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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 19 dicembre 2013, n. 51387. Pur se resta estraneo al procedimento penale per lottizzazione abusiva, l’acquirente degli immobili in cui questa si e’ concretata non e’ automaticamente qualificabile come terzo in buona fede rispetto all’attivita’ criminosa, vale a dire non puo’, sempre automaticamente, rimanere indenne dalla confisca degli immobili stessi. Infatti, qualora al momento dell’acquisto e nel periodo delle prodromiche trattative si comporti in modo imprudente e negligente, con tale imprudente e negligente condotta l’acquirente si pone in una situazione di inconsapevolezza che apporta un determinante contributo causale all’attivita’ illecita – per la quale norma incriminante, contravvenzionale, e’ sufficiente l’elemento soggettivo della colpa -, motivo per cui l’acquirente di immobili o terreni abusivamente lottizzati non puo’ dirsi terzo realmente estraneo al reato di lottizzazione abusiva se non prova di avere agito in buona fede partecipando inconsapevolmente all’operazione illecita dopo aver adempiuto ai doveri di informazione e conoscenza richiesti dall’ordinaria diligenza in relazione al contenuto specifico dell’attivita’ di compravendita immobiliare da lui posta in essere: adempimento la cui valutazione spetta naturalmente al giudice di merito, il quale – trattandosi di soggetto rimasto estraneo al processo per lottizzazione abusiva – non puo’ non essere il giudice dell’esecuzione

Suprema Corte di Cassazione sezione III Sentenza 19 dicembre 2013, n. 51387 Integrale EDILIZIA ED URBANISTICA – LOTTIZZAZIONE REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. FIALE Aldo – Presidente Dott. AMORESANO Silvio – Consigliere Dott. MARINI Luigi – Consigliere Dott. GAZZARA...

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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 8 ottobre 2013 n. 41479. Ai fini della definizione della prescrizione della lottizzazione abusiva va considerato non soltanto il momento della realizzazione ma anche le eventuali migliori apportate successivamente

Il testo integrale[1] La progressione che può caratterizzare l’attività lottizzatoria, che certamente non si esaurisce, dunque, con l’iniziale trasformazione del territorio, l’aggressione al quale si protrae fintanto che perdurano condotte che compromettono la scelta di destinazione e di uso riservata alla competenza pubblica, tra le quali pacificamente rientrano, come si è detto, nuovi interventi, anche...