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Corte di Cassazione, sezione IV, sentenza 24 settembre 2014, n. 39075. Quanto ai profili della "elusione", l'interesse tutelato dall'art. 388 cod. pen. non è l'autorità in sé delle decisioni giurisdizionali, bensì l'esigenza costituzionale di effettività della giurisdizione, con la conseguenza che il mero rifiuto di ottemperare ai provvedimenti giudiziali previsti dall'articolo 388, comma secondo, cod. pen. non costituisce comportamento elusivo penalmente rilevante, nella vicenda in oggetto – l'obbligo richiedeva, per la sua efficace attuazione, la necessaria collaborazione dell'obbligato, nella sua qualità di Sindaco del Comune, in quanto "la reintegra nella qualifica (apicale) e nelle funzioni di Comandante del Corpo di polizia municipale del Comune, con la relativa posizione stipendiale" presupponeva necessariamente la revoca dei provvedimenti di ristrutturazione che erano stati illegittimamente adottati, con "riattribuzione" alla polizia municipale, come poi tardivamente avvenuto, della qualità di “unità operativa autonoma". La nozione di elusione ha valenza diversa a seconda della natura dell'obbligo imposto: se questo è di non fare, il semplice agire in contrasto realizza l'elusione dell'obbligo; se invece si tratta di obbligo di fare, l'elusione si può realizzare solo con un comportamento volto a impedire il risultato concreto cui tende il comando giudiziale; con l'ulteriore corollario che, se il conseguimento di tale risultato – come nella specie – presuppone la necessaria collaborazione del soggetto obbligato, anche l'inerzia di quest'ultimo concreta l'elusione

Suprema Corte di Cassazione sezione IV sentenza 24 settembre 2014, n. 39075 Ritenuto in fatto M.M.C. ricorre, a mezzo del suo difensore, avverso la sentenza 6 dicembre 2012 della Corte di appello di Caltanissetta, che ha confermato la sentenza 3 marzo 2010 del Tribunale di Enna, da lui appellata e dal Procuratore generale, di condanna...

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Corte di Cassazione, sezione VI, sentenza 28 luglio 2014, n. 33227. È reato attuare la nuova delibera assembleare se sono intervenute ordinanze di sospensione di lavori già approvati. L'osservanza del provvedimento del giudice che prescriva misure cautelari a difesa della proprietà non possa essere aggirata da condotte elusive.

Suprema Corte di Cassazione sezione VI sentenza 28 luglio 2014, n. 33227   REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. IPPOLITO Francesco – Presidente Dott. LANZA Luigi – Consigliere Dott. LEO Gugliel – rel. Consigliere Dott. PETRUZZELLIS Anna – Consigliere Dott....