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Corte di Cassazione, sezione V, sentenza 4 marzo 2016, n. 9186. Viene rimesso alle Sezioni Unite il seguente quesito: “Se la modifica dell’art. 2621 c.c. per effetto dell’art. 9 L. n. 69/2015 nella parte in cui, disciplinando “Le false comunicazioni sociali”, non ha riportato l’inciso “ancorché oggetto di valutazioni”, abbia determinato o meno un effetto parzialmente abrogativo della fattispecie”

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE V SENTENZA 4 marzo 2016, n.9186 Ritenuto in fatto Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di L’Aquila, in parziale riforma della sentenza resa dal Tribunale di L’Aquila appellata da P.M. e da I.E. , concesse a quest’ultimo le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti, aveva rideterminato la...

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Corte di Cassazione, sezione V, sentenza 22 febbraio 2016, n. 6913. Ai sensi dell’art. 16, comma 6, del d.l. n. 179/2012, le notificazioni e comunicazioni a soggetti per cui la legge prevede l’obbligo di munirsi di un indirizzo PEC, i quali non abbiano provveduto a munirsi o a comunicare il predetto indirizzo, sono eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria

Suprema Corte di Cassazione sezione V sentenza 22 febbraio 2016, n. 6913   Ritenuto in fatto 1. Con l’ordinanza impugnata il Tribunale del Riesame di Milano ha dichiarato l’inammissibilità dell’appello proposto dall’indagato avverso il provvedimento del Gip presso il Tribunale di Busto Arsizio, provvedimento con cui veniva rigettata l’istanza di revoca o sostituzione dell’applicata misura...

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Corte di Cassazione, sezione V, sentenza 22 febbraio 2016, n. 6916. In tema di bancarotta fraudolenta impropria “da reato societario”, di cui all’art. 223, secondo comma, n. 1, R.D. 16 marzo 1942 n. 267, la nuova formulazione degli artt. 2621 e 2622 cod. civ., introdotta dalla L. 27 maggio 2015, n. 69, ha determinato, eliminando l’inciso “ancorché oggetto di valutazioni”, ed inserendo il riferimento, quale oggetto anche della condotta omissiva, ai “fatti materiali non rispondenti al vero”, una successione di leggi con effetto abrogativo limitato alle condotte di errata valutazione di una realtà effettivamente sussistente con esclusione dall’effetto parzialmente abrogativo dell’esposizione di crediti inesistenti perché originati da contratti fittizi, dell’esposizione di crediti concernenti i ricavi di competenza dell’esercizio successivo, nonché dell’esposizione di crediti relativi ad una fattura emessa per operazioni inesistenti

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE V SENTENZA 22 febbraio 2016, n. 6916 Ritenuto in fatto Con l’ordinanza impugnata il Tribunale del Riesame di Vicenza aveva respinto il ricorso presentato dall’istituto di credito sopra indicato, confermando il provvedimento di sequestro preventivo adottato dal Gip di Vicenza in data 24.7.2015 in relazione al reato di false comunicazioni...