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Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 15 ottobre 2014, n. 21847. Il titolare di un marchio, dopo aver contrassegnato il suo prodotto ed averlo immesso sul mercato, ovvero dopo aver consentito (attraverso, ad esempio, un contratto di licenza) che altri vi apponesse il segno e lo commercializzasse, non puo' impedire che il cessionario ne usi secondo le proprie scelte ne' puo' opporsi alla circolazione in Italia del prodotto precedentemente messo in commercio da lui stesso (o da soggetti a cio' legittimati) in un paese dell'Unione Europea (verificandosi, in tal caso, il fenomeno del cosiddetto esaurimento del marchio), ma puo', per converso, opporsi all'importazione di prodotti provenienti da un paese extracomunitario e contrassegnati (anche legittimamente) con il suo marchio, sempre che egli, ovvero altro soggetto da lui legittimato, dopo aver contrassegnato il suo prodotto ed averlo immesso sul mercato, non abbia consentito alla introduzione ulteriore di quei beni nel mercato europeo

Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 15 ottobre 2014, n. 21847 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. FORTE Fabrizio – Presidente Dott. BERNABAI Renato – Consigliere Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere Dott. GENOVESE Francesco Antonio – rel. Consigliere Dott....