Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 6 febbraio 2015, n. 5695 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. CORTESE Arturo – Presidente Dott. NOVIK Adet Ton – rel. Consigliere Dott. BONITO Francesco M.S – Consigliere Dott. CAPRIOGLIO Piera M.S. –...
Tag: diffamazione
Corte di Cassazione, sezione V, sentenza 16 febbraio 2015, n. 6785. La diffamazione tramite internet costituisca un'ipotesi di diffamazione aggravata ai sensi dell'art. 595 c.p., comma 3, in quanto commessa con altro (rispetto alla stampa) mezzo di pubblicità idoneo a determinare quella maggior diffusività dell'offesa che giustifica un più severo trattamento sanzionatorio
Suprema Corte di Cassazione sezione V sentenza 16 febbraio 2015, n. 6785 Ritenuto in fatto 1. Con la sentenza impugnata la Corte d’appello di Napoli ha confermato la condanna di E.M. per il reato di diffamazione commesso ai danni di P.P. mediante il caricamento in internet in condivisione con gli altri utenti della rete di...
Corte di Cassazione, sezione V, sentenza 28 gennaio 2015, n. 4158. In tema di cronaca giudiziaria, quando si versi nella fase delle indagini preliminari, è doveroso – proprio in ragione della fluidità ed incertezza ontologica del contenuto delle investigazioni – un racconto senza enfasi od indebite anticipazioni di colpevolezza, ed il giornalista, pur non essendo tenuto a verificare la fondatezza dell'accusa – dovendone però riferire rigorosamente i termini di formulazione -non può comunque indulgere ad alcuna preconcetta opzione di responsabilità, rendendo una ricostruzione in chiave colpevolista e ciò anche quando l'indagato sia stato colpito da misura cautelare coercitiva
Suprema Corte di Cassazione sezione V sentenza 28 gennaio 2015, n. 4158 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUINTA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. LOMBARDI Alfredo – Presidente Dott. DE BERARDINIS Silvana – Consigliere Dott. VESSICHELLI Maria – Consigliere Dott. PEZZULLO Ros – rel. Consigliere Dott....
Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 20 gennaio 2015, n. 839. Le coordinate dell'esercizio legittimo dei diritti di cronaca di critica giornalistica, in merito ai i criteri dell'utilita' sociale della notizia, della verita', anche putativa, dei fatti, della forma civile dell'espressione o "continenza espressiva"; il diritto di critica deve comunque essere rispettoso del "parametro della proporzione tra l'importanza del fatto e la necessita' della sua esposizione e i contenuti espressivi con cui la critica viene esercitata", non potendo essa trascendere "in attacchi e aggressioni personali dirette a colpire, sul piano individuale, la figura morale del soggetto
Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 20 gennaio 2015, n. 839 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. SEGRETO Antonio – Presidente Dott. PETTI Giovanni B. – Consigliere Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere Dott. RUBINO Lina – Consigliere Dott....
Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 5 febbraio 2015, n. 2087. In materia di diffamazione a mezzo stampa, in caso di mancata ottemperanza da parte del danneggiante all'ordine del giudice di pubblicare la sentenza su uno o più giornali, il danneggiato ha la facoltà, e non l'obbligo, di provvedere autonomamente a tale pubblicazione a sua cura e spese. Il mancato esercizio di tale facoltà non integra violazione del dovere di attivarsi secondo correttezza al fine di evitare il danno, previsto dall'art. 1227 secondo comma c.c., in quanto tale comportamento corrisponde ad un apprezzabile sacrificio che va oltre i limiti della ordinaria diligenza. Ne consegue che, in caso di mancata ottemperanza da parte del danneggiale all'ordine di pubblicazione della sentenza impartito dal giudice, il diritto del danneggiato al risarcimento del danno derivante dalla mancata pubblicazione non può essere ridotto o escluso per non aver provveduto autonomamente a richiedere la pubblicazione
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE III SENTENZA 5 febbraio 2015, n. 2087 Ritenuto in fatto C.U. , F.G. e F.L. , rispettivamente moglie e figlie dell’avv. F.F. , citarono in giudizio la Poligrafici Editoriale s.p.a. per ottenere il risarcimento dei danni derivanti dal mancato adempimento dell’obbligo di pubblicare su alcuni quotidiani a diffusione nazionale il...
Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 20 gennaio 2015, n. 838. Fatta salva la possibilità di pubblicare il contenuto di atti non coperti dal segreto, non può derogarsi al divieto di pubblicazione di tali atti (mediante riproduzione integrale o parziale o estrapolazione di frasi), nei casi previsti dall'art. 114 c.p.p., in dipendenza del dato quantitativo della limitatezza della riproduzione, trattandosi di deroga non prevista dalla norma e non compatibile con le esigenze sottese alla disciplina relativa alla pubblicazione di atti di un procedimento penale. Va escluso che una qualunque deroga possa essere giustificata dall'esercizio del diritto di cronaca e dalla necessità di assicurare la massima informazione giacché tali esigenze sono state considerate e soddisfatte dalla previsione della libera pubblicazione del contenuto degli atti non più coperti dal segreto
Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 20 gennaio 2015, n. 838 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. PETTI Giovanni B. – Presidente Dott. SESTINI Danilo – rel. Consigliere Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere...
