Con riguardo alle ipotesi di opposizione a sanzioni amministrative irrogate dalla Consob per fatti di manipolazione del mercato, la responsabilità degli autori materiali della violazione, anche ove abbiano commesso il fatto in concorso tra loro, con quella delle persone giuridiche chiamate a risponderne, sia quali coobbligate solidali, ai sensi dell’art. 6 della legge 24 novembre...
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Corte di Cassazione, sezione II, ordinanza 14 settembre 2015, n. 18025. Va dichiarata la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 187 sexies del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria) e dell’art. 9, comma 6, della legge 18 aprile 2005, n. 62, in riferimento agli artt. 3, 25, comma 2, e 117, comma 1, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 7 della CEDU, nella parte in cui prevedono che la confisca per equivalente, introdotta per gli illeciti di abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato, di cui alla parte V, titolo I-bis, del medesimo d.lgs. n. 58 del 1998, si applica anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore della legge n. 62 del 2005, che le ha depenalizzate, quando il relativo procedimento penale non sia stato definito
Suprema Corte di Cassazione sezione II ordinanza 14 settembre 2015, n. 18025 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. BUCCIANTE Ettore – Presidente Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere Dott. PETITTI Stefano – rel. Consigliere Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere Dott. ABETE...
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Consiglio di Stato, sezione VI, ordinanza 2 ottobre 2014, n. 4492. Va accolta l’istanza cautelare presentata in primo grado, relativamente all’obbligo della Consob di adeguare il proprio regolamento sanzionatorio per le sanzioni “penali” alla sentenza della Corte EDU del 4 marzo 2014, concernente proprio detto regolamento, ritenuto violativo dell’art. 6 CEDU sotto vari profili, quali, tra gli altri, la mancanza del contraddittorio e la mancata pubblicità del procedimento, sussistendo il dovere di adeguarsi alle sentenze della Corte europea. Al fine della effettività della tutela giurisdizionale cautelare, non è necessario attendere la piena vulnerazione con la eventuale emanazione di sanzioni, per ipotesi viziate perché adottate sulla base di regolamento illegittimo, anche nell’interesse della stessa Autorità emanante.
CONSIGLIO DI STATO SEZIONE VI ORDINANZA 2 ottobre 2014, n. 4492 ORDINANZA Sul ricorso numero di registro generale 7567 del 2014, proposto da: Arepo Bp Spa, rappresentato e difeso dagli avv. Natale Irti, Giuseppe Morbidelli, Francesco Arnaud, Marco Annoni, con domicilio eletto presso Marco Annoni in Roma, via Udine N. 6; Matteo Arpe,...
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