Articolo

Consiglio di Stato, sezione III, sentenza 14 gennaio 2016, n. 92. Un comportamento di gruppo non esclude la possibilità di sanzionare col DASPO (una somma di) responsabilità individuali omogenee, qualora queste sia supportate da elementi diretti o presuntivi che consentono di affermare la inequivoca e consapevole partecipazione dei singoli al comportamento di gruppo

Consiglio di Stato sezione III sentenza 14 gennaio 2016, n. 92 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE TERZA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 6389 del 2015, proposto da: Ministero dell’Interno, Questura di (omissis); contro He. Mo.; per la riforma della...

Articolo

Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 20 luglio 2015, n. 31387. In ordine ai requisiti minimi del provvedimento dei Questore, con cui viene imposto l’obbligo di presentazione di cui al comma 2 art.6 L.13.12.1989 n.401 e succ.modif., il controllo di legalità deve svolgersi su tutti i presupposti legittimanti la misura e cioè: a) la pericolosità dei soggetto, verificando se i fatti indicati dal Questore possano costituire indizio sicuro della ritenuta pericolosità; b) l’adeguatezza della misura in relazione alla sua durata, la quale se ritenuta eccessiva, può essere anche ridotta ma non aumentata ex officio dal giudice, c) le ragioni di necessità ed urgenza che hanno indotto il Questore a provvedere. Il giudice della convalida può avvalersi della motivazione per relationem a condizione che essa dia conto dei percorso argomentativo e delle ragioni di condivisione del provvedimento impugnato. Facendo, poi, la norma riferimento ad episodi commessi non solo in occasione, ma anche a causa di manifestazione sportive, debbono ritenersi in essa ricompresi anche quelli di cui alla fattispecie in esame. Nell’espressione “a causa di manifestazioni sportive” debbono, invero, ricomprendersi anche le condotte che, pur se non tenute direttamente in occasione di eventi sportivi, sono ad essi collegate da un rapporto di diretta e stretta causalità. Correttamente, pertanto, il G.i.p. ha rilevato che, essendo stata la condotta tenuta durante un allenamento finalizzato alla partecipazione a competizioni sportive, indiscutibile fosse il collegamento tra la finalità della condotta medesima e le manifestazioni sportive.

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 20 luglio 2015, n. 31387 Ritenuto in fatto 1. Il Questore di Milano, con provvedimento in data 2/4/2014, disponeva nei confronti di M.B. il divieto di accedere nei luoghi in cui si svolgevano manifestazioni sportive relative alla squadra dell’Olimpia Armani Jeans Milano, nonché la presentazione presso la Questura...

Articolo

Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 8 giugno 2015, n. 24360. Il termine per lo svolgimento delle argomentazioni difensive decorre dal momento della notifica del Daspo e non già da quello di ricezione della richiesta di convalida del P.M. né tanto meno da quello di emissione o trasmissione delle richiesta medesima. La violazione del richiamato precetto determina una nullità di ordine generale e assoluta ai sensi dell’art. 178, lett. c) c.p.p.

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 8 giugno 2015, n. 24360 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. SQUASSONI Claudia – Presidente Dott. FRANCO Amedeo – Consigliere Dott. MULLIRI Guicla – rel. Consigliere Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere Dott. GAZZARA...

Articolo

Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 16 giugno 2015, n. 24974. La condotta contemplata dall’art. 6, L. 401/89 come presupposto per l’applicazione dell’obbligo di presentazione alla autorità di P.S. in occasioni di competizioni sportive, a seguito della introduzione della norma di cui all’art. 2 bis, L. 377/01, deve consistere in una specifica istigazione alla violenza nelle forme dell’incitamento, inneggiamento e induzione alla violenza medesima. Nel caso di specie risulta pacifica addirittura la configurabilità di una ipotesi di reato a carico dell’imputato, avendo egli rivolto espressa minaccia ad un operatore di Polizia, che effettuava videoriprese nell’ambito della doverosa attività di controllo, prima dell’inizio della competizione calcistica: infatti, le espressioni quali ” pezzo di sbirro te ne devi andare, esci fuori non sai come ti finisce” non possono che qualificarsi come istigazione diretta alla violenza, atteso il loro contenuto non meramente insultante o diffamatorio, ma specificamente ed effettivamente idoneo, avuto riguardo alle modalità ed al contesto in cui esse sono state pronunciate, ad incitare alla violenza e a turbare la tranquilla competizione sportiva

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 16 giugno 2015, n. 24974 Ritenuto in fatto II Gip presso il Tribunale di Palermo, con ordinanza del 28/9/2013, ha convalidato il provvedimento emesso, ex art. 6, co. 2, L. 401/89, dai Questore di Palermo in data 23/9/2013, notificato il 24/9/2013, con il quale è stato imposto a...

Articolo

Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 9 giugno 2014, n. 23958. Obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria durante le partite di calcio; In relazione all'obbligo di doppia presentazione anche nel caso di partite giocate in trasferta, è stato rilevato che esso non puo' considerarsi inutilmente vessatorio, presentando invece razionale carattere di strumentante rispetto ai beni da tutelare. E', evidente si legge nella sentenza in commento che, nel disporlo, il legislatore ha avuto presente la necessita' di evitare facili elusioni al divieto di accesso, perche' e' dato di comune conoscenza che la trasferta in senso sportivo non sempre comporta spostamenti rilevanti o, addirittura, in citta' diverse, ben potendo realizzarsi l'ipotesi che una stessa citta' veda giocare in contemporanea due squadre calcistiche, delle quali una "in casa" e l'altra "in trasferta". A cio' va aggiunto che gli incontri in trasferta possono avvenire anche nel raggio di pochi chilometri, sicche' l'obbligo della duplice presentazione ha indubbiamente una sua logica, nel senso che il soggetto – dopo avere adempiuto l'obbligo di una sola firma – molto facilmente potrebbe raggiungere il luogo dove si svolge la competizione sportiva in trasferta ovvero dove transitano i tifosi, per dare sfogo a manifestazioni di aggressivita'

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 9 giugno 2014, n. 23958 REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. SQUASSONI Claudia – Presidente Dott. RAMACCI Luca – Consigliere Dott. ACETO Aldo – Consigliere Dott. GENTILI Andrea – Consigliere Dott. ANDRONIO A. M....

Articolo

Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 28 gennaio 2014, n. 3713. Il destinatario del Daspo può partecipare alla manifestazione dei supporter della squadra del cuore contro la sospensione della partita. Il divieto di avvicinarsi allo stadio non vale se la partita non si gioca

Suprema Corte di Cassazione sezione III Sentenza 28 gennaio 2014, n. 3713 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. SQUASSONI Claudia – Presidente Dott. RAMACCI Luca – rel. Consigliere Dott. GAZZARA Santi – Consigliere Dott. SCARCELLA Alessio – Consigliere Dott. ANDRONIO...

Articolo

Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 1 febbraio 2012 n.4369. L’inapplicabilità della Daspo per le amichevoli quando non vengono adeguatamente pubblicizzate

  Corte di cassazione – Sezione III penale – Sentenza 1 febbraio 2012 n.4369. L’inapplicabilità della Daspo per le amichevoli quando non vengono adeguatamente pubblicizzate Il testo integrale Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 1 febbraio 2012 n.4369 Per la S.C., il divieto di accedere alle manifestazioni sportive, deve basarsi sulla certezza del calendario. Il...

  • 1
  • 2