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Corte di Cassazione, sezione V, sentenza 13 febbraio 2015, n. 6444. Nell'archiviare con decreto un procedimento penale nonostante l'opposizione proposta dal denunciante, ai sensi del secondo comma dell'articolo 410 cod. proc. pen., il giudice è chiamato a motivare specificamente in ordine sia alla infondatezza della notizia di reato che alle cause della inammissibilità dell'opposizione suddetta per omessa indicazione dell'oggetto delle investigazioni suppletive e/o dei relativi elementi di prova; in difetto, si produce una violazione delle regole del contraddittorio. Il giudice, nel valutare l'ammissibilità dell'opposizione, deve limitarsi ai soli profili di pertinenza e di specificità degli atti di indagine richiesti, senza valutarne la capacità probatoria, non potendo anticipare valutazioni di merito in ordine alla fondatezza o all'esito delle indagini suppletive indicate, in quanto l'opposizione è preordinata esclusivamente a sostituire il provvedimento de plano con il rito camerale. Ai fini di una eventuale declaratoria di inammissibilità dell'opposizione possono rilevare le situazioni in cui la superfluità delle investigazioni e la non idoneità delle stesse a determinare modificazioni sostanziali del quadro probatorio appaiano di immediata evidenza

Suprema Corte di Cassazione sezione V sentenza 13 febbraio 2015, n. 6444 Ritenuto in fatto 1. Con il decreto indicato in epigrafe il Gip dei Tribunale di Rimini disponeva l’archiviazione, su richiesta dei Pubblico Ministero e nonostante l’opposizione della parte offesa T. L., di un procedimento penale iscritto a carico di G. C., persona sottoposta...

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Corte di Cassazione, sezione VI, sentenza 22 dicembre 2014, n. 53426. Qualora sia stata proposta opposizione alla richiesta di archiviazione del pubblico ministero, il Gip, ai sensi dell'articolo 410 cod. proc. pen., puo' disporre l'archiviazione con provvedimento de plano esclusivamente qualora ricorrano due condizioni, delle quali deve dare atto con adeguata motivazione, e cioe' che l'opposizione sia inammissibile per l'omessa indicazione dell'oggetto dell'investigazione suppletiva ovvero per l'idoneita' delle prove richieste ad incidere sulle risultanze delle indagini preliminari, e che la notizia di reato sia infondata. Al di fuori di tali ipotesi, in presenza di opposizione della persona offesa, non puo' che ricorrersi al procedimento camerale, senza il quale il provvedimento di archiviazione deve considerarsi emesso con violazione della garanzia del contraddittorio e percio' impugnabile con il ricorso per cassazione. Ai fini della declaratoria de plano di inammissibilita' dell'opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione, il giudice deve valutare non solo la pertinenza ma anche la rilevanza degli elementi di prova su cui l'opposizione si fonda, intesa quest'ultima come concreta incidenza dei predetti elementi sulle risultanze delle indagini preliminari

Suprema Corte di Cassazione sezione VI sentenza 22 dicembre 2014, n. 53426 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. IPPOLITO Francesco – Presidente Dott. CAPOZZI Angelo – Consigliere Dott. DI SALVO Emanuele – Consigliere Dott. DE AMICIS Gaetano – Consigliere Dott....