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Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 13 gennaio 2016, n. 355. I contratti territoriali possono, in virtù del principio dell’autonomia negoziale ex art. 1322 c.c., prorogare l’efficacia dei contratti nazionali e derogarli, anche “in pejus” senza che osti il disposto di cui all’art. 2077 c.c., fatta salva solamente la salvaguardia dei diritti già definitivamente acquisiti nel patrimonio dei lavoratori, che non possono ricevere un trattamento deteriore in ragione della posteriore normativa di eguale o diverso livello

SUPREMA CORTE  DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Sentenza 13 gennaio 2016, n. 355 1. La Corte d’Appello di Palermo, con sentenza del 3/3/2011, confermava la statuizione del giudice di primo grado che aveva rigettato l’opposizione proposta dall’Assessorato Regionale delle risorse agricole ed alimentari avverso il decreto ingiuntivo con il quale era stato ordinato all’assessorato predetto il...

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Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 7 agosto 2015, n. 16570. Il trattamento disciplinato dagli artt. 19 e 20 CCNL per i capitani di lungo corso prevede periodi di riposo, cioè di mancato imbarco, e la relativa retribuzione contrattualmente prevista costituisce conseguentemente parte integrante del trattamento e, come tale, inclusa nel trattamento riconosciuto ai fini risarcitori ex art. 18 legge 300 del 1970

Suprema Corte di Cassazione sezione lavoro sentenza  7 agosto 2015, n. 16570 Svolgimento del processo Con sentenza del 18 novembre 2008 il Tribunale di Napoli ha rigettato l’opposizione proposta dalla Tomasos Transport & Tourism s.p.a. T.T.T. Lines avverso il decreto ingiuntivo emesso dal medesimo Tribunale di Napoli nei suoi confronti ed in favore di F.C....

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Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 2 dicembre 2014, n. 25482. Il decorso di un periodo di prova determinato nella misura di un complessivo arco temporale, mentre non è sospeso da ipotesi di mancata prestazione lavorativa inerenti al normale svolgimento del rapporto, quali i riposi settimanali e le festività, deve ritenersi escluso in quanto preclude alle parti, sia pure temporaneamente, la sperimentazione della reciproca convenienza del contratto di lavoro, che costituisce la causa del patto di prova in relazione ai giorni in cui la prestazione non si è verificata per eventi non prevedibili al momento della stipulazione del patto stesso, quali la malattia, l'infortunio, la gravidanza ed il puerperio, i permessi, lo sciopero, la sospensione dell'attività del datore di lavoro ed il godimento delle ferie annuali. Quest'ultimo, data la sua funzione di periodo di consentire al lavoratore il recupero delle energie lavorative dopo un cospicuo periodo di attività, non si verifica di norma nel corso del periodo di prova

Suprema Corte di Cassazione sezione lavoro sentenza 2 dicembre 2014, n. 25482 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. MACIOCE Luigi – Presidente Dott. BRONZINI Giuseppe – Consigliere Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere Dott. DORONZO Adriana – rel. Consigliere Dott. GHINOY Paola...