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Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 12 novembre 2014, n. 24140. In materia di prestazioni previdenziali, la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Dottori Commercialisti ha il potere di annullare i periodi contributivi durante i quali la professione sia stata svolta in situazione di incompatibilita' anche se tale condizione non sia stata preventivamente accertata e sanzionata dal competente Consiglio dell'Ordine, atteso che il potere di indagine riconosciuto alla Cassa, ai sensi del combinato disposto di cui alla Legge 29 gennaio 1986, n. 21, articolo 20 e articolo 22, comma 3, ha ad oggetto non solo il fatto storico dell'esercizio della professione ma anche, implicitamente e necessariamente, la sua legittimita'. Tale requisito, infatti, assume rilievo su due piani diversi – quello strettamente professionale e quello previdenziale – tra loro paralleli e, dunque, senza reciproche interferenze, e il relativo accertamento, ai sensi dell'articolo 22, comma 3, Legge n. 21 cit., va reiterato nel tempo sulla base dei criteri stabiliti dal comitato dei delegati, organo della Cassa, dovendosi, pertanto, ritenere tale soluzione rispondente ad una interpretazione costituzionalmente orientata in quanto l'articolo38 Cost., comma 2, non puo' estendere la propria funzione di garanzia nei confronti di attivita' svolte in violazione delle norme poste a tutela dell'interesse generale alla continuita' ed obbiettivita' della professione

Suprema Corte di Cassazione sezione lavoro sentenza 12 novembre 2014, n. 24140 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. VIDIRI Guido – Presidente Dott. BANDINI Gianfranco – rel. Consigliere Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Consigliere Dott. DORONZO Adriana – Consigliere Dott. PATTI Adriano...