Consiglio di Stato, sezione V, sentenza 18 ottobre 2016, n. 4346
Articolo

Consiglio di Stato, sezione V, sentenza 18 ottobre 2016, n. 4346

Nel processo amministrativo la qualità di controinteressato è riconosciuta chi, oltre ad essere nominativamente indicato nel provvedimento impugnato o comunque agevolmente individuabile (c.d. elemento formale), si presenti come portatore di un interesse giuridicamente qualificato alla conservazione dell’atto in quanto questo, di norma, gli attribuisce in via diretta una situazione giuridica di vantaggio. Tale interesse deve...

Articolo

Consiglio di Stato, sezione VI, sentenza 16 luglio 2015, n. 3553. La qualità di controinteressato, cui il ricorso – a pena di inammissibilità – deve essere notificato secondo quanto previsto dall’art. 41, comma 2, c.p.a., va riconosciuta non già a chi abbia un interesse, anche legittimo, a mantenere in vita il provvedimento impugnato e tanto meno a chi ne subisca conseguenze soltanto indirette o riflesse, ma solo a chi dal provvedimento medesimo riceva un vantaggio diretto e immediato, ossia un positivo ampliamento della propria sfera giuridica. La trasposizione alla materia edilizia di questo principio ha condotto la giurisprudenza ad affermare che in sede di impugnazione di provvedimenti sanzionatori “non sono configurabili controinteressati nei confronti dei quali sia necessario instaurare un contraddittorio, anche nel caso in cui sia palese la posizione di vantaggio che scaturirebbe per il terzo dall’esecuzione della misura repressiva ed anche quando il terzo avesse provveduto a segnalare all’amministrazione l’illecito edilizio da altri commesso” (Cons. St., sez. IV, 6 giugno 2011 n. 3380; Id., sez. VI, 18 aprile 2005, n. 1773; sez. V, 3 luglio 1995, n. 991). Il vicino assume però la veste di controinteressato quando del provvedimento sanzionatorio, recante comunque il nominativo del controinteressato, sia stata non solo sollecitata da un esposto del vicino medesimo, ma anche preceduta da atto prodromico (comunicazione di avvio di procedimento,à sensi dell’art. 7 e ss. della L. 7 agosto 1990 n. 241) parimenti comunicante il nominativo del controinteressato predetto, dovendosi comunque distinguere tra la posizione di colui che è titolare di un generico interesse a mantenere efficace il provvedimento impugnato e la posizione di colui che dal provvedimento medesimo viceversa riceve un vantaggio diretto e immediato (nel caso di specie, il ripristino delle distanze d’obbligo tra il proprio edificio e quello dell’attuale appellante), con la conseguente individuazione della posizione obbligatoriamente inclusa nel contraddittorio sia procedimentale che processuale

Consiglio di Stato sezione VI sentenza 16 luglio 2015, n. 3553 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE SESTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 4572 del 2014, proposto da: Si.Do., rappresentata e difesa dall’avv. Pe.Ma., con domicilio eletto presso Sa.Ta. in...