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Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 17 settembre 2015, n. 18238. La determinazione degli onorari di avvocato e degli (onorari) e diritti di procuratore costitui­sce esercizio di un potere discrezionale del giudi­ce che, qualora sia contenuto tra il minimo ed il massimo della tariffa, non richiede una specifica motivazione e non può formare oggetto di sindacato in sede di legittimità, se non quando sia stato l’interessato stesso a specificare le singole voci della tariffa che assume essere state violate. In presenza di una nota specifica prodotta dalla parte vittoriosa, il giudice non può peraltro limi­tarsi ad una globale determinazione dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato, in misura inferiore a quelli esposti, ha l’onere di dare ade­guata motivazione dell’eliminazione e della ridu­zione di voci da lui operata, allo scopo di consen­tire, attraverso il sindacato di legittimità, l’ac­certamento della conformità della liquidazione a quanto risulta dagli atti ed alle tariffe, in rela­zione all’inderogabilità dei relativi minimi, a norma della L. n. 794 del 1942, art. 24. Il giudice è pertanto tenuto ad indicare dettaglia­tamente le singole voci che riduce, perché chieste in misura eccessiva, o che elimina, perché non do­vute, in modo da consentire l’accertamento della conformità della liquidazione a quanto risulta da­gli atti ed alle tariffe in relazione all’inderoga­bilità dei minimi

Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 17 settembre 2015, n. 18238 Svolgimento del processo 1 – La Corte di appello di Roma, in sede di rinvio disposto da questa Corte con sentenza n. 21.795 del 2006, con la sentenza indicata in epigrafe ha de­terminato le indennità di espropriazione e di occu­pazione legittima in relazione...

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