In ipotesi di interruzione del processo per morte della parte è necessario che il ricorso in riassunzione contenga gli estremi della domanda ai fini di una valida ricostituzione del contraddittorio; ove non rispondente al requisito contenutistico, l’atto di riassunzione è nullo e tale nullità è sanabile per effetto della costituzione in giudizio di tutti gli...
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Corte di Cassazione, sezione terza civile, ordinanza 31 ottobre 2017, n. 25831. Il termine per la riassunzione decorre dall’effettiva conoscenza
Ferma restando la nullità degli atti compiuti dopo il prodursi dell’interruzione del giudizio, anche per gli eventi che determinano effetti interruttivi automatici, il termine per la riassunzione decorre dall’effettiva conoscenza Corte di Cassazione sezione terza civile ordinanza 27 giugno – 31 ottobre 2017, n. 25831 Presidente Chiarini – Relatore D’Arrigo Ritenuto in fatto Trattandosi di...
Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 6 maggio 2015, n. 9000. Per la valida riassunzione del processo sospeso o interrotto, l’istante può utilizzare, anziché la comparsa o il ricorso al giudice per la fissazione dell’udienza di prosecuzione, la citazione della parte ad udienza fissa, la cui idoneità al raggiungimento dello scopo previsto nell’art. 297 cod. proc. civ. resta condizionata all’avvenuta notifica dell’atto alla controparte prima della scadenza del termine perentorio entro il quale va promossa la prosecuzione del giudizio
Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 6 maggio 2015, n. 9000 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. RUSSO Libertino Alberto – Presidente Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere Dott. SCRIMA Antonietta – rel. Consigliere...
Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 15 aprile 2015, n. 7661. In caso di protesto illegittimo, il danno patrimoniale (in questo caso subito dalla attività commerciale) e quello non patrimoniale (alla reputazione) vanno sempre provati dal richiedente
Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 15 aprile 2015, n. 7661 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. CARLEO Giovanni – Presidente Dott. CARLUCCIO Giuseppa – rel. Consigliere Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere Dott....
Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 8 ottobre 2014, n. 21227. Nella ipotesi di morte di una delle parti in corso di giudizio, la relativa "legitimatio ad causam" si trasmette, salvo i casi di cui agli artt. 460 e 486 c.c., non al semplice chiamato all'eredità, bensì, in via esclusiva, all'erede, tale per effetto di accettazione, espressa o tacita, del compendio ereditario, non essendo la semplice delazione, conseguente alla successione, presupposto sufficiente per l'acquisto di tale qualità, nemmeno nella ipotesi in cui il destinatario della riassunzione del procedimento rivesta la qualifica di erede necessario del "de cuius", occorrendone, pur sempre, la materiale accettazione. In caso di riassunzione del processo dopo la morte della parte, la legittimazione passiva può essere individuata allo stato degli atti, cioè nei confronti dei soggetti che oggettivamente presentino un valido titolo per succedere, qualora non sia conosciuta – o conoscibile con l'ordinaria diligenza – alcuna circostanza idonea a dimostrare che il titolo a succedere sia venuto a mancare (rinuncia, indegnità, premorienza, ecc). Qualora il venir meno del titolo non risulti da atti o fatti agevolmente conoscibili dai terzi, ma da cause o da eventi non ancora verificatisi alla data della notificazione dell'atto, la riassunzione è da ritenere regolare, qualora la legittimazione passiva sussista con riferimento a quanto legalmente risulta allo stato degli atti. In tal caso, viene a gravare sui convenuti in riassunzione l'onere di dimostrare il contrario e se del caso di chiarire la loro posizione in tempo utile
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE II SENTENZA 8 ottobre 2014, n. 21227 Svolgimento del processo Con sentenza in data 27-7-2005 il Tribunale di Alessandria, in accoglimento della domanda proposta con atto di citazione notificato il 23-5-2002 da V.G. nei confronti di O.G.B. , dichiarava che il convenuto era il padre naturale dell’attrice. O.G.B. proponeva appello...
Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 7 ottobre 2014, n. 21105. Il giudice dinanzi al quale la causa sia riassunta dopo la declaratoria di incompetenza da parte di altro giudice precedentemente adito, ove rilevi che la sua cancelleria abbia omesso di richiedere alla cancelleria del giudice "a quo" il fascicolo d'ufficio, come prescritto dall'art. 126 disp. att. cod. civ., e la mancanza di tale fascicolo sia rilevante avendo la parte fatto riferimento nel giudizio di riassunzione ad un atto presente in esso o che in esso dovrebbe essere, deve ordinarne alla cancelleria l'acquisizione d'ufficio, ai sensi della predetta norma e, in mancanza, non può trarre conseguenza negativa a carico della parte da tale mancata acquisizione, in ragione della mancanza dell'atto
Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 7 ottobre 2014, n. 21105 Svolgimento del processo 1 – Con sentenza n. 78 del 2003 il Tribunale di Bari, all’esito di attività istruttoria, accogliendo l’eccezione proposta dal convenuto Comune di Toritto, dichiarava la propria incompetenza in merito alla domanda di determinazione delle indennità di espropriazione e di...
Corte di Cassazione, sezioni unite, sentenza 29 maggio 2014, n. 12065. Chi interviene in un giudizio civile già pendente assumendo di essere "erede" di una delle parti, deve fornirne la prova. Nel caso presenti una autodichiarazione, benché essa non possa considerarsi di per sé una «prova», in caso di mancata o anche inadeguata contestazione può essere posta a fondamento della decisione
Suprema Corte di Cassazione sezione unite sentenza 29 maggio 2014, n. 12065 REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. SANTACROCE Giorgio – Primo Presidente f.f. Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente Sezione Dott. RORDORF Renato – Presidente Sezione Dott. PICCININNI Carlo – Presidente...
Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 4 febbraio 2014, n. 2446. La riassunzione di un processo che sia stato dichiarato interrotto e' tempestiva ed integralmente perfezionata quando il corrispondente ricorso, recante gli elementi sufficienti ad individuare il giudizio che si intende far proseguire, sia stato depositato in cancelleria nel termine semestrale previsto dall'articolo 305 cod. proc. civ. (nel testo, applicabile rations temporis, anteriore – come nella specie – alla modifica apportata dalla Legge 18 giugno 2009, n. 69), sicche', ove la relativa notifica, unitamente al pedissequo decreto di fissazione dell'udienza, sia viziata o inesistente, o comunque non sia stata correttamente compiuta per erronea od incerta individuazione del suo destinatario, ovvero ancora per mancata indicazione del destinatario tra i soggetti ai quali effettuare la notificazione, il giudice deve ordinarne la rinnovazione, fissandone il nuovo termine, e non puo' dichiarare l'estinzione del processo
Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 4 febbraio 2014, n. 2446 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. PICCIALLI Luigi – Presidente Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere Dott. PETTI Giovanni B. – rel. Consigliere Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere Dott....
Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 21 ottobre 2013, n. 23792. L’iscrizione erronea dell’atto di citazione in riassunzione come nuovo procedimento, costituisce mera irregolarità, sicuramente non sanzionata da nullità, e men che meno estensibile all’intero procedimento
Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 21 ottobre 2013, n. 23792 Svolgimento del processo Con citazione notificata in data 11-9-2003, S.C. conveniva in giudizio, davanti alla Corte d’Appello di Bari, la moglie M.R.A. , chiedendo che fosse dichiarata efficace nello Stato la sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio concordatario tra le parti, per incapacità...
Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 4 ottobre 2013, n. 22750. La disciplina dettata dall’art. 300, comma 1 e 2, c.p.c., che attribuisce al procuratore la possibilità di continuare a rappresentare in giudizio la parte che gli abbia conferito il mandato, anche se sia nel frattempo deceduta o divenuta incapace, in quanto costituisce deroga a quel principio, va pertanto contenuta entro il rigoroso ambito ivi previsto, ossia nei limiti di quella fase del processo in cui si è verificato l’evento non dichiarato né notificato concernente il mandante. Per fase del processo non deve intendersi solo quella costituita da un grado di esso ma anche quella che si chiude con la sua interruzione, sicché il procuratore della parte colpita dall’evento interruttivo (nella specie morte) non dichiarato non é legittimato a provvede, in base alla procura originariamente rilasciatagli, alla riassunzione del processo che sia stato interrotto per analogo evento riguardante un’altra parte e formalmente dichiarato.
Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 4 ottobre 2013, n. 22750 Svolgimento del processo Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 34044 del 2004, accogliendo la domanda proposta nei confronti della conduttrice da R.D. , da C.A. , M. , Al. e F. e da P.S. e F. (e originariamente da C.L. ,...