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Corte di Cassazione, sezione tributaria, sentenza 5 dicembre 2014, n. 25777. Alla luce della sesta direttiva del Consiglio n. 77/388/CEE, come interpretata dalla giurisprudenza della Corte di giustizia (v. sent, 13 dicembre 1989 in causa C-342/87) e del Decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, articolo 4, comma 2, n. 2, (a norma del quale le cessioni di beni e le prestazioni di servizi poste in essere dai vari tipi di societa' ivi indicate costituiscono ad ogni effetto – per presunzione iuris et de iure e quale che sia la natura dell'attivita' svolta – operazioni effettuate nell'esercizio di impresa, con conseguente applicazione dell'IVA sulle operazioni attive compiute), mentre le operazioni attive (come le cessioni di beni) poste in essere da una societa' di capitali sono da considerare in ogni caso effettuate nell'esercizio di impresa, ai fini della detrazione o rimborso dell'Iva assolta sulle operazioni passive (come gli acquisti di beni) non e' sufficiente il rivestimento formale della qualita' di imprenditore societario, dovendosi verificare in concreto l'inerenza (cioe' la stretta connessione con le finalita' imprenditoriali) e la strumentalità del bene acquistato rispetto alla specifica attivita' imprenditoriale, compiuta o anche solo programmata

Suprema Corte di Cassazione sezione tributaria sentenza 5 dicembre 2014, n. 25777   REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. BIELLI Stefano – Presidente Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere Dott. VELLA Paola...