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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 26 marzo 2015, n. 1296. Risponde della contravvenzione di cui al 1° comma dell’art. 659 c.p. il gestore di un locale pubblico per il disturbo del riposo e delle occupazioni delle persone arrecato dagli avventori dell’esercizio pubblico al di fuori del locale, quando sia dimostrato che egli non ha esercitato il potere di controllo che gli compete e che a tale omissione è riconducibile la verificazione dell’evento

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 26 marzo 2015, n. 1296 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. FIALE Aldo – Presidente Dott. DI NICOLA Vito – Consigliere Dott. RAMACCI Luca – Consigliere Dott. PEZZELLA Vincenzo – Consigliere Dott. ANDRONIO...