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In caso di danno biologico, per i danni conseguenti ad infortuni sul lavoro e a malattie professionali verificatisi o denunciati a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3, l’INAIL nell’ambito del sistema d’indennizzo e sostegno sociale, in luogo della prestazione di cui all’art. 66, comma 1, n. 2), del Testo Unico, eroga l’indennizzo previsto e regolato dalle apposite disposizioni. In particolare, secondo l’art.13, 2 comma lett. a) del d.lgs. n. 38 le menomazioni conseguenti alle lesioni dell’integrità psicofisica di cui al comma 1 sono valutate in base a specifica “tabella delle menomazioni”, comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali. L’indennizzo delle menomazioni di grado pari o superiore al 6 per cento ed inferiore al 16 per cento è erogato in capitale, dal 16 per cento è erogato in rendita, nella misura indicata nell’apposita “tabella indennizzo danno biologico”. In definitiva, la liquidazione degli indennizzi operata dall’Inail non si effettua secondo i criteri ordinari, ma in base ai parametri, alle tabelle e alle regole proprie stabilite dal sistema assicurativo e per conseguire i fini suoi propri in conformità all’art. 38 Cost. Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 26 aprile 2016, n. 8243.

Suprema Corte di Cassazione sezione lavoro sentenza 26 aprile 2016, n. 8243 Svolgimento del processo Con la sentenza n. 1472/2011, pubblicata il 19.1.2012, la Corte d’Appello di Torino respingeva l’appello contro la sentenza di primo grado del Tribunale di Torino con cui era stata respinta la domanda di C.S. volta ad ottenere il riconoscimento di...

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L’infortunio in itinere va riconosciuto quando l’utilizzo del mezzo privato sia necessario e quando il dipendete non metta a rischio volontariamente la propria incolumità, interrompendo così il nesso che deve esserci tra lavoro, rischio ed evento. Nel caso di specie un dipendente per raggiungere il luogo di lavoro aveva utilizzato la bicicletta ed era stato investito da un motociclo nel percorso casa-lavoro. Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 13 aprile 2016, n. 7313

Suprema Corte di Cassazione sezione lavoro sentenza 13 aprile 2016, n. 7313 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente Dott. MANNA Antonio – Consigliere Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere Dott. RIVERSO...

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