Le norme del codice civile sulla compensazione stabiliscono i presupposti sostanziali, oggettivi, del credito opposto in compensazione: liquidità – che include il requisito della certezza – ed esigibilità. Verificata la ricorrenza dei predetti requisiti, il giudice dichiara l’estinzione del credito principale per compensazione – legale – a decorrere dalla coesistenza con il controcredito e, accogliendo...
Tag: sospensione ex art. 295 c.p.c.
Nel caso in cui tra due procedimenti, pendenti dinanzi al medesimo ufficio o a sezioni diverse del medesimo ufficio, esista un rapporto di identità o di connessione, il giudice del giudizio pregiudicato non può adottare un provvedimento di sospensione ex art. 295 cod. proc. civ., ma deve rimettere gli atti al capo dell’ufficio, secondo le previsioni degli artt. 273 o 274 cod. proc. civ., a meno che il diverso stato in cui si trovano i due procedimenti non ne precluda la riunione. Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 29 aprile 2016, n. 8474.
Suprema Corte di Cassazione sezione VI ordinanza 29 aprile 2016, n. 8474 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE 3 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. ARMANO Uliana – Presidente Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere Dott. RUBINO Lina –...
Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 23 luglio 2014, n. 16700. La sospensione necessaria del processo civile per pregiudizialità penale, ex art. 295 cod. proc. civ., è subordinata, a norma dell'art. 211 disp. att. cod. proc. pen., alla condizione che l'azione penale sia stata effettivamente esercitata, nelle forme previste dall'art. 405 cod. proc. pen., mediante la formulazione o la richiesta di rinvio a giudizio. Ciò significa che la sospensione richiede, quale primo e irrinunciabile presupposto, la contemporanea pendenza dei due processi, civile e penale, sicché la sospensione stessa non può essere disposta sul presupposto della mera presentazione di una denuncia o di una querela e della conseguente apertura di indagini preliminari
Suprema Corte di Cassazione sezione VI ordinanza 23 luglio 2014, n. 16700 Svolgimento del processo L.A. propone ricorso per regolamento di competenza avverso l’ordinanza in data 18 giugno 2013 con la quale il Giudice di Pace di Catania ha sospeso il giudizio di opposizione proposto da S.M. avverso il decreto ingiuntivo emesso su istanza del...
Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 8 luglio 2013, n. 16955. Nel caso in cui tra due procedimenti, pendenti dinanzi al medesimo ufficio, esista un rapporto di identità o di connessione, il giudice del giudizio pregiudicato non può adottare un provvedimento di sospensione ex art. 295 cod. proc. civ., ma deve rimettere gli atti al capo dell’ufficio, secondo le previsioni degli artt. 273 o 274 cod. proc. civ., a meno che il diverso stato in cui si trovano i due procedimenti non ne precluda la riunione
Suprema Corte di Cassazione sezione VI ordinanza 8 luglio 2013, n. 16955 Fatto e diritto Ritenuto che il consigliere designato ha depositato, in data 9 ottobre 2012, la seguente proposta di definizione, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: “Il Giudice del Tribunale di Milano, con ordinanza in data 7 marzo 2012, ha disposto la...