Corte di Cassazione, sezione V, sentenza 26 gennaio 2015, n. 3557. Non sussiste l'esimente dell'esercizio del qualora l'espressione usata consista non già in un dissenso motivato espresso in termini misurati e necessari, bensì in un attacco personale lesivo della dignità morale ed intellettuale dell'avversario. Nel caso di specie, la Corte territoriale, con motivazione che non esibisce alcuna manifesta illogicità, ha sottolineato il carattere generico delle affermazioni contenute nel volantino, che attribuivano al C. di vivere in un clima di diffusa illegalità, peraltro, senza riuscire a controllare l'operato delle donne che lo circondavano e il malizioso riferimento ad una relazione extraconiugale del primo con la G., anch'ella genericamente accusata di azioni in danno delle cose (rectius: casse comunali), prescindendo persino dalla considerazione dell'assenza di poteri decisionali in capo al segretario comunale (quale la G. era).
Suprema Corte di Cassazione sezione V sentenza 26 gennaio 2015, n. 3557 Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 5 dicembre 2013, la Corte d’appello di Genova, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha eliminato la pena di € 200,00 di multa inflitta dal Tribunale di Genova ad A. P., e,...
Corte di Cassazione, sezione V, sentenza 14 gennaio 2015, n. 1695. Nella presentazione di un esposto, con il quale si richieda l'intervento della autorità amministrativa su fatto del dipendente "ritenuto" contrario alla deontologia, anche se nel comunicato vengono usate espressioni oggettivamente aspre e polemiche, non è configurabile il delitto di diffamazione. Infatti, nel bilanciamento tra due beni costituzionalmente protetti, il diritto di critica (art 21 Cost.) e quello alla dignità personale (artt. 2 e 3 Cost.), occorre dare la prevalenza alla libertà di parola, senza la quale la dialettica democratica non potrebbe realizzarsi . Sussiste l'esimente del diritto di critica quando il fatto riportato sia conforme allo stato accertato della realtà al momento della propalazione, sempre che sia rispettato il canone della continenza e della rilevanza sociale dell'informazione
Suprema Corte di Cassazione sezione V sentenza 14 gennaio 2015, n. 1695 Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 11.6.2013 il Tribunale di Salerno confermava la sentenza emessa in data 30.9.2011 dal locale Giudice di Pace, con la quale D.C.G. e D.C.F. erano stati condannati per il reato di diffamazione alla pena di euro 300,00...
Corte di Cassazione, sezione V, sentenza 8 gennaio 2015, n. 475. Condannato un avvocato, previo riconoscimento delle attenuanti generiche, alla pena di Euro 1.000 di multa, al risarcimento dei danni, liquidati in Euro 8.000, e al rimborso delle spese in favore della parte civile, in quanto ritenuto colpevole del reato di diffamazione in danno del collega, per aver offeso, comunicando con più persone, la sua reputazione, pronunciando, il , le seguenti parole " L'avvocato è un pregiudicato, il titolare del vostro studio è un pregiudicato".In sede di ricorso invocata anche l'esimente dell'esercizio del diritto, a norma degli artt. 21 Cost. e 51 c.p.: esiste il diritto di manifestare il propri pensiero in forma di critica e/o di asserzione di verità, senza distinzione di appartenenza ad una qualsiasi categoria, in presenza dei requisiti della verità del fatto, dell'interesse pubblico alla sua conoscenza e della continenza formale. Per la Cassazione tale riconoscimento di rimuovere l'antigiuridicità di lesioni ai diritti fondamentali della persona va comunque contemperato con l'esigenza,sancita dagli artt. 2 e 3 della Costituzione, di evitare che il cittadino che si trovi nella condizione personale e sociale di persona processata e/o condannata divenga, in maniera indenne, perenne bersaglio del discredito dei consociati. Il richiamo all'attenzione dei cittadini di un evento screditante quale è una condanna penale deve razionalmente essere compiuto in un contesto che consenta alla rievocazione di intervenire direttamente nella sincronia degli eventi in corso e di suscitare necessaria e pertinente reazione nei destinatari.
Suprema Corte di Cassazione sezione V sentenza 8 gennaio 2015, n. 475 Fatto e diritto Con sentenza 9.12.2011, il tribunale di Roma ha confermato la sentenza 19.7.2010 del giudice di pace della stessa sede, con la quale l’avvocato G.S. è stato condannato,previo riconoscimento delle attenuanti generiche, alla pena di Euro 1.000 di multa, al risarcimento...
Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 12 dicembre 2014, n. 26170. In tema di diffamazione a mezzo stampa ed, in particolare, di scriminante del diritto di cronaca e di critica, i suoi limiti di controllo sono ristretti alla verifica della ricorrenza dei canoni dell'interesse pubblico, della veridicità dei fatti narrati e della continenza espressiva. L'accertamento circa la natura diffamatoria o meno dell'espressione utilizzata resta prerogativa propria del giudice del merito ed il relativo giudizio sfugge al controllo di legittimità, se congruamente e logicamente motivato. Nella specie, il giudice d'appello esordisce con un ampio paragrafo in cui si mostra consapevole dei suddetti principi, anche nel particolare caso in cui risultano diffuse notizie concernenti le vicende giudiziarie di chi sia sottoposto ad indagini penali. Passa, dunque, in rassegna, uno ad uno, gli articoli in contestazione, li pone in rapporto con i suddetti canoni e ne deduce la loro conformità all'esercizio del diritto di cronaca. La motivazione è esente da qualsiasi contraddizione ed è appagante rispetto alle questioni sollevate nel dibattito processuale
Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 12 dicembre 2014, n. 26170 Svolgimento del processo P.A. citò per danni da diffamazione La Provincia spa Editoriale editrice del quotidiano (omissis) , il direttore del giornale D.L. ed i giornalisti C. , Fo. , G. e Pi. , per alcuni articoli apparsi su quel giornale e ritenuti...