venditore chiese che fosse risolto il contratto, con conseguente restituzione del prezzo, oltre al risarcimento dei danni.
1.2. Il Tribunale rigetto’ la domanda, escludendo che il produttore, evidentemente surrogatosi nella posizione del venditore, avesse assolto l’obbligazione di risarcimento in forma specifica, sostituendo il prodotto difettoso, essendo irrilevante la consegna di un telefono di colore diverso da quello precedentemente acquistato, trattandosi di uno strumento di lavoro e non di un bene voluttuario. Escluse che si trattasse di vendita a distanza in quanto il telefono nuovo in sostituzione del precedente venne ritirato personalmente dal ricorrente presso il centro di assistenza. Il Tribunale ritenne che il diverso colore del bene consegnato non integrasse un grave inadempimento, nemmeno ai sensi dell’articolo 130 del Codice del Consumo, trattandosi di bene acquistato come strumento di lavoro e rilevo’ che il (OMISSIS) aveva accettato la sostituzione del telefono di diverso colore.
2.Per la cassazione del decreto ha proposto ricorso (OMISSIS) sulla base di due motivi ed ha depositato memoria in prossimita’ dell’udienza.
2.1. Ha resistito con controricorso la (OMISSIS) s.r.l..

Telefono non funzionante e vizi della cosa venduta

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Va preliminarmente dichiarata l’inammissibilita’ del deposito della memoria da parte del ricorrente in quanto tardivamente depositate in data 16 novembre 2020 oltre i dieci giorni antecedenti l’adunanza camerale del 25.11.2020.
1.1. Con il primo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione dell’articolo 1490 c.c., e articolo 1497 c.c., e della Convenzione di Vienna del 1980, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3; il ricorrente assume che il telefono consegnato in sostituzione, di colore diverso da quello scelto dall’acquirente non era conforme a quello previsto dal contratto, era diverso dalla descrizione fattane dal venditore e dal campione. Nell’argomentare la censura, si evidenzia che il concetto di conformita’ contrattuale e’ piu’ ampio del concetto di vizio della cosa venduta, ai sensi del Decreto Legislativo n. 206 del 2005, articolo 129. Nel caso di specie, quindi, la peculiarita’ del colore e del modello avrebbe contraddistinto il telefono scelto rispetto ai cellulari presenti sul mercato.
2.Con il secondo motivo di ricorso si deduce, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4, l’erronea interpretazione dei fatti di causa, il mancato esame della documentazione in atti e l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti in quanto il giudice di merito non avrebbe considerato che, dopo aver ritirato l’apparecchio telefonico in sostituzione, in data 10.7.2003, avrebbe provveduto a restituirlo dopo soli cinque giorni, in data 15.7.2003 e che la contestazione sarebbe stata riscontrata dalla (OMISSIS) s.p.a. il 21.7.2003. Il ricorrente contesta l’omessa applicazione dell’istituto della vendita a distanza, nonostante il cellulare fosse stato consegnato per posta ed avrebbe sottoscritto la ricevuta dell’avvenuta consegna, pur non potendo controllare il colore. Infine il Tribunale avrebbe errato nel non riconoscere il diritto al risarcimento per i disagi connessi al ritardo di circa sei mesi per le riparazioni dei vizi riscontrati.
2.1. I motivi, che per la loro connessione meritano una trattazione congiunta, sono infondati.
2.2.In primo luogo, alla fattispecie in esame non e’ applicabile la Convenzione di Vienna dell’11 aprile 1980, ratificata dall’Italia con L. n. 765 del 1985, sulla vendita internazionale in quanto il contratto non riguarda la vendita di merci tra parti aventi la loro sede di affari in Stati diversi aderenti alla Convenzione ma tra soggetti aventi residenza e nel territorio dello Stato.
2.3. Il riferimento alla vendita su campione ed a distanza con coglie nel segno, avendo il Tribunale accertato che il telefono ricevuto in sostituzione venne ritirato presso il centro di assistenza e non spedito a mezzo posta.
2.4. In relazione alla differenza di colore, grigio e non bianco perla, il giudice di merito ha tenuto conto dell’utilizzo dell’apparecchio come strumento di lavoro e non come bene voluttuario, circostanza non contestata dal ricorrente. Tanto bastava per escludere la disciplina del Codice del Consumo trattandosi di acquisto ad uso professionale, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, secondo cui per assumere la qualifica di professionista, ai sensi e per i fini di cui al Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, articolo 3, non e’ necessario stipulare un contratto che costituisca di per se’ esercizio dell’attivita’ propria dell’impresa o della professione, ma e’ sufficiente che il contratto sia stipulato al fine di soddisfare interessi anche solo connessi od accessori rispetto allo svolgimento dell’attivita’ imprenditoriale o professionale (Cassazione civile sez. III, 26/09/2018, n. 22810).
2.5. In applicazione di questo principio si e’ escluso, ad esempio, che possa acquistare la veste di “consumatore”, l’avvocato che abbia acquistato riviste giuridiche in abbonamento o programmi informatici per la gestione di uno studio legale (Sez. 6-2, Ordinanza n. 17466 del 31/07/2014) o abbia stipulato un contratto di utenza telefonica con riferimento ad un apparecchio del quale faceva uso anche per l’esercizio della sua attivita’ professionale (Cass. Civ., Sez. 3, Sentenza n. 11933 del 22/05/2006).
2.6. Il Tribunale, oltre a mettere in luce la destinazione del bene acquistato per uso professionale, ha escluso, anche sotto il profilo della disciplina consumeristica, che un telefono di colore diverso, consegnato in sostituzione di quello non funzionante, della medesima marca e modello, possa essere qualificato come prodotto difettoso, in quanto idoneo all’uso al quale era destinato, ne’ privo delle qualita’ promesse ai sensi dell’articolo 1497 c.c..
2.7. Non poteva quindi profilarsi un grave inadempimento del venditore per vizi della cosa venduta, tanto piu’ il (OMISSIS) aveva ritirato personalmente il nuovo apparecchio telefonico presso il centro assistenza, constatandone le caratteristiche ed il funzionamento e, anche se di colore diverso, aveva accettato un prodotto di suo gradimento.
2.8. Il ricorso va pertanto rigettato.
3. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in dispositivo.
3.1. Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis, se dovuto.

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimita’, che liquida in Euro 510,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis, se dovuto.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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