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Consiglio di Stato, sezione VI, sentenza 14 novembre 2014, n. 5600. Stante quanto disposto dall'art. 2 bis della L. n. 241 del 1990, affinché sia configurabile la responsabilità della Pubblica Amministrazione, devono sussistere tutti i presupposti, oggettivi e soggettivi, della responsabilità dell'Amministrazione in quanto il mero superamento del termine fissato ex lege o per via regolamentare alla conclusione del procedimento costituisce indice oggettivo, ma non integra piena prova del danno.

Consiglio di Stato sezione VI sentenza 14 novembre 2014, n. 5600 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE SESTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 6003 del 2012, proposto da: Consiglio nazionale delle ricerche, in persona del rappresentante legale, rappresentato e difeso...