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Corte di Cassazione, sezione IV, sentenza 2 marzo 2015, n. 9187. ll dispositivo, il quale, attraverso la lettura in pubblica udienza, acquista rilevanza esterna prima della motivazione e indipendentemente a essa, non può essere modificato con la motivazione; e che, pertanto, in caso di difformità tra il dispositivo e la motivazione, il primo prevale sulla seconda, in quanto il dispositivo costituisce l'atto con il quale il giudice estrinseca la volontà "della legge" nel caso concreto, mentre la motivazione assolve una funzione strumentale. Il tema della patologica diversità tra dispositivo e motivazione deve risolversi in termini volta a volta diversi, congrui alle variabili sistematiche possibili (motivazione contestuale, sentenza camerale deliberata senza lettura preliminare del dispositivo, dispositivo letto e pubblicato in udienza con successiva redazione della motivazione) e comunque con attenzione alla peculiarità del caso concreto, per verificare l'effettivo contenuto della deliberazione come in ogni caso cristallizzatasi nel momento della sua prima "esternazione". In particolare, il principio di diritto che è stato affermato nei casi di dispositivo letto in esito alla discussione, con separata e successiva stesura della motivazione non letta in unitario contesto alla pubblicizzazione del dispositivo – come nel caso di specie – è che il contenuto del dispositivo prevale sempre e comunque, ogni qual volta esso non si appalesi intrinsecamente incoerente ovvero non presenti delle parziali omissioni nelle singole determinazioni che conducono alla determinazione della pena che risulta positivamente irrogata

Suprema Corte di Cassazione sezione IV sentenza 2 marzo 2015, n. 9187 Ritenuto in fatto 1. M.F. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Salerno del 13.12.2013, con la quale è stata confermata la sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Nocera Inferiore in data 26.03.2008, in riferimento al...