Ai fini della deducibilità dell’onere fiscale è necessario che le somme siano state percepite da un ente erogatore
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Ai fini della deducibilità dell’onere fiscale è necessario che le somme siano state percepite da un ente erogatore

Corte di Cassazione, sezione tributaria, Sentenza 9 maggio 2018, n. 11041 La massima estrapolata Ai fini della deducibilità dell’onere fiscale è necessario che le somme siano state percepite da un ente erogatore, assoggettate a tassazione negli anni precedenti e che siano state restituite. Sentenza 9 maggio 2018, n. 11041 Data udienza 18 gennaio 2018 REPUBBLICA...