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Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 14 maggio 2014, n. 10425. La responsabilità dell'imprenditore ex art. 2087 cod. civ. non configura un'ipotesi di responsabilità oggettiva, ma non è circoscritta alla violazione di regole d'esperienza o di regole tecniche preesistenti e collaudate, essendo sanzionata dalla norma l'omessa predisposizione di tutte le misure e cautele atte a preservare l'integrità psicofisica del lavoratore nel luogo di lavoro, tenuto conto della concreta realtà aziendale e della maggiore o minore possibilità di indagare sull'esistenza di fattori di rischio in un determinato momento storico. Pertanto, qualora sia accertato che il danno è stato causato dalla nocività dell'attività lavorativa per esposizione all'amianto, è onere del datore di lavoro provare di avere adottato, pur in difetto di una specifica disposizione preventiva, le misure generiche di prudenza necessarie alla tutela della salute dal rischio espositivo secondo le conoscenze del tempo di insorgenza della malattia, essendo irrilevante la circostanza che il rapporto di lavoro si sia svolto in epoca antecedente all'introduzione di specifiche norme per il trattamento dei materiali contenenti amianto, quali quelle contenute nel d.lgs. 15 agosto 1991, n. 277, successivamente abrogato dal d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

Suprema Corte di Cassazione sezione lavoro sentenza 14 maggio 2014, n. 10425 Fatto e diritto l. Con sentenza del 5.2.2007, la Corte d’appello di Catanzaro ha confermato la sentenza del tribunale di Paola che aveva accolto la domanda, proposta dagli eredi di R.S. nei confronti di Rete Ferroviaria Italiana spa, avente ad oggetto il risarcimento...

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Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 22 gennaio 2014, n. 1312. Una volta provato l’inadempimento consistente nell’inesatta esecuzione della prestazione di sicurezza nonché la correlazione fra tale inadempimento ed il danno, la prova che tutto era stato approntato ai fini dell’osservanza del precetto dell’art. 2087 cod. civ. e che gli esiti dannosi erano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile deve essere fornita dal datore di lavoro. La prova liberatoria a carico del datore di lavoro va, poi, generalmente correlata alla quantificazione della diligenza ritenuta esigibile, nella predisposizione delle misure di sicurezza, imponendosi, di norma, allo stesso l’onere di provare l’adozione di comportamenti specifici i quali, ancorché non risultino dettati dalla legge (o altra fonte equiparata), siano suggeriti da conoscenze sperimentali e tecniche, dagli “standard” di sicurezza normalmente osservati o trovino riferimento in altre fonti analoghe

 Suprema Corte di Cassazione sezione lavoro sentenza 22 gennaio 2014, n. 1312 Svolgimento del processo La Corte di appello, giudice del lavoro, di L’Aquila, con sentenza n. 822/2010 del 25/6/2010, decidendo sull’appello proposto da C.L. nei confronti di Ci.Gi. e della Carige Assicurazioni S.p.A. (chiamata in garanzia dal Ci. ) nonché sull’appello incidentale proposto da...