Corte di Cassazione, sezione III penale, sentenza 1 marzo 2017, n. 10025
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Corte di Cassazione, sezione III penale, sentenza 1 marzo 2017, n. 10025

L’atto osceno in luogo pubblico non è depenalizzato solo nell’ipotesi in cui questo si svolga in un luogo frequentato da minori. Suprema Corte di Cassazione sezione III penale sentenza 1 marzo 2017, n. 10025 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott....

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Corte di Cassazione, sezione III penale, sentenza 3 ottobre 2016, n. 41130

Sentenza di condanna per atti osceni aggravati in quanto commessi all’interno dei luoghi aperti al pubblico (un esercizio commerciale di rilevanti dimensioni), abitualmente frequentato anche da minori; ritenunta irrilevante nel caso di specie la sopravvenuta depenalizzazione della fattispecie (non aggravata) di atti osceni ed escludendo che il fatto potesse ritenersi di particolare tenuità, in considerazione...

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Corte di Cassazione, sezione VI penale, sentenza 7 ottobre 2016, n. 42545

Ai fini del delitto di atti osceni la cella carceraria è luogo aperto al pubblico. Infatti, per luogo aperto al pubblico deve intendersi quell’ambiente anche ad accessibilità non generalizzata e libera per tutte le persone che vogliano introdurvisi, ma limitata, controllata e funzionalizzata ad esigenze non private, sempre che sussista la possibilità giuridica e pratica...

Corte di Cassazione, sezione III penale, sentenza 6 settembre 2016, n. 36867
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Corte di Cassazione, sezione III penale, sentenza 6 settembre 2016, n. 36867

La masturbazione in luogo pubblico (in forza della depenalizzazione) non rappresenta più un reato ma è punibile con una semplice sanzione amministrativa Suprema Corte di Cassazione sezione III penale sentenza 6 settembre 2016, n. 36867 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:...

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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 17 novembre 2014, n. 47244. Sono atti contrari alla pubblica decenza tutti quelli che in spregio ai criteri di convivenza e di decoro che debbono essere osservati nei rapporti tra i consociati, provocano in questi ultimi disgusto o disapprovazione come l'urinare in luogo pubblico. Né la norma dell'art. 726 cod. pen., esige che l'atto abbia effettivamente offeso in qualcuno la pubblica decenza e neppure che sia stato percepito da alcuno, quando si sia verificata la condizione di luogo, cioè la possibilità che qualcuno potesse percepire l'atto. Il reato in questione (consistente nell'avere orinato vicino all'ingresso della abitazione) poi si differenzia da quello di cui all'art. 527 cod. pen., in quanto la distinzione tra gli atti osceni e gli atti contrari alla pubblica decenza va individuata nel fatto che i primi offendono, in modo intenso e grave il pudore sessuale, suscitando nell'osservatore sensazioni di disgusto oppure rappresentazioni o desideri erotici, mentre i secondi ledono in via esclusiva il normale sentimento di costumatezza, generando fastidio e riprovazione

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 17 novembre 2014, n. 47244 Ritenuto in fatto II giudice di pace di Bergamo, con sentenza del 9 maggio 2013, ha assolto, per non aver commesso il fatto, C.G.F., imputato del reato di cui all’art. 726 cod. pen., per avere compiuto atti contrari alla pubblica decenza, consistenti nell’avere...