Corte di Cassazione, sezione prima civile, ordinanza 8 marzo 2018, n. 5579. In ipotesi di interruzione del processo per morte della parte è necessario che il ricorso in riassunzione contenga gli estremi della domanda ai fini di una valida ricostituzione del contraddittorio
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Corte di Cassazione, sezione prima civile, ordinanza 8 marzo 2018, n. 5579. In ipotesi di interruzione del processo per morte della parte è necessario che il ricorso in riassunzione contenga gli estremi della domanda ai fini di una valida ricostituzione del contraddittorio

In ipotesi di interruzione del processo per morte della parte è necessario che il ricorso in riassunzione contenga gli estremi della domanda ai fini di una valida ricostituzione del contraddittorio; ove non rispondente al requisito contenutistico, l’atto di riassunzione è nullo e tale nullità è sanabile per effetto della costituzione in giudizio di tutti gli...

Corte di Cassazione, sezione terza civile, ordinanza 31 ottobre 2017, n. 25831. Il termine per la riassunzione decorre dall’effettiva conoscenza
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Corte di Cassazione, sezione terza civile, ordinanza 31 ottobre 2017, n. 25831. Il termine per la riassunzione decorre dall’effettiva conoscenza

Ferma restando la nullità degli atti compiuti dopo il prodursi dell’interruzione del giudizio, anche per gli eventi che determinano effetti interruttivi automatici, il termine per la riassunzione decorre dall’effettiva conoscenza Corte di Cassazione sezione terza civile ordinanza 27 giugno – 31 ottobre 2017, n. 25831 Presidente Chiarini – Relatore D’Arrigo Ritenuto in fatto Trattandosi di...

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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 15 aprile 2015, n. 7661. In caso di protesto illegittimo, il danno patrimoniale (in questo caso subito dalla attività commerciale) e quello non patrimoniale (alla reputazione) vanno sempre provati dal richiedente

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 15 aprile 2015, n. 7661 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. CARLEO Giovanni – Presidente Dott. CARLUCCIO Giuseppa – rel. Consigliere Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere Dott....

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Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 8 ottobre 2014, n. 21227. Nella ipotesi di morte di una delle parti in corso di giudizio, la relativa "legitimatio ad causam" si trasmette, salvo i casi di cui agli artt. 460 e 486 c.c., non al semplice chiamato all'eredità, bensì, in via esclusiva, all'erede, tale per effetto di accettazione, espressa o tacita, del compendio ereditario, non essendo la semplice delazione, conseguente alla successione, presupposto sufficiente per l'acquisto di tale qualità, nemmeno nella ipotesi in cui il destinatario della riassunzione del procedimento rivesta la qualifica di erede necessario del "de cuius", occorrendone, pur sempre, la materiale accettazione. In caso di riassunzione del processo dopo la morte della parte, la legittimazione passiva può essere individuata allo stato degli atti, cioè nei confronti dei soggetti che oggettivamente presentino un valido titolo per succedere, qualora non sia conosciuta – o conoscibile con l'ordinaria diligenza – alcuna circostanza idonea a dimostrare che il titolo a succedere sia venuto a mancare (rinuncia, indegnità, premorienza, ecc). Qualora il venir meno del titolo non risulti da atti o fatti agevolmente conoscibili dai terzi, ma da cause o da eventi non ancora verificatisi alla data della notificazione dell'atto, la riassunzione è da ritenere regolare, qualora la legittimazione passiva sussista con riferimento a quanto legalmente risulta allo stato degli atti. In tal caso, viene a gravare sui convenuti in riassunzione l'onere di dimostrare il contrario e se del caso di chiarire la loro posizione in tempo utile

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE II SENTENZA 8 ottobre 2014, n. 21227 Svolgimento del processo Con sentenza in data 27-7-2005 il Tribunale di Alessandria, in accoglimento della domanda proposta con atto di citazione notificato il 23-5-2002 da V.G. nei confronti di O.G.B. , dichiarava che il convenuto era il padre naturale dell’attrice. O.G.B. proponeva appello...

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Corte di Cassazione, sezioni unite, sentenza 29 maggio 2014, n. 12065. Chi interviene in un giudizio civile già pendente assumendo di essere "erede" di una delle parti, deve fornirne la prova. Nel caso presenti una autodichiarazione, benché essa non possa considerarsi di per sé una «prova», in caso di mancata o anche inadeguata contestazione può essere posta a fondamento della decisione

Suprema Corte di Cassazione sezione unite sentenza 29 maggio 2014, n. 12065 REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. SANTACROCE Giorgio – Primo Presidente f.f. Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente Sezione Dott. RORDORF Renato – Presidente Sezione Dott. PICCININNI Carlo – Presidente...

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Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 4 febbraio 2014, n. 2446. La riassunzione di un processo che sia stato dichiarato interrotto e' tempestiva ed integralmente perfezionata quando il corrispondente ricorso, recante gli elementi sufficienti ad individuare il giudizio che si intende far proseguire, sia stato depositato in cancelleria nel termine semestrale previsto dall'articolo 305 cod. proc. civ. (nel testo, applicabile rations temporis, anteriore – come nella specie – alla modifica apportata dalla Legge 18 giugno 2009, n. 69), sicche', ove la relativa notifica, unitamente al pedissequo decreto di fissazione dell'udienza, sia viziata o inesistente, o comunque non sia stata correttamente compiuta per erronea od incerta individuazione del suo destinatario, ovvero ancora per mancata indicazione del destinatario tra i soggetti ai quali effettuare la notificazione, il giudice deve ordinarne la rinnovazione, fissandone il nuovo termine, e non puo' dichiarare l'estinzione del processo

Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 4 febbraio 2014, n. 2446 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. PICCIALLI Luigi – Presidente Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere Dott. PETTI Giovanni B. – rel. Consigliere Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere Dott....

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Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 21 ottobre 2013, n. 23792. L’iscrizione erronea dell’atto di citazione in riassunzione come nuovo procedimento, costituisce mera irregolarità, sicuramente non sanzionata da nullità, e men che meno estensibile all’intero procedimento

Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza  21 ottobre 2013, n. 23792 Svolgimento del processo Con citazione notificata in data 11-9-2003, S.C. conveniva in giudizio, davanti alla Corte d’Appello di Bari, la moglie M.R.A. , chiedendo che fosse dichiarata efficace nello Stato la sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio concordatario tra le parti, per incapacità